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Bollettino Ufficiale n. 32 del 8 / 08 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino

Area Ambiente Parchi Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Valutazione Impatto Ambientale - Centro per il deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non - Augusta Trasporti S.r.l. - Comune di Candiolo (TO) Loc. Pignere - Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 12, della legge regionale n. 40/98 - Giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate

Con riferimento al progetto presentato dalla Società Augusta Trasporti S.r.l. si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 929-158147-2002.

N.B.: I testi integrali e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Oggetto: Centro per il Deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non - Augusta Trasporti S.r.l. - Comune di Candiolo (TO) Loc. Pignere - Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 12, della legge regionale n. 40/98 - Giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1) di esprimere per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 40/98 giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all’istanza del 3/1/2002 e successive integrazioni, denominato: “Centro per il deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non”, da realizzarsi in Comune di Candiolo, loc. Pignere (TO), allegato alla presente deliberazione quale Allegato A di cui costituisce parte integrante, presentato dalla società Augusta Trasporti S.r.l., con sede legale in Candiolo (TO), Strada delle Pignere n. 3, (omissis), con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Torino n. T0058227M.

Il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, riportate nell’Allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998 n. 40 che il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni ed approvazioni:

a) approvazione del progetto di cui all’Allegato A sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per la realizzazione di un “Centro per il deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non”, da realizzarsi in Comune di Candiolo, loc. Pignere (TO), relativamente ai codici CER dei rifiuti conferibili che sono stati identificati nella tabella 1 dell’Allegato D e secondo le modalità di stoccaggio di cui all’Allegato E, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 comma 5 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. alla realizzazione delle opere previste come da progetto e successive integrazioni presso l’area, individuata nel progetto stesso, nel Comune di Candiolo, loc. Pignere (TO), dando altresì atto che l’approvazione di cui alla precedente lettera a) costituisce, in forza della norma sopra richiamata, variante parziale al P.R.G.C. di Candiolo, che richiederà un adeguamento delle tavole e delle norme di Piano per cui dovrà essere stralciata l’area in questione, individuata allo stato attuale con la lettera I1 ed identificata con una nuova area I1* per la quale escludere il divieto di insediamento di industrie e depositi pericolosi e nocivi di qualsiasi genere o natura di cui all’art. 21 , comma 5 del P.R.G.C.) di Candiolo e consentire pertanto l’insediamento di impianti autorizzati che trattano rifiuti pericolosi; per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico, devono essere rispettati gli oblighi inerenti l’assolvimento degli oneri di urbanizzazione a favore del Comune di Candiolo;

c) autorizzazione per anni cinque, a decorrere dalla data del presente provvedimento, del progetto di cui all’Allegato A sopra richiamato ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., per la realizzazione di un “Centro per il deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non”, da realizzarsi in Comune di Candiolo, loc. Pignere (TO), subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni tecniche e gestionali riportate nell’Allegato F, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di disporre che, entro il termine di 60 giorni dalla data di regolare esecuzione o collaudo dell’impianto autorizzato, la società proponente presenti alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche le idonee garanzie finanziarie di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/6/2000; l’efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino al momento dell’avvenuta accettazione da parte della Provincia delle garanzie prestate; nel caso in cui le garanzie non vengano presentate entro il suddetto termine è facoltà di questa Provincia provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell’autorizzazione;

5) di disporre inoltre che:

a) entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, la società proponente presenti alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche i seguenti elaborati:

[] un progetto esecutivo di barriera verde che comprenda tipi di piante (ad esempio sempreverdi), età, densità, gestione e cura delle medesime nel tempo, qualità estetiche e fonoassorbenti, rapidità con cui si stima cresceranno ed idonei elaborati di progetto rappresentativi delle loro caratteristiche tecniche ed estetiche;

[] il calendario previsto per il monitoraggio acustico (i risultati dello stesso dovranno essere trasmessi alla Provincia entro 20 giorni dalla loro effettuazione);

[] le specifiche tecniche della vasca di prima pioggia nonche le modalità operative di gestione della stessa;

[] un progetto esecutivo del tamponamento del terzo lato del capannone;

[] un progetto esecutivo dei bassi cordoli al fine di assicurare una separazione dei rifiuti all’interno del capannone in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche nonché una rappresentazione planimetrica degli stessi;

[] un piano di dismissione dell’impianto relativo alla cessazione delle attività di stoccaggio rifiuti;

in ogni caso l’entrata in esercizio dell’impianto è subordinata all’approvazione dei suddetti elaborati;

b) prima dell’avvio dell’esercizio la società proponente provveda ad effettuare quanto segue:

[] le procedure di gestione della viabilità interna, delle principali attività lavorative non ancora documentate e dell’accesso dei mezzi all’impianto dovranno essere trasmesse all’A.R.P.A. - Dipartimento Subprovinciale di Torino ed alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’esercizio;

[] dovranno essere specificate le volumetrie dei rifiuti stoccabili, esplicitando i calcoli di quantificazione effettuati che dovranno essere trasmessi alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto;

[] dovrà essere data comunicazione all’A.R.P.A. - Dipartimento Subprovinciale di Torino ed alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche sulla data di inizio dell’attività almeno 15 giorni prima dell’avvio dell’esercizio;

6) di dare atto che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti;

7) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(omissis)

Il Segretario Generale
E. Sortino

Il Presidente della Provincia
M. Bresso