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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 25-6772

LR n. 22/90, art. 3 e smi - Finanziamento presidi socio assistenziali - Nuovi requisiti strutturali e gestionali per strutture destinate ad anziani autosufficienti - Criteri e modalità di partecipazione al bando di finanziamento

A relazione dell’Assessore Cotto:

Considerato che la Regione Piemonte con DGR 38-16335 del 29 giugno 1992 ha dettato norme sui requisiti strutturali e gestionali dei presidi socio assistenziali al fine di creare una rete di servizi atta a garantire una qualità assistenziale ed una tutela rivolta alle persone impossibilitate a vivere autonomamente o a restare presso il proprio nucleo familiare;

rilevato che il suddetto dettato normativo ha imposto, nel corso di questi anni, alla Regione ed agli enti operanti sul suo territorio un grosso sforzo economico per adeguare le strutture esistenti al regime definitivo in esso previsto;

considerato che l’attuazione congiunta della DGR 38-16335 del 29 giugno 1992 e della DGR 203-14027 del 18 novembre 1996 hanno prodotto sul territorio regionale una quantità crescente di strutture in grado di offrire risposte prevalentemente a persone non autosufficienti;

considerato che si rende ora opportuno promuovere la realizzazione di strutture per anziani autosufficienti più snelle, ovvero aventi dimensioni e standard dimensionali più consoni a ricreare un ambiente familiare atto a prevenire situazioni di emarginazione.

Per la realizzazione di tali strutture si propone di utilizzare il patrimonio pubblico immobiliare esistente, non solo per consentire il suo recupero ma anche per preservare “la memoria” che tali strutture hanno per la collettività in generale e per gli anziani in particolare;

tutto ciò premesso,

- vista la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e smi

- visto il DPR 21 dicembre 1999, n. 554

- vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328

- visto il DM 21 maggio 2001, n. 308

- vista la LR 51/97

- vista la LR 22/90 e smi

- vista la LR 7/2001

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare i requisiti strutturali e gestionali per gli interventi oggetto di finanziamento, gli obiettivi e le modalità di partecipazione al bando nonché i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi di cui alla LR 22/90, art. 3, contenuti nell’Allegato 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante;

- di demandare alla competente Direzione Politiche Sociali la predisposizione della modulistica occorrente per la partecipazione al presente bando di finanziamento.

La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) (fare riferimento al file PDF) 1

PREMESSA

La Regione Piemonte, al fine di prevenire l’emarginazione delle persone anziane autosufficienti dal proprio ambiente familiare e sociale, favorisce la realizzazione di presidi socio assistenziali a carattere comunitario e residenziale nei luoghi in cui gli stessi risiedono (Comuni, Comunità Montane e Collinari), promuovendo la realizzazione di piccoli presidi, attraverso la ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico esistente avente adeguate valenze sociali e architettoniche.

Con il presente provvedimento, la Regione promuove:

- la realizzazione di Comunità familiari per anziani autosufficienti mediante l’acquisto e/o la ristrutturazione di unità immobiliari o immobili pubblici esistenti, compresa la fornitura dei relativi arredi;

- la realizzazione di Piccole Residenze per anziani autosufficienti (o parzialmente non autosufficienti) mediante l’acquisto e/o la ristrutturazione del patrimonio pubblico esistente, compresa la sistemazione dell’area pertinenziale e le relative attrezzature ed arredi.

REQUISITI FUNZIONALI E GESTIONALI

* COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

A - Definizione

Le comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti costituiscono una risposta residenziale alternativa al ricovero in istituto.

Non rappresentano una soluzione ai problemi abitativi delle persone anziane ma un servizio da attuare in situazioni particolari, caratterizzato da una bassa intensità assistenziale, dalla bassa complessità organizzativa e da un’utenza con discreta autonomia personale.

Le comunità familiari possono costituire una risposta, anche temporanea (diurna, notturna o stagionale), alle esigenze di sicurezza e di non isolamento degli anziani e alle esigenze di periodi di tregua per le famiglie che ne hanno cura.

B - Capienza

Capienza della struttura massima 6 posti letto.

C - Requisiti gestionali

Le comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti sono prive di personale proprio, ma ad esse deve essere garantito, con natura ed entità variabile a seconda dei bisogni espressi dall’utente, il supporto dei servizi assistenziali di base operanti nel territorio, sia per quanto riguarda le prestazioni di assistenza domiciliare, sia per quanta riguarda l’appoggio socio-relazionale volto a mantenere o ripristinare l’inserimento nella vita socio-culturale-ricreativa del territorio.

D - Requisiti strutturali

Le comunità di tipo familiare per anziani autosufficienti sono inserite in normali case di civile abitazione, in appartamenti realizzati per l’occorrenza o derivanti da fusioni di più unità immobiliari esistenti in cui si cerca di ricreare, per quanto possibile, condizioni ambientali affini a quelle familiari.

Le strutture devono possedere i requisiti minimi delle case di civile abitazione, essere ubicate preferibilmente al piano terreno e, laddove siano collocate su altri piani, devono essere assicurati i collegamenti verticali mediante: ascensore, servo scala o piattaforma elevatrice.

Le comunità familiari devono essere visitabili, ovvero consentire l’accesso, da parte di persona su sedia a ruote, alla zona soggiorno o pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento.

Può inoltre rappresentare un elemento di qualità, alla luce delle disposizioni contenute nel Disciplinare tecnico approvato con DM 29 maggio 2002, soddisfare per le stesse anche il requisito di accessibilità di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236.

Devono essere dotati di impianti realizzati a norma della L 46/90 e disporre di spazi articolati in:

Area abitativa

Camere ad 1 o 2 posti letto

Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 per una persona, di mq.14 per due persone.

Servizi igienici, in numero di uno almeno ogni due posti letto e di dimensioni tali da permettere l’ingresso e la rotazione delle carrozzine.

Il locale bagno, dovrà essere dotato di: lavabo, bidet, doccia a pavimento e tazza W.C.

Un servizio igienico potrà eventualmente essere dotato di vasca da bagno ed essere attrezzato per la non autosufficienza.

Servizi e spazi collettivi

Ingresso

Soggiorno comune

Pranzo

Cucina, eventualmente annessa al locale pranzo

Locale deposito

Lavanderia/stireria

Prescrizioni particolari

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

E - Modalità di inserimento in comunità familiare

Dovendosi creare rapporti interpersonali abbastanza stretti tra persone anziane, l’inserimento e la permanenza in comunità può presentare alcuni problemi relazionali che vanno attentamente valutati dai servizi assistenziali di base al fine di preparare gli ospiti per il loro inserimento in struttura.

F - Autorizzazione al funzionamento

La comunità familiare per anziani autosufficienti non necessita di autorizzazione al funzionamento.

Il soggetto titolare del presidio è tenuto a dare comunicazione, al Comune e al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali, dell’avvio del servizio.

La comunità familiare per anziani autosufficienti è soggetta alle procedure della vigilanza sui presidi socio-assistenziali, ai sensi della DGR 14 aprile 1997, n. 124-18354.

Il presidio deve dotarsi d’apposito ed idoneo Regolamento per l’organizzazione e gestione della comunità.

* PICCOLE RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

A - Requisiti

La Piccola Residenza per anziani è una struttura residenziale autonoma, a carattere assistenziale, prevalentemente destinata ad anziani in condizione di autosufficienza, in possesso di uno standard strutturale inferiore alle Residenze Assistenziali di cui alla DGR 38-16335 del 29 giugno 1992.

Per gli anziani ospitati da almeno un anno nel presidio che acquisiscono, successivamente a tale data, la non autosufficienza, è consentito, in via sperimentale, in numero, di norma non superiore a 5 ospiti, la permanenza in struttura a condizione che il soggetto gestore del presidio disponga, in accordo con l’Unità di Valutazione Geriatrica, di un progetto individualizzato tenuto anche conto delle capacità ricettive ed organizzative delle strutture.

B - Capienza

La struttura deve avere una ricettività minima di 15 posti letto e massima di 30 posti letto, più eventuali 3 posti letto al massimo per pronta accoglienza.

L’area abitativa, disposta anche su più piani, deve essere separata dall’area destinata ai servizi generali, collettivi e sanitari.

C - Requisiti gestionali

La struttura ha funzionamento permanente nell’arco delle 24 ore, per l’intera settimana e per tutto l’anno solare.

La struttura garantisce il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli ospiti, sopperendo alle difficoltà che gli stessi incontrano nel provvedervi autonomamente.

Le prestazioni assistenziali operate possono riassumersi in:

- assistenza diretta all’anziano nell’animazione, nell’igiene personale e nella preparazione e somministrazione dei pasti;

- protezione dell’anziano nella cura della persona e suo controllo;

- interventi generali per la gestione della struttura.

La struttura deve prevedere nel suo organico: un Coordinatore responsabile della struttura e la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di servizio erogato ed alle disposizioni vigenti; trattandosi di una tipologia assimilabile ad una Residenze Assistenziale, le stesse sono contenute nella DGR 29 giugno 1992, n. 38-16335.

Il soggetto gestore deve adottare un registro degli ospiti e predisporre per gli stessi un piano individualizzato di assistenza ed organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti.

Il soggetto gestore dovrà, infine, adottare per la struttura una Carta dei servizi, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate e l’indicazione delle prestazioni erogate.

D - Requisiti strutturali

Ubicazione

La Piccola Residenza per anziani deve essere localizzata in un contesto urbano già consolidato e in prossimità dei servizi esistenti, quali: chiese, mercati, ospedali, ecc...

Area esterna

Il presidio deve essere dotato di un’adeguata area pertinenziale da destinare a giardino, idoneamente attrezzata per svolgervi un percorso vita e/o rieducativo.

Struttura

Ogni struttura deve garantire le seguenti caratteristiche:

a) condizioni di stabilità in conformità alle disposizioni normative vigenti;

b) requisiti igienici previsti dalla normativa generale e dai Regolamenti locali di igiene;

c) prevenzione incendi;

d) sicurezza degli impianti;

e) accessibilità ai soggetti portatori di handicap.

La struttura dovrà essere articolata in area residenziale, servizi collettivi, generali e sanitari.

Area residenziale

L’area residenziale è composta da camere ad 1 o 2 posti letto, aventi, rispettivamente mq. 12 per una persona o 18 mq. per due persone, oltre ai servizi igienici collegati funzionalmente alle stanze.

Ogni posto letto deve essere dotato di campanello di chiamata.

In tutte le strutture devono essere previste sempre almeno una o più camere per coniugi.

I servizi igienici, annessi alle camere, devono essere dimensionati in modo da permettere l’ingresso e la rotazione delle carrozzine e provvisti di: lavabo, bidet , doccia e tazza w.c.

Servizi collettivi

La piccola residenza, oltre all’ingresso-reception, dovrà essere provvista di una Sala polivalente capace di ospitare i residenti ed il personale di servizio alla struttura, di un Soggiorno comune atto a favorire la vita relazionale degli ospiti, di un locale Pranzo ove consumare i pasti principali, un Locale per il personale, con annesso servizio igienico, nonché i Servizi igienici collettivi, suddivisi per sesso, uno dei quali attrezzato per la disabilità.

Servizi generali

Sono composti da una piccola Cucina con annessa Dispensa per il deposito delle derrate, nonché dalla Lavanderia.

Servizi sanitari:

I servizi sanitari di cui deve essere dotata la residenza sono costituiti dall’Ambulatorio che viene utilizzato dai medici curanti degli ospiti.

E - Prescrizioni particolari

Tutti i locali, ad esclusione dei depositi e del connettivo, debbono essere provvisti di finestra apribile.

Gli ambienti dovranno essere dotati di corpi illuminanti atti a consentire un’illuminazione diffusa nell’ambiente.

Il connettivo dovrà essere dimensionato al fine di avere un’adeguata larghezza da non intralciare l’apertura delle porte; dovrà essere provvisto di mancorrenti su un unico lato e provvisto della segnaletica di sicurezza.

Qualora la struttura si sviluppi su più piani è necessario che la stessa sia dotata di ascensore idoneo al trasporto di persone su carrozzelle.

La Piccola Residenza per anziani deve essere accessibile, ovvero consentire anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Gli arredi dovranno, infine, consentire, per conformazione, dimensione e materiale impiegato, l’autonoma fruibilità da parte dell’anziano e garantire la sicurezza nel loro uso e di quello dell’ambiente.

Devono rendere confortevole e familiare l’ambiente e garantire un’agevole manutenzione igienica.

A titolo puramente indicativo vengono suggeriti, per ogni ambiente della struttura, i sotto elencati standard dimensionali:

Area abitativa

* Camere e servizi igienici - mq/ospite 12,50

Servizi collettivi

* Ingresso - mq./ospite 0,80

* Sala polifunzionale - mq/ospite 1,50

* Soggiorno comune - mq/ospite 2,00

* Pranzo - mq. /ospite 2,00

* Locale personale - mq/ospite 1,50

* Servizi igienici collettivi - mq/ospite 0,80

Servizi generali

* Cucina - mq/ospite 1,00

* Lavanderia - mq/ospite 0,40

Servizi sanitari

* Ambulatorio - mq/ospite 1,00

F - Autorizzazione al funzionamento

Le Piccole Residenze per anziani autosufficienti dovranno essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento in base alle disposizioni vigenti.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO

Beneficiari

I beneficiari del presente bando sono:

a - i Comuni, singoli o associati;

b - gli Enti assistenziali pubblici o privati, le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato senza fini di lucro e con sede nel territorio regionale;

c - altri soggetti privati, con sede nel territorio regionale ed operanti nel settore dell’assistenza da almeno 5 anni.

Gli interventi ammissibili al contributo dovranno essere realizzati in immobili o unità immobiliari di proprietà pubblica.

Scadenza

Le domande di contributo, corredate di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate a:

Regione Piemonte - Direzione Politiche Sociali

“Settore Promozione della rete delle strutture,

vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi"

Corso Stati Uniti, 1

10128 Torino

Le richieste dovranno essere inviate a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o consegnate presso l’Ufficio protocollo della Direzione Politiche Sociali - Corso Stati Uniti, 1 - piano 3°, entro le ore 12,00 del 15 ottobre 2002.

Il timbro postale di spedizione, o quello di arrivo per il materiale direttamente consegnato, faranno fede in ordine al rispetto delle scadenze di presentazione.

Le richieste giunte dopo i termini fissati, o con modalità diverse da quelle indicate, non saranno prese in considerazione.

Dotazione finanziaria

Ai beneficiari:

a - Comuni, singoli o associati: Euro 1.200.674,79;

b - Enti assistenziali pubblici o privati senza fini di lucro, le cooperative sociali e le organizzazioni di volontariato con sede nel territorio regionale: Euro 1.200.674,79;

c - Altri soggetti privati, con sede nel territorio regionale: Euro 361.200,67.

Tipo ed entità dei contributi

Al fine di perseguire gli obiettivi succitati, la Regione concede contributi in conto capitale a fondo perduto in rapporto percentuale all’entità complessiva dell’intervento di ristrutturazione, compreso l’acquisto dell’immobile e/o la fornitura degli arredi.

I contributi sono concessi nelle seguenti percentuali, definite per fasce di importi progettuali (onnicomprensivi di beni immobili, lavori edili e forniture):

a) importo fino a 51.645,69 Euro: 50 per cento;

b) importo da 51.645,69 Euro a 258.228,45 Euro: 45% per la parte eccedente i 51.645,69 Euro + 25.822,84 Euro

c) importo da 258.228,45 Euro a 516.456,90 Euro: 30% per la parte eccedente i 258.228,45 Euro + 118.785,09 Euro

d) importo da 516.456,90 Euro a 1.032.913,80 Euro: 21% per la parte eccedente i 516.456,90 Euro + 196.253,62 Euro

e) importo da 1.032.913,80 Euro a 1.549.370,70 Euro: 12% per la parte eccedente i 1.032.913,80 Euro + 304.709,57 Euro

Caratteristiche delle opere

I contributi sono concessi a condizione che gli interventi consentano il completo funzionamento delle strutture alle quali sono destinati.

Tempi di realizzazione delle opere

Le opere finanziate devono realizzarsi entro il secondo anno successivo a quello della prima erogazione del contributo.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande per l’assegnazione del contributo dovranno essere trasmesse corredate dalla sotto elencata documentazione:

* dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dell’atto costitutivo;

* dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dell’iscrizione alla Camera di Commercio per i soggetti privati;

* dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del titolo di proprietà o disponibilità ventennale dell’immobile da ristrutturare e/o da arredare;

* atto formale, adottato dall’organo competente, di approvazione dell’intervento da realizzare, dei relativi preventivi di spesa e del piano finanziario;

* relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche strutturali, organizzative e gestionali del presidio;

* Progetto preliminare, redatto ai sensi dell’art. 16, comma 3°, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e composto dai documenti di cui all’art. 18 del DPR 554/99:

- relazione illustrativa

- relazione tecnica

- studio di prefattibilità ambientale (ove necessario)

- indagine geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari (ove necessario)

- planimetria generale e schemi grafici (estratti planimetrici, piante, sezioni e prospetti)

- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (ove necessario)

- calcolo sommario della spesa

o documentazione fotografica;

o tabella contenente gli standard dimensionali derivanti dal progetto di riattamento;

o per l’acquisto dell’immobile: perizia giurata attestante la stima del fabbricato, rilasciata da un tecnico progettista abilitato e corredata da planimetria quotata dei diversi ambienti che lo compongono;

o per l’acquisto degli arredi: relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente recante una dettagliata descrizione degli arredi, le loro caratteristiche e il relativo costo analitico.

Gli schemi di domanda per l’ammissione al contributo e le dichiarazione sostitutive dell’atto costitutivo, dell’iscrizione alla Camera di Commercio o di disponibilità ventennale dell’immobile da ristrutturare e/o da arredare saranno approvati con apposito provvedimento dirigenziale e potranno essere scaricati dal sito internet della Regione o essere reperite, su supporto cartaceo, presso la sede della competente Direzione.

Il Settore competente si riserva la facoltà di richiedere, ai singoli soggetti previsti nel presente bando, ulteriore documentazione comprovante la non consistenza di situazioni capaci di determinare l’esclusione dalla concessione dei contributi previsti dalla legge di finanziamento.

Modalità di finanziamento

I contributi saranno assegnati dal Dirigente del Settore competente, ai sensi dell’art. 22 della LR 8 agosto 1997, n. 51, con indicazione dell’ammontare complessivo del contributo per ciascun progetto e fino alla concorrenza delle somme disponibili a bilancio per ogni capitolo.

La concessione formale del contributo sarà disposta con successiva determinazione dirigenziale, in sede di approvazione del Progetto definitivo, redatto ai sensi dell’art. 16, comma 4°, della L 109/94 e presentato entro i termini stabiliti dall’atto di assegnazione. Il Progetto definitivo dovrà essere corredato da:

- concessione edilizia ed altri pareri tecnici previsti dalla legge per l’intervento specifico;

- atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e della relativa copertura finanziaria.

La concessione formale dei contributi assegnati esclusivamente per il solo acquisto dell’immobile o per la sola fornitura degli arredi sarà, viceversa, disposta con determinazione dirigenziale alla presentazione della seguente documentazione:

- preliminare di vendita o di comodato sull’immobile oggetto di finanziamento;

- stima analitica sotto forma di relazione contenente l’elenco degli arredi che si intendono acquistare e le loro caratteristiche.

L’erogazione del contributo per le opere di ristrutturazione sarà corrisposto in quattro ratei, ai sensi dell’art. 11 della LR 18/84, e precisamente:

- 30% alla stipula del contratto, previa presentazione di: atto di vincolo ventennale di destinazione d’uso socio assistenziale della struttura, nomina del responsabile del procedimento, atto formale di approvazione del Progetto esecutivo, contratto di appalto dei lavori e verbale di inizio lavori.

- 30% al raggiungimento del 30% dei lavori contrattuali, previa presentazione di: SAL e relativi Certificati di pagamento, atto formale di approvazione dei SAL e Certificati di pagamento da parte della stazione appaltante e fatture emesse dall’impresa.

- 30% a fine lavori, previa presentazione della Relazione sullo Stato finale e del verbale di fine lavori.

- 10% a presentazione: della Relazione acclarante i rapporti intercorrenti tra ente finanziatore e beneficiario, del collaudo tecnico amministrativo dell’opera e della autorizzazione al funzionamento rilasciato dal soggetto competente.

I contributi concessi per il solo acquisto di immobili o per l’esclusiva fornitura degli arredi, saranno, viceversa, liquidati in un unica soluzione a presentazione di:

- contratto di compravendita debitamente registrato o di comodato ventennale sull’immobile;

- fatture quietanzate dei beni mobili acquisiti.

Criteri di selezione

Le richieste di finanziamento saranno valutate sulla base del raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente bando, secondo il punteggio attribuito e secondo le seguenti priorità:

1. originalità del progetto e sua capacità di perseguire in modo efficace ed efficiente i fini verso cui è diretto il contributo;

- massimo punti 30

2. interventi localizzati in ambienti urbanizzati, anche borgate o frazioni di comuni, a condizione che gli interventi siano vicini ai luoghi o servizi pubblici, quali: chiese, piazze o scuole;

- massimo punti 25

3. intervento il cui costo complessivo desunto dal quadro economico di progetto non superi 650.000,00 Euro;

- massimo punti 15

4. esperienza superiore ai 5 anni maturata dal soggetto richiedente nel settore di attività per il quale è richiesto il finanziamento;

- massimo punti 10

Revoca dei contributi concessi

Il contributo concesso può decadere qualora i soggetti beneficiari non realizzino gli interventi nei termini indicati nel presente bando o essere revocato qualora sopraggiunga un interesse pubblico, concreto ed attuale all’eliminazione dell’atto inopportuno.