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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 22 luglio 2002, n. 63-6725

Reg. Ce n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo orientamento e garanzia - Misure agroambientali - Azione F4 “Ritiro dei seminativi dalla produzione o loro trasformazione in foraggere permanenti o in coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica” - disposizioni di attuazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di approvare le istruzioni applicative, i criteri e le disposizioni particolari del programma di attuazione dell’Azione F4 “Ritiro dei seminativi dalla produzione o loro trasformazione in foraggiere permanenti o in coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica” del Piano di Sviluppo rurale approvato ai sensi del Reg. Ce n. 1257/99, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

2. di incaricare la Direzione 13 Territorio rurale di valutare ed approvare i progetti predisposti dalle Province in base al programma allegato.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) (fare riferimento al file PDF)

MISURA F, AZIONE F4 “COLTIVAZIONI A PERDERE PER LA FAUNA SELVATICA”

PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
E ISTRUZIONI APPLICATIVE

1. OBIETTIVI DELL’AZIONE ED INTERVENTI

L’azione F4 prevede di favorire l’alimentazione delle seguenti specie di piccola fauna selvatica: Starna, Pernice rossa, Coturnice, Lepre comune.

2. ZONE DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono realizzabili esclusivamente nelle seguenti zone:

* Aree protette nazionali (Legge 394/91), regionali (L.R. 12/90) e provinciali (L.R. 25/95);

* Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva 79/409/CE (Uccelli) e Siti d’importanza Comunitaria (SIC) individuati ai sensi della direttiva 92/43/CE (Habitat);

* Oasi di protezione (art. 9 L.R. 70/96);

* Zone di ripopolamento e cattura (art. 10 L.R. 70/96).

3. PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI D’INTERVENTO

1. Le Amministrazioni provinciali competenti per territorio possono predisporre uno o più Progetti d’intervento nell’ambito delle zone di attuazione degli interventi.

2. Nelle Aree protette i Progetti d’intervento devono essere predisposti dalle Amministrazioni provinciali in collaborazione con gli Enti di Gestione delle aree protette competenti per territorio.

3. Nelle zone delimitate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE i Progetti d’intervento devono essere predisposti dalle Amministrazioni provinciali in collaborazione con i Soggetti Gestori competenti per territorio.

4. Nelle zone classificate montane i Progetti d’intervento devono essere predisposti dalle Amministrazioni provinciali in collaborazione con le Comunità Montane competenti per territorio (Allegato A, L.R. 16/99).

4. BENEFICIARI FINALI E CONDIZIONI DI AIUTO

1. I beneficiari finali degli aiuti sono gli imprenditori agricoli singoli e associati, e le istituzioni pubbliche che gestiscono aziende agricole.

2. Il periodo d’impegno è quinquennale, a partire dalla campagna agraria 2002-2003.

3. Sono ammessi al regime di aiuto solamente i terreni coltivati a seminativi dalla campagna agraria 1998-99 fino alla campagna precedente l’anno d’inizio dell’impegno, con una tra le seguenti colture:

Frumento tenero

Frumento duro

Segale

Orzo

Avena

Mais

Riso

Orticole

Barbabietola da zucchero

Piante sarchiate da foraggio

Tabacco

Colza

Ravizzone

Girasole

Soia

4. Sono ammissibili anche i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. CEE 2328/91, il cui periodo d’impegno sia terminato.

5. COLTIVAZIONI A PERDERE

1. Sui terreni oggetto dell’intervento occorre coltivare, in miscela, in strisce o in parcelle, almeno due tra le specie vegetali seguenti:

Frumento tenero

Frumento duro

Segale

Orzo

Avena

Grano saraceno

Sorgo

Miglio

Panico

Erba medica

Trifoglio

Veccia

Colza

Ravizzone

Girasole

2. La durata dell’impegno è quinquennale, con rinnovo annuale.

3. La densità della coltura deve essere uguale a quella ordinariamente prevista per scopi produttivi.

4. Le superfici non possono dare luogo a produzione vendibile.

5. La coltura deve essere lasciata in campo per l’alimentazione della fauna selvatica:

* almeno fino al 30 settembre dell’anno successivo alla semina per le colture a semina autunnale

* almeno fino al 1° marzo dell’anno successivo alla semina per le colture a semina primaverile.

6. E’ vietato l’impiego di concimi chimici di sintesi o fitofarmaci.

7. In caso di concimazioni organiche, la quantità di azoto non potrà superare i 120 kg/Ha x anno.

8. Le operazioni colturali e le eventuali concimazioni organiche devono essere registrate.

9. Il richiedente deve impegnarsi ad osservare la normale Buona Pratica Agricola sulla parte della superficie aziendale non assoggettata all’intervento.

10. La superficie totale impegnata non può variare nel tempo, pur potendo ruotare nell’ambito aziendale, fatte salve le condizioni di ammissibilità di cui al successivo comma 14 e le disposizioni generali della Misura F previste nel P.S.R..

11. Le specie coltivate possono cambiare nel corso del periodo di impegno, nell’ambito di quelle indicate nell’Articolo 5 comma 1.

12. Le coltivazioni a perdere destinate all’impegno nell’ambito della Azione F4 non possono essere oggetto di lavorazioni meccaniche nel periodo compreso tra il 30 aprile ed il 31 agosto.

13. La superficie oggetto di ogni singola domanda non può essere superiore al 15% della S.A.U. aziendale; tale percentuale può essere aumentata fino al 50% per aziende con S.A.U. inferiore ai 5 Ha.

14. La superficie ammissibile dell’appezzamento oggetto della coltivazione deve essere compresa fra 500 e 4.000 m2. La larghezza minima ammissibile dell’appezzamento è di 10 m.

15. Le superfici già assoggettate agli impegni dell’Azione F1 possono essere convertite alla presente Azione F4 nel caso in cui non sia stato raggiunto il limite massimo ammissibile di cui al successivo Articolo 6. La durata dell’impegno è costituita dagli anni restanti ai sensi della preesistente domanda.

6. MISURA DEL PREMIO

1. Per gli interventi di cui all’Articolo 1 sono previsti 600 €/Ha x anno.

2. La superficie massima del territorio regionale ammissibile alla Azione F4 è quantificata in 250 Ha; eventuali progetti approvati ma non finanziati possono venire finanziati negli anni successivi a fronte di economie dei fondi destinati alla Misura F.

3. Per le stesse superfici non è possibile usufruire del risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica ai sensi dell’art. 55 della L.R. 70/96 e dell’art. 10 della L.R. 36/89.

4. Per le stesse superfici non è ammesso il cumulo con altre azioni agroambientali, né con altri premi o contribuiti pubblici.

7. PREDISPOSIZIONE, PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI

1. I progetti vengono predisposti dalle Amministrazioni provinciali così come specificato nell’Articolo 3 del presente regolamento.

2. Ciascun progetto potrà prevedere una superficie massima di coltivazioni a perdere non superiore a 30 Ha e non inferiore a 2 Ha.

3. I progetti devono pervenire alla Regione Piemonte, Direzione Territorio rurale, C.so Stati Uniti 21, Torino entro e non oltre le ore 12.00 del 10 settembre 2002.

4. La Direzione Territorio rurale approva con specifica Determinazione i progetti ritenuti idonei conformemente a quanto contenuto nel presente regolamento, ed elabora la graduatoria di tali progetti in base ai criteri di cui al successivo Articolo 8.

5. La Direzione Territorio rurale si riserva di chiedere eventuali modifiche ed integrazioni ai progetti presentati, nel caso in cui questi risultino carenti di documentazione o poco aderenti alle finalità del presente regolamento.

6. Le adesioni ai progetti approvati devono pervenire alle Amministrazioni provinciali competenti, ovvero alle Comunità Montane per i progetti che ricadono in territorio montano (Allegato A, L.R. 16/99), entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre 2002.

7. Gli Enti Istruttori istruiscono le domande di adesione e predispongono gli elenchi dei beneficiari ammessi a finanziamento entro e non oltre il 10 novembre 2002.

8. I progetti dovranno articolarsi nelle parti di seguito indicate:

* Descrizione del territorio interessato dall’intervento (tipologia dell’area ai sensi della classificazione riportata all’Articolo 2, descrizione delle caratteristiche ambientali, dell’uso del suolo e pedologiche, vocazione produttiva, vocazione faunistica, descrizione di eventuali altre misure agroambientali in atto o effettuate, descrizione di eventuali modificazioni previste nell’aggiornamento degli strumenti di pianificazione territoriale).

* Indicazione delle specie, di cui all’Articolo 1, alle quali sono destinate le coltivazioni per l’alimentazione a perdere e di eventuali altre specie che risulterebbero avvantaggiate dagli interventi.

* Cartografia dell’area oggetto di intervento in scala 1:10.000.

* Indicazione delle superfici sulle quali si intende attuare l’intervento.

* Elenco delle aziende agricole che hanno aderito preliminarmente al progetto con indicazione di ragione sociale, Comune ove ricade la maggior parte dei terreni oggetto di impegno, superficie oggetto dell’impegno.

8. CRITERI DI PRIORITÀ

1. Qualora le superfici dei progetti presentati e ritenuti idonei per l’approvazione superino la superficie massima ammissibile, come specificato all’Articolo 6, comma 2, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

a) Interventi ricadenti in zone a divieto di caccia permanente (aree protette, SIC e ZPS) o a divieto di caccia per il periodo di attuazione della Azione F4 (Oasi e ZRC).

b) Presenza di popolazioni autoctone stabili delle specie di piccola fauna selvatica di cui all’Articolo 1.

c) Vocazione faunistica, desunta dai piani d’area delle aree protette e dai piani faunistico-venatori provinciali, per le specie interessate, con priorità per la compresenza di due o più specie di piccola fauna selvatica.

2. In base a tali criteri di priorità verrà formulata una graduatoria per definire i progetti finanziabili che rientrano nella superficie massima ammissibile.

3. Qualora la superficie totale dei progetti finanziabili in base ai suddetti criteri superi il limite massimo ammissibile di 250 ettari, sarà ridotta la superficie finanziabile del progetto che in graduatoria determina tale esubero.

9. PARAMETRI SPECIFICI PER LA REDAZIONE OTTIMALE DEI PROGETTI

1. Al fine di facilitare la predisposizione corretta dei progetti e renderli più efficaci e rispondenti ai fabbisogni della fauna selvatica, per il raggiungimento degli obiettivi evidenziati all’Articolo 1, si evidenziano i seguenti criteri progettuali:

a) L’estensione della superficie oggetto d’intervento deve essere razionalmente commisurata alla superficie ed alla distribuzione degli elementi naturali ed alla distanza tra appezzamenti oggetto di intervento.

b) Nel caso in cui la superficie oggetto della domanda sia frazionata in due o più appezzamenti, la distanza massima intercorrente tra i due punti più vicini dei loro bordi esterni non deve essere superiore a 500 metri.

c) L’appezzamento oggetto della domanda, oppure almeno uno di essi nel caso in cui la domanda sia frazionata in due o più appezzamenti, deve essere adiacente ad uno o più elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica (siepi arbustive e alberate, filari e alberi isolati, strade e tratturi a fondo naturale e inerbiti di separazione tra appezzamenti, macchie e boschetti, laghetti e stagni, boschi di estensione superiore a cinquemila metri quadrati e distanza superiore a centro metri da altri appezzamenti boscati, misurata tra i due punti più vicini dei loro bordi esterni ai sensi L.R. 27/1981).

d) Per “adiacente” si intende che almeno uno dei lati dell’appezzamento deve essere confinante con uno dei sopra citati elementi per almeno 50 metri, o al limite parallelo a distanza perpendicolare, misurata nel punto di massima ampiezza, non superiore a 50 metri.

2. I parametri di cui al precedente comma 1 si devono intendere come criteri ottimali nella stesura dei progetti e non come parametri obbligatori.

10. CONTROLLI A CAMPIONE E MONITORAGGIO

1. La Regione Piemonte si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione per il monitoraggio della fauna selvatica all’interno delle aree di intervento, a prescindere da quelli già previsti nel Piano di sviluppo rurale, allo scopo di verificare l’andamento dei singoli progetti.

11. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel Piano di sviluppo rurale ai sensi del Regolamento CE n. 1257/99, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 118-704 del 31 luglio 2000.

2. Per le disposizioni generali della Misura F si rimanda altresì alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 77-1961 del 7 gennaio 2001.