Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2002, n. 41-6470

L.R. 63/78, art. 17, lett. a). Programma straordinario per la sostituzione del bestiame bovino di sesso femminile da riproduzione abbattuto per infezioni da tubercolosi e brucellosi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di finanziare un programma straordinario per la sostituzione del bestiame bovino di sesso femminile abbattuto a seguito di notifica da parte dell’autorità sanitaria per infezioni da Tubercolosi (TBC) e Brucellosi (BRC);

2) le Province attueranno il programma nel rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. 5/5100 del 21/01/2002 recante “Disposizioni in materia di adeguamento della legge 63/1978 sugli aiuti di Stato nel Settore agricolo” emanando appositi programmi provinciali di intervento nel rispetto delle seguenti linee generali:

a) concessione di premi in caso di abbattimento totale o parziale a causa di infezioni da tubercolosi o brucellosi a decorrere dai casi di positività riscontrati a partire dall’anno 2000 fino a quelli del 2002 per ogni capo bovino di sesso femminile abbattuto e sostituito nel rispetto dei seguenti importi:

Brucellosi: Euro 361,00 per capo in caso di abbattimenti parziali elevabile a Euro 516,00 in caso di abbattimenti totali;

Tubercolosi: Euro 361,00 per capo in caso di abbattimenti sia totali, sia parziali;

b) il numero massimo di capi ammissibili al premio è costituito dal numero di bovine di età superiore a un anno presenti in azienda alla data del primo controllo sanitario che abbia dato esito positivo; nel caso di abbattimenti che si prolungano nel tempo sono prese in considerazione le bovine abbattute nei 15 mesi precedenti la data della seconda prova negativa;

c) le sostituzioni dovranno essere completate entro il 28 febbraio 2004, per gli abbattimenti parziali entro 12 mesi dalla data della seconda prova diagnostica con esito negativo;

d) non possono essere previsti premi di sostituzione capi infetti nei seguenti casi:

- allevatori che non hanno rispettato le norme e le prescrizioni veterinarie attualmente vigenti o impartite dall’autorità competente

- infezioni svelate da indagini antifrode;

e) sono ammissibili al premio di sostituzione capi infetti solo gli allevamenti da riproduzione per i quali i titolari si impegnano ad assicurare, salvo casi di forza maggiore, la prosecuzione dell’attività di allevamento per un periodo non inferiore a 5 anni.

3) Le Province al fine di consentire il monitoraggio dell’iniziativa invieranno, oltre ai programmi d’intervento, una prima situazione del numero dei primi richiesti entro il 30 settembre 2002 ed una previsione complessiva dell’intervento.

4) La Regione effettuerà il riparto delle somme necessarie per il finanziamento dei premi nei limiti delle disponibilità di bilancio integrando le risorse finanziarie regionali già trasferite che ammontano, per ciascun anno a partire dal 2000 a Lire 1.165.000.000 (Euro 601.672,29)

Alessandria    2.000.000    (Euro 37.184,90)
Asti    15.000.000    (Euro 7.746,85)
Biella    18.000.000    (Euro 9.296,22)
Cuneo    655.000.000    (Euro 338.279,27)
Novara    35.000.000    (Euro 18.075,99)
Torino    318.000.000    (Euro 164.233,29)
V.C.O.    18.000.000     (Euro 9.296,22)
Vercelli    34.000.000    (Euro 17.559,53)

Le risorse finanziarie integrative verranno reperite sul bilancio 2002 e occorrendo su quelli degli anni successivi.

(omissis)