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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002

Codice 16.4
D.D. 2 maggio 2002, n. 55

Decadenza della concessione mineraria per minerali di olivina denominata “Giavine Rosse” sita nel territorio dei comuni di Balmuccia e Vocca, provincia di Vercelli, a decorrere dalla data della presente determina

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Art. 1. Di dichiarare, a decorrere dalla data della presente determina, decaduta la Concessione Mineraria per olivina ed associati denominata “Giavine Rosse”, sia nei territori dei comuni di Balmuccia e Vocca, accordata con Decreto Distrettuale alla Società Cementer a.r.l., con sede legale in Arborio (VC), via La Giara, legalmente rappresentata dal Sig. Nino Danilo.

Art. 2. Di dichiarare l’area di concessione mineraria, avente l’estensione di ettari 190,20 (ettari centonovanta are venti), descritta nel piano topografico allegato al Decreto di conferimento, minerariamente libera da vincoli.

Art. 3. La Società titolare della concessione è tenuta a:

a) continuare a corrispondere sul Conto Corrente Postale nº 10364107 intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 2120", (Accertamento n. 359/02 causale ”concessione mineraria Giavine Rosse, comuni di Balmuccia e Vocca, provincia di Vercelli" il diritto annuo anticipato di Euro 6218,96 (seimila duecentodiciotto/96) pari a Euro 32,56 per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell’area della concessione e l’imposta di bollo di Euro 10,33 fino alla data della presente determina;

b) continuare a corrispondere la tassa regionale sulle concessioni regionali di Euro 6218,96 (seimila duecentodiciotto/96) sul Conto Corrente Postale n. 189100 intestato “Tesoreria Regione Piemonte - capitolo 50", causale ”concessione mineraria Giavine Rosse, comuni di Balmuccia e Vocca, provincia di Vercelli" pari al 100% del diritto annuo anticipato fino alla data della presente determina;

c) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna della presente Determina, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all’Ufficio del Registro Immobiliare.

Art. 4. La concessione mineraria è decaduta senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Art. 5. La presente determina sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto