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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002

Codice 13.4
D.D. 11 aprile 2002, n. 68

Concessione di azienda faunistico-venatoria denominata “Contea di Paverano” ricadente nella zona faunistico-venatoria della Provincia di Biella

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di autorizzare l’istituzione dell’azienda faunistico-venatoria denominata “Contea di Paverano” di complessivi ha 452.50.00, ubicata nei territori dei Comuni di Dorzano e Roppolo, ricadenti nella zona faunistica di pianura della Provincia di Biella, per l’area delimitata nella planimetria agli atti, a favore del Sig. Rondolino Piero, fino al 31.1.2008.

La concessione di cui sopra è soggetta oltre che alla legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996 alla D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni, alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) deve presentare entro il 15 giugno di ciascun anno l’elenco delle specie che intende immettere ed abbattere secondo quanto stabilito dal punto 2 dell’allegato, relativo agli adempimenti tecnici dei direttori concessionari delle aziende agri-turistico-venatorie, alla già richiamata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e successive modifiche;

2) per le specie cacciabili non comprese nell’elenco delle specie che intende immettere ed abbattere l’esercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti e dei limiti di carniere previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario deve altresì attenersi all’osservanza dei seguenti obblighi:

- divieto di affitto e sub-concessione dell’azienda faunistico-venatoria;

- la vigilanza nel territorio dell’azienda deve essere esercitata dal concessionario tramite almeno una guardia giurata volontaria, il cui nominativo deve essere comunicato alla Giunta regionale;

- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione all’Assessorato Caccia e Pesca della Regione;

- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dall’Amministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonchè dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;

- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti richiesti per l’intestazione della stessa, al soggetto proposto alla vigilanza, le disdette eventualmente pervenute e le modifiche faunistico-ambientali e territoriali.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie