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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002

Codice 16.4
D.D. 29 aprile 2002, n. 53

Art. 10 L.R. 40 del 14 dicembre 1998. Fase di verifica. Programma di indagine sismica per ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, da non sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, sito in alcuni Comuni delle province di Vercelli e Alessandria, nell’ambito del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Vercelli”. Istanza della società B.G. Italia S.p.A.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa la ricerca di indagine sismica presentato dalla società B.G. Italia S.p.A. con sede in Milano Piazza Cavour 2 nell’ambito del permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi nei comuni di Vercelli, Prarolo, Asigliano Vercellese, Pezzana, Lignana, Desana, Costanzana, Pertengo, Stroppiana, Caresana, Rive, Motta de’ Conti in provincia di Vercelli e nei comuni di Balzola, Morano Po, Coniolo, Villanova M.to, Casale M.to, Frassineto Po in provincia di Alessandria non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e di giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 L.R. 40/1998.

2. L’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è vincolata alle seguenti prescrizioni:

a. le operazioni di preparazione sul terreno e l’esecuzione degli stendimenti per i rilievi geofisici devono essere realizzati nel periodo che intercorre tra i mesi di novembre e gennaio;

b. prima della predisposizione e dell’esecuzione degli stendimenti sia redatto verbale di consistenza dei siti interessati tra ditta titolare del permesso di ricerca, Consorzio Irriguo Ovest Sesia-Baraggia, A.M.C. S.p.A., relativamente alle infrastrutture gestite dai soggetti citati, e con i proprietari dei terreni interessati dalla ricerca, nel quale devono essere previste le modalità e i tempi dell’indennizzo di eventuali danni e del ripristino della funzionalità dei siti a destinazione agricola e delle infrastrutture irrigue danneggiate; in ogni caso il ripristino deve essere attuato prima della ripresa stagionale delle attività agricole;

c. nel caso di realizzazione di rampe di accesso che interessano terreni non destinati all’attività agricola la ditta è tenuta al ripristino dello stato dei luoghi provvedendo ad asportare il materiale messo in posto per la realizzazione dell’accesso e a rimettere a dimora lo strato di terreno superficiale precedentemente scoticato e accantonato;

d. i tracciati degli stendimenti, l’ubicazione dei punti di energizzazione ed i percorsi di accesso suddivisi secondo le caratteristiche dei mezzi di ricerca e di supporto devono essere concordati con A.R.P.A. Dipartimenti di Vercelli e di Alessandria, con il Consorzio Irriguo Ovest-Sesia-Baraggia, con le province di Alessandria e Vercelli, con A.M.C. S.p.A. e con i comuni interessati al fine di individuare soluzioni esecutive compatibili con la viabilità esistente e con la situazione urbanistica costituita da strutture di civile abitazione e a servizio di attività esistenti, da pozzi irrigui per scopi civili e idropotabili e dalla rete di distribuzione di acqua e gas; successivamente all’accordo la ditta è tenuta a comunicare ad A.R.P.A. - Dipartimenti di Alessandria e Vercelli il cronoprogramma dei lavori di ricerca almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori, al fine di consentire l’organizzazione delle attività di monitoraggio e controllo di competenza;

e. analogamente i tracciati degli stendimenti, l’ubicazione dei punti di energizzazione e i percorsi di accesso siano concordati con la Soprintendenza Archeologica per le autorizzazioni previste dalle vigenti norme; in ogni caso devono essere escluse dalla ricerca geofisica anche le aree a rischio di natura archeologica;

f. siano escluse dalle operazioni di ricerca le aree ricompresse nel P.T.O. approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 981-4186 dell’8 marzo 1995;

g. i mezzi d’opera impiegati siano compatibili per ogni singolo tratto di percorso individuato nei modi previsti al precedente punto 4;

h. non siano previste deroghe alle distanze di sicurezza previste dall’art. 104 D.P.R. 128/1959;

i. siano escluse dai tracciati degli stendimenti e dall’ubicazione dei punti di energizzazione le aree di rispetto di cui all’art. 21 del d.lgs. 11.05.1999, n. 152;

j. qualora nel corso del monitoraggio di cui al precedente punto 4 siano accertate anomalie rispetto alle ipotesi iniziali la regione provvederà a proporre al Ministero Attività Produttive, nell’ambito dell’accordo in data 24 aprile 2002, soluzioni volte a salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle attività in essere o la sospensione in via cautelativa delle attività di ricerca.

3. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della L.R. 40/1998.

4. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto