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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 22-6769

Programma regionale di applicazione del Decreto 11 settembre 1999, n. 401 “Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di approvare il programma di finanziamento in applicazione del Decreto MIPAF 11 settembre 1999, n. 401, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (allegato “A”), che sostituisce interamente il precedente programma approvato con D.G.R. n. 9 - 29964 del 2 maggio 2000;

2) di destinare al presente programma i fondi assegnati dallo Stato con apposito Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 23 ottobre 2000, n. 155816 e accantonati con D.G.R. 36-5720 del 3/4/2002 sul cap. 21049/02 per l’importo di Euro 669.988,17 (Acc. 100687) e sul cap. 20965/02 per l’importo di Euro 20.643,82 (Acc. n. 100686).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) (fare riferimento al file PDF)

DECRETO M.I.P.A.F. 11 settembre 1999, N. 401 - “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLA PRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO ”

Programma regionale per l’applicazione relativo alle filiere delle biomasse ad uso energetico - Luglio 2002

PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL DECRETO M.I.P.A.F. 11 settembre 1999, N. 401 - II parte

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente programma applica in Piemonte il Decreto MIPA 11 settembre 1999, n. 401 di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, art. 1, commi 3 e 4.

2. Le norme contenute nel presente programma di attuazione sostituiscono integralmente quelle contenute nel programma di attuazione precedentemente approvato con D.G.R. n. 2-29964 del 2 maggio 2000.

2 INTERVENTI FINANZIABILI

1. Ai sensi del presente programma sono ammissibili a contributo interventi finalizzati alla produzione ed utilizzazione delle biomasse ad uso energetico e alla distribuzione delle biomasse stesse e/o dell’energia da esse prodotta.

2. L’intervento deve essere un processo di filiera a tutti gli effetti, che comprenda la fase di produzione/approvvigionamento, la fase di trasformazione energetica della biomassa e la fase di utilizzazione dell’energia prodotta.

3. L’intervento può altresì essere limitato ad una parte della filiera, ma deve comunque essere inserito in un processo di filiera, così come descritto nel comma precedente, in atto o in attuazione.

4. Le biomasse combustibili ammesse sono quelle previste dall’allegato 3 del D.P.C.M. 8 marzo 2002.

5. Gli interventi finanziabili devono rientrare in una delle seguenti tipologie:

a) Impianti termici alimentati a biomassa vegetale legnosa, se il sistema di produzione, di approvvigionamento, di combustione o di distribuzione ha caratteristiche spiccatamente innovative rispetto al panorama regionale.

b) Impianti termici alimentati a biomassa vegetale legnosa, con l’esclusione della legna tal quale, se l’energia prodotta viene interamente riutilizzata nei processi produttivi aziendali.

c) Impianti termici alimentati da coltivazioni dedicate.

d) Impianti termici alimentati da materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate, con l’esclusione della legna tal quale.

e) Impianti termici alimentati da materiale vegetale prodotto nei processi di lavorazione delle produzioni agricole ad uso alimentare e non alimentare, con l’esclusione della legna tal quale.

3 SPESE AMMISSIBILI E LIMITI DI SPESA

1. La spesa minima ammissibile per ciascuno degli interventi proposti non dovrà essere inferiore a Euro 26.000, IVA esclusa.

2. La spesa massima ammissibile per ciascuno degli interventi proposti non dovrà essere superiore a. Euro 260.000, IVA esclusa.

3. Gli interventi possono essere suddivisi in lotti funzionali.

4. Sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

a) Opere edili strettamente connesseall’impianto di produzione e stoccaggio della biomassa;

b) Opere edili strettamente connesseall’impianto di utilizzazione termicadella biomassa;

c) Macchinari e attrezzature connesse alla raccolta, allo stoccaggio e alla distribuzione specifici per la/le biomassa/e utilizzata/e;

d) Macchinari e attrezzature connesse alla centrale termica;

e) Spese di progettazione fino al 4% della spesa totale;

f) Spese legali per la costituzione di consorzi o società di cui al comma 2 dell’ Art. 5 fino ad un massimo di Euro 10.000, IVA esclusa.

5. Le domande dovranno essere relative a interventi e a spese da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della stessa.

4 ENTITA’ DELLE AGEVOLAZIONI

1. Per la realizzazione degli inteventi sono concessi contributi in conto capitale nella misura del 40% della spesa ammissibile, con l’esclusione dell’IVA.

2. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per lo stesso intervento.

3. Non possono essere concessi contributi per interventi resi necessari da obblighi di legge.

5 BENEFICIARI

1. Imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati, ai sensi del Reg. CE 950/97.

2. Consorzi o società all’uopo costituiti in cui siano presenti anche i soggetti di cui al punto 1 (ivi compresi i consorzi pubblico-privati); in tale caso la materia prima per l’alimentazione dell’impianto deve essere fornita esclusivamente da tali soggetti.

6 GRADUATORIA E PARAMETRO DI VALUTAZIONE

1. La graduatoria delle domande ammissibili a contributo viene redatta considerando l’indice di valutazione stabilito in base alla seguente formula:

ton. biomassa utilizzata nell’impianto X P.C. medio della biomassa
————————————————-
Euro di contributo richiesti

7 PROCEDURE

A - Presentazione delle domande

1. Le domande, redatte sugli appositi moduli, dovranno essere inviate in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Regione Piemonte, Assessorato Regionale all’Agricoltura, Settore Infrastrutture rurali e Territorio, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino. Le domande possono essere altresì consegnate a mano allo stesso indirizzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì.

2. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente Bando.

3. Le scadenze per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12.00 del 15 ottobre 2002.

4. Per le domande pervenute entro tale termine sarà predisposta apposita graduatoria.

5. Una seconda scadenza è fissata per le ore 12.00 del 15 aprile 2003.

6. Per le domande pervenute fra la prima scadenza del 15 ottobre e la seconda del 15 aprile verrà stilata una ulteriore graduatoria, da finanziare con i fondi residui della graduatoria precedente.

7. Ogni plico, che riporterà sulla busta la dicitura: “Domanda di contributo per energia rinnovabile”, dovrà contenere una sola domanda; la data di presentazione sarà quella risultante dal timbro apposto dall’ufficio regionale di cui sopra.

8. Il soggetto che intende presentare domanda di contributo per più interventi per un unico beneficiario può presentare un’unica domanda corredata dalle schede e dalla documentazione tecnica per ogni singolo intervento.

9. Gli interventi funzionalmente connessi e ubicati nello stesso sito dovranno essere oggetto di un’unica domanda, ancorché divisa in lotti.

10. Le domande, redatte sull’apposita modulistica o su fotocopia integrale della stessa, dovranno essere correttamente compilate, sottoscritte e corredate, a pena di esclusione, da:

a) una o più schede tecniche che illustrino ogni intervento proposto;

b) relazione esplicativa. La relazione suddetta dovrà essere redatta seguendo lo schema predisposto dalla Regione Piemonte allegato alla modulistica e prodotta come perizia asseverata.

11. Le domande il cui stampato o le relative schede tecniche risultino incomplete, riportino dati illeggibili o non coerenti con i dati richiesti dalla modulistica non saranno inserite nella graduatoria.

12. La modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande è quella che sarà approvata con apposita determinazione dirigenziale. Tale modulistica potrà essere scaricata dal sito internet della Regione Piemonte all’indirizzo www.regione.piemonte.it/agri/ita/agrienergia.

B - Graduatoria e concessione dei contributi

1. Le domande pervenute, che avranno superato l’istruttoria tecnico-amministrativa di conformità al presente bando, saranno inserite in graduatoria ed approvate.

C - Finanziamento delle domande

1. Per le domande finanziabili viene redatto apposito provvedimento di impegno attraverso Determinazione Dirigenziale nel quale vengono indicati la spesa ammessa, il contributo concesso, i parametri tecnici approvati, le eventuali prescrizioni ed il tempo per l’esecuzione delle opere.

2. Chi intende iniziare i lavori o procedere agli acquisti prima di tale provvedimento è tenuto a darne comunicazione scritta, pena il decadimento del contributo, e, in ogni caso, ciò non comporta nessun impegno da parte della Regione.

D - Obblighi del richiedente

1. Il richiedente si impegna a completare le opere oggetto dell’intervento ed a trasmettere alla Regione la documentazione necessaria, entro 12 mesi dalla data in cui riceve la comunicazione del provvedimento di impegno.

2. Su motivata istanza può essere concessa la proroga del termine di cui al precedente comma per un massimo improrogabile di ulteriori 12 mesi, qualora le opere siano già iniziate.

3. Eventuali variazioni in corso d’opera dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dalla Regione.

4. La durata minima di vita utile dell’impianto non deve essere inferiore ai 10 anni; per tutto il periodo di vita utile il beneficiario si impegna a tenerlo in piena efficienza e a garantire l’approvvigionamento dei quantitativi di biomassa previsti per il conseguimento dell’indice di valutazione di cui al comma 1 dell’Art. 6.

5. La Regione si riserva il diritto di verificare negli anni di impegno il funzionamento dell’impianto in base ai parametri tecnici approvati (lettera C, comma 1).

E - Procedure per l’erogazione del contributo

1. L’erogazione del contributo sarà effettuata a lavori ultimati, su presentazione di copia autentica delle fatture quietanzate relative alle spese ammesse, accompagnate dalla certificazione a norma di legge delle opere, ove necessaria. La Regione si riserva la facoltà di verificare la conformità dell’opera al progetto presentato, anche mediante sopralluogo.

2. Il beneficiario può chiedere un’acconto fino all’80% del contributo approvato, a seguito di presentazione della dichiarazione di inizio lavori garantita da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari alla cifra richiesta, che verrà svincolata dopo il saldo .

3. Qualora la spesa documentata sia inferiore a quella ammessa, il contributo sarà computato sulla spesa documentata nella percentuale approvata.

F - Revoca del contributo

1. La Regione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, l’esistenza degli impianti e la loro efficienza, relativamente ai periodi di durata tecnica, stabilita come alla lettera D, punto 4.

2. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) In caso di anticipato inizio lavori o acquisti senza preventiva comunicazione scritta di cui alla lettera C, punto 2.

b) In caso di inadempienza di cui alla lettera D, punti 1, 2 e 3.

3. In caso di revoca il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite, maggiorate degli interessi legali, al momento della richiesta. In caso di mancata restituzione nel termine di 30 giorni dalla richiesta vengono avviate le procedure per la riscossione.

G - Ricorso

1 In caso di mancato accoglimento della domanda di contributo, o di revoca dello stesso, può essere ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni al Responsabile della Direzione regionale Territorio rurale.