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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002
Codice 13.4
D.D. 11 aprile 2002, n. 67
Concessione di azienda faunistico-venatoria denominata Riva Valdobbia ricadente nella zona faunistico-venatoria delle Alpi della Provincia di Vercelli
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- Di autorizzare listituzione dellazienda faunistico-venatoria denominata Riva Valdobbia di complessivi ha 2.813.54,12, ricadente nella zona faunistica delle Alpi della Provincia di Vercelli, per larea delimitata nella planimetria agli atti, a favore del Sig. Vaira Silvino Carlo, fino al 31.1.2011.
La concessione di cui sopra è soggetta oltre che alla legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996 alla D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1996 e successive modificazioni, alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998 e allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1) deve adottare tutte le iniziative idonee a salvaguardare, conservare e migliorare lambiente naturale e di protezione della fauna dellarea interessata. In particolare si richiama quanto stabilito dal punto 1 delle linee guida, fissate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998, in ordine ai miglioramenti ambientali;
2) deve presentare entro il 15 giugno di ciascun anno il piano annuale di prelievo relativo alle specie oggetto di incentivazione faunistica secondo quanto stabilito dal punto 4 dellallegato alla già richiamata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998;
3) le specie oggetto di prelievo verranno autorizzate nel piano annuale di assestamento e di prelievo approvato dalla Giunta regionale, tenuto conto del programma pluriennale relativo alle singole specie previsto dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.7.1998;
4) per le specie cacciabili non comprese nel piano di assestamento e di prelievo lesercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti e dei limiti di carniere previsti dalla normativa vigente.
Il concessionario deve altresì attenersi allosservanza dei seguenti obblighi:
- divieto di affitto e sub-concessione dellazienda faunistico-venatoria;
- esercitare la vigilanza nel territorio dellazienda da almeno una guardia giurata dipendente ovvero da una guardia giurata volontaria, il cui nominativo deve essere comunicato alla Giunta regionale;
- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione allAssessorato Caccia e Pesca della Regione;
- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dallAmministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonchè dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;
- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti richiesti per lintestazione della stessa, al soggetto proposto alla vigilanza, le disdette eventualmente pervenute e le modifiche faunistico-ambientali e territoriali.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla conoscenza del presente atto.
Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie