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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002

Codice 16.4
D.D. 2 maggio 2002, n. 57

Rinuncia della concessione mineraria per minerali di feldspato ed associati denominata “Fornatta” sita nel territorio del comune di Curino, provincia di Biella, a decorrere dalla data della presente determina

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1. A decorrere dalla data della presente determina è accettata la rinuncia alla Concessione Mineraria per feldspati ed associati denominata “Fornatta”, sita nel territorio del comune di Curino (BI), intestata alla Società Minerali Industriali S.p.A., con sede legale in Novara, Piazza Martiri della Libertà n. 4, legalmente rappresentata dal Geom. Ludovico Ramon, (omissis).

Art. 2. L’area di concessione mineraria, avente l’estensione di ettari 187 (ettari centottantasette), descritta nel piano topografico allegato al Decreto di conferimento è dichiarata minerariamente libera da vincoli.

Art. 3. La Società titolare della concessione è tenuta a:

a) continuare a corrispondere sul Conto Corrente Postale nº 10364107 intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 2120", (Accertamento n. 359/02 causale ”concessione mineraria Formatta, comune di Curino, provincia di Biella" il diritto annuo anticipato di Euro 6088,72 (seimila ottantotto/72) pari a Euro 32,56 per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area della concessione e l’imposta di bollo di Euro 10,33 fino alla data della presente determina;

b) continuare a corrispondere la tassa regionale sulle concessioni regionali di Euro 6088,72 (seimila ottantotto/72) sul Conto Corrente Postale n. 189100 intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 50", causale ”concessione mineraria Fornatta, comune di Curino, provincia di Biella" pari al 100% del diritto annuo anticipato fino alla data della presente determina;

c) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, entro 3 (tre) mesi dala data di consegna della presente Determina, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare.

Art. 4. La concessione mineraria è rinunciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Art. 5. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto