Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002

Codice 16.4
D.D. 28 febbraio 2002, n. 23

Art. 10 l.r. del 14 dicembre 1998. Progetto Ticino da sottoporre alla fase di valutazione, articolato in tre permessi di ricerca mineraria di granati e associati, denominati Romentino 1, Romentino 2 e Romentino 3 in Comune di Romentino (NO), relativo all’istanza della Società Generalstrade S.p.A. con sede in Barlassina (MI) - Via Piave 36/38

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Il progetto di ricerca mineraria per granati e associati denominato “Progetto Ticino” che si articola in tre permessi denominati Romentino 1, Romentino 2 e Romentino 3, in Comune di Romentino (NO), presentato ai sensi dell’articolo 10 l.r. 40/1998, dalla Società Generalstrade S.p.A. con sede in Barlassina (MI) - via Piave 36/38 deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998 per le motivazioni espresse in premessa e qui di seguito riportate:

- carenza di considerazioni in merito ai vincoli, previsti dal nuovo P.R.G.C. attualmente in salvaguardia e in corso di approvazione derivante dalla tutela nei confronti degli insediamenti rurali, delle piste ciclabili e delle aree boscate;

- carenza di valutazione in relazione all’area a rischio archeologico per la quale è in corso la procedura di vincolo da parte del Ministero competente;

- necessità di definizione a livello locale delle caratteristiche idrogeologiche dell’ambito interessato;

- esigenza di chiarire il significato di “minerali associati” i quali, peraltro, devono rientrare nei materiali individuati nella 1º categoria ai sensi dell’art. 2 R.D. 1443/1927 e successive modifiche ed integrazioni;

- esigenza di ipotizzare scenari produttivi, già in fase di ricerca, alla luce dei tenori indicati dal proponente, al fine di valutare gli effetti sinergici che verrebbero a gravare sul territorio in relazione alle attività estrattive di cava e di sfruttamento di idrocarburi, già in essere, e alla linea AC/Torino - Milano nonchè all’ammodernamento dell’autostrada Torino - Milano;

- necessità di procedere ad un’analisi di input-output di ordine socio-economico e ambientale per determinare il reale interesse pubblico in funzione dei tenori di granati già indicati dal proponente.

2. La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998.

3. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto