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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2002, n. 63-6725
Reg. Ce n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo orientamento e garanzia - Misure agroambientali - Azione F4 Ritiro dei seminativi dalla produzione o loro trasformazione in foraggere permanenti o in coltivazioni a perdere per lalimentazione della fauna selvatica - disposizioni di attuazione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1. di approvare le istruzioni applicative, i criteri e le disposizioni particolari del programma di attuazione dellAzione F4 Ritiro dei seminativi dalla produzione o loro trasformazione in foraggiere permanenti o in coltivazioni a perdere per lalimentazione della fauna selvatica del Piano di Sviluppo rurale approvato ai sensi del Reg. Ce n. 1257/99, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
2. di incaricare la Direzione 13 Territorio rurale di valutare ed approvare i progetti predisposti dalle Province in base al programma allegato.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) (fare riferimento al file PDF)
MISURA F, AZIONE F4 COLTIVAZIONI A PERDERE PER LA FAUNA SELVATICA
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
E ISTRUZIONI APPLICATIVE
1. OBIETTIVI DELLAZIONE ED INTERVENTI
Lazione F4 prevede di favorire lalimentazione delle seguenti specie di piccola fauna selvatica: Starna, Pernice rossa, Coturnice, Lepre comune.
2. ZONE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi sono realizzabili esclusivamente nelle seguenti zone:
* Aree protette nazionali (Legge 394/91), regionali (L.R. 12/90) e provinciali (L.R. 25/95);
* Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva 79/409/CE (Uccelli) e Siti dimportanza Comunitaria (SIC) individuati ai sensi della direttiva 92/43/CE (Habitat);
* Oasi di protezione (art. 9 L.R. 70/96);
* Zone di ripopolamento e cattura (art. 10 L.R. 70/96).
3. PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DINTERVENTO
1. Le Amministrazioni provinciali competenti per territorio possono predisporre uno o più Progetti dintervento nellambito delle zone di attuazione degli interventi.
2. Nelle Aree protette i Progetti dintervento devono essere predisposti dalle Amministrazioni provinciali in collaborazione con gli Enti di Gestione delle aree protette competenti per territorio.
3. Nelle zone delimitate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE i Progetti dintervento devono essere predisposti dalle Amministrazioni provinciali in collaborazione con i Soggetti Gestori competenti per territorio.
4. Nelle zone classificate montane i Progetti dintervento devono essere predisposti dalle Amministrazioni provinciali in collaborazione con le Comunità Montane competenti per territorio (Allegato A, L.R. 16/99).
4. BENEFICIARI FINALI E CONDIZIONI DI AIUTO
1. I beneficiari finali degli aiuti sono gli imprenditori agricoli singoli e associati, e le istituzioni pubbliche che gestiscono aziende agricole.
2. Il periodo dimpegno è quinquennale, a partire dalla campagna agraria 2002-2003.
3. Sono ammessi al regime di aiuto solamente i terreni coltivati a seminativi dalla campagna agraria 1998-99 fino alla campagna precedente lanno dinizio dellimpegno, con una tra le seguenti colture:
Frumento tenero
Frumento duro
Segale
Orzo
Avena
Mais
Riso
Orticole
Barbabietola da zucchero
Piante sarchiate da foraggio
Tabacco
Colza
Ravizzone
Girasole
Soia
4. Sono ammissibili anche i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. CEE 2328/91, il cui periodo dimpegno sia terminato.
5. COLTIVAZIONI A PERDERE
1. Sui terreni oggetto dellintervento occorre coltivare, in miscela, in strisce o in parcelle, almeno due tra le specie vegetali seguenti:
Frumento tenero
Frumento duro
Segale
Orzo
Avena
Grano saraceno
Sorgo
Miglio
Panico
Erba medica
Trifoglio
Veccia
Colza
Ravizzone
Girasole
2. La durata dellimpegno è quinquennale, con rinnovo annuale.
3. La densità della coltura deve essere uguale a quella ordinariamente prevista per scopi produttivi.
4. Le superfici non possono dare luogo a produzione vendibile.
5. La coltura deve essere lasciata in campo per lalimentazione della fauna selvatica:
* almeno fino al 30 settembre dellanno successivo alla semina per le colture a semina autunnale
* almeno fino al 1° marzo dellanno successivo alla semina per le colture a semina primaverile.
6. E vietato limpiego di concimi chimici di sintesi o fitofarmaci.
7. In caso di concimazioni organiche, la quantità di azoto non potrà superare i 120 kg/Ha x anno.
8. Le operazioni colturali e le eventuali concimazioni organiche devono essere registrate.
9. Il richiedente deve impegnarsi ad osservare la normale Buona Pratica Agricola sulla parte della superficie aziendale non assoggettata allintervento.
10. La superficie totale impegnata non può variare nel tempo, pur potendo ruotare nellambito aziendale, fatte salve le condizioni di ammissibilità di cui al successivo comma 14 e le disposizioni generali della Misura F previste nel P.S.R..
11. Le specie coltivate possono cambiare nel corso del periodo di impegno, nellambito di quelle indicate nellArticolo 5 comma 1.
12. Le coltivazioni a perdere destinate allimpegno nellambito della Azione F4 non possono essere oggetto di lavorazioni meccaniche nel periodo compreso tra il 30 aprile ed il 31 agosto.
13. La superficie oggetto di ogni singola domanda non può essere superiore al 15% della S.A.U. aziendale; tale percentuale può essere aumentata fino al 50% per aziende con S.A.U. inferiore ai 5 Ha.
14. La superficie ammissibile dellappezzamento oggetto della coltivazione deve essere compresa fra 500 e 4.000 m2. La larghezza minima ammissibile dellappezzamento è di 10 m.
15. Le superfici già assoggettate agli impegni dellAzione F1 possono essere convertite alla presente Azione F4 nel caso in cui non sia stato raggiunto il limite massimo ammissibile di cui al successivo Articolo 6. La durata dellimpegno è costituita dagli anni restanti ai sensi della preesistente domanda.
6. MISURA DEL PREMIO
1. Per gli interventi di cui allArticolo 1 sono previsti 600 /Ha x anno.
2. La superficie massima del territorio regionale ammissibile alla Azione F4 è quantificata in 250 Ha; eventuali progetti approvati ma non finanziati possono venire finanziati negli anni successivi a fronte di economie dei fondi destinati alla Misura F.
3. Per le stesse superfici non è possibile usufruire del risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica ai sensi dellart. 55 della L.R. 70/96 e dellart. 10 della L.R. 36/89.
4. Per le stesse superfici non è ammesso il cumulo con altre azioni agroambientali, né con altri premi o contribuiti pubblici.
7. PREDISPOSIZIONE, PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI
1. I progetti vengono predisposti dalle Amministrazioni provinciali così come specificato nellArticolo 3 del presente regolamento.
2. Ciascun progetto potrà prevedere una superficie massima di coltivazioni a perdere non superiore a 30 Ha e non inferiore a 2 Ha.
3. I progetti devono pervenire alla Regione Piemonte, Direzione Territorio rurale, C.so Stati Uniti 21, Torino entro e non oltre le ore 12.00 del 10 settembre 2002.
4. La Direzione Territorio rurale approva con specifica Determinazione i progetti ritenuti idonei conformemente a quanto contenuto nel presente regolamento, ed elabora la graduatoria di tali progetti in base ai criteri di cui al successivo Articolo 8.
5. La Direzione Territorio rurale si riserva di chiedere eventuali modifiche ed integrazioni ai progetti presentati, nel caso in cui questi risultino carenti di documentazione o poco aderenti alle finalità del presente regolamento.
6. Le adesioni ai progetti approvati devono pervenire alle Amministrazioni provinciali competenti, ovvero alle Comunità Montane per i progetti che ricadono in territorio montano (Allegato A, L.R. 16/99), entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre 2002.
7. Gli Enti Istruttori istruiscono le domande di adesione e predispongono gli elenchi dei beneficiari ammessi a finanziamento entro e non oltre il 10 novembre 2002.
8. I progetti dovranno articolarsi nelle parti di seguito indicate:
* Descrizione del territorio interessato dallintervento (tipologia dellarea ai sensi della classificazione riportata allArticolo 2, descrizione delle caratteristiche ambientali, delluso del suolo e pedologiche, vocazione produttiva, vocazione faunistica, descrizione di eventuali altre misure agroambientali in atto o effettuate, descrizione di eventuali modificazioni previste nellaggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale).
* Indicazione delle specie, di cui allArticolo 1, alle quali sono destinate le coltivazioni per lalimentazione a perdere e di eventuali altre specie che risulterebbero avvantaggiate dagli interventi.
* Cartografia dellarea oggetto di intervento in scala 1:10.000.
* Indicazione delle superfici sulle quali si intende attuare lintervento.
* Elenco delle aziende agricole che hanno aderito preliminarmente al progetto con indicazione di ragione sociale, Comune ove ricade la maggior parte dei terreni oggetto di impegno, superficie oggetto dellimpegno.
8. CRITERI DI PRIORITÀ
1. Qualora le superfici dei progetti presentati e ritenuti idonei per lapprovazione superino la superficie massima ammissibile, come specificato allArticolo 6, comma 2, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:
a) Interventi ricadenti in zone a divieto di caccia permanente (aree protette, SIC e ZPS) o a divieto di caccia per il periodo di attuazione della Azione F4 (Oasi e ZRC).
b) Presenza di popolazioni autoctone stabili delle specie di piccola fauna selvatica di cui allArticolo 1.
c) Vocazione faunistica, desunta dai piani darea delle aree protette e dai piani faunistico-venatori provinciali, per le specie interessate, con priorità per la compresenza di due o più specie di piccola fauna selvatica.
2. In base a tali criteri di priorità verrà formulata una graduatoria per definire i progetti finanziabili che rientrano nella superficie massima ammissibile.
3. Qualora la superficie totale dei progetti finanziabili in base ai suddetti criteri superi il limite massimo ammissibile di 250 ettari, sarà ridotta la superficie finanziabile del progetto che in graduatoria determina tale esubero.
9. PARAMETRI SPECIFICI PER LA REDAZIONE OTTIMALE DEI PROGETTI
1. Al fine di facilitare la predisposizione corretta dei progetti e renderli più efficaci e rispondenti ai fabbisogni della fauna selvatica, per il raggiungimento degli obiettivi evidenziati allArticolo 1, si evidenziano i seguenti criteri progettuali:
a) Lestensione della superficie oggetto dintervento deve essere razionalmente commisurata alla superficie ed alla distribuzione degli elementi naturali ed alla distanza tra appezzamenti oggetto di intervento.
b) Nel caso in cui la superficie oggetto della domanda sia frazionata in due o più appezzamenti, la distanza massima intercorrente tra i due punti più vicini dei loro bordi esterni non deve essere superiore a 500 metri.
c) Lappezzamento oggetto della domanda, oppure almeno uno di essi nel caso in cui la domanda sia frazionata in due o più appezzamenti, deve essere adiacente ad uno o più elementi dellagroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica (siepi arbustive e alberate, filari e alberi isolati, strade e tratturi a fondo naturale e inerbiti di separazione tra appezzamenti, macchie e boschetti, laghetti e stagni, boschi di estensione superiore a cinquemila metri quadrati e distanza superiore a centro metri da altri appezzamenti boscati, misurata tra i due punti più vicini dei loro bordi esterni ai sensi L.R. 27/1981).
d) Per adiacente si intende che almeno uno dei lati dellappezzamento deve essere confinante con uno dei sopra citati elementi per almeno 50 metri, o al limite parallelo a distanza perpendicolare, misurata nel punto di massima ampiezza, non superiore a 50 metri.
2. I parametri di cui al precedente comma 1 si devono intendere come criteri ottimali nella stesura dei progetti e non come parametri obbligatori.
10. CONTROLLI A CAMPIONE E MONITORAGGIO
1. La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per il monitoraggio della fauna selvatica allinterno delle aree di intervento, a prescindere da quelli già previsti nel Piano di sviluppo rurale, allo scopo di verificare landamento dei singoli progetti.
11. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel Piano di sviluppo rurale ai sensi del Regolamento CE n. 1257/99, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 118-704 del 31 luglio 2000.
2. Per le disposizioni generali della Misura F si rimanda altresì alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 77-1961 del 7 gennaio 2001.