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Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 10-6622

L.r. 9/2000. D.P.G.R. 11.6.2001, n. 7/R. Criterio di riparto, tra le Province, del fondo regionale destinato agli indennizzi per sinistri stradali con il coinvolgimento di fauna selvatica

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di stabilire, quale criterio generale, che gli stanziamenti iscritti nei bilanci successivi a quello d’entrata in vigore della l.r. 9/2000, denominati “indennizzi per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica”, nei limiti della disponibilità del fondo, sono ripartiti tra le Province in misura proporzionale ai danni accertati in seguito alle denunce presentate alle stesse nel corso dell’esercizio precedente, per le quali siano stati altresì accertati l’incolpevole coinvolgimento degli interessati e l’insussistenza di comportamenti colposi o dolosi;

- di precisare che alla spesa derivante dalle denunce di sinistri stradali presentate ed istruite positivamente dalle competenti Province dal 3 febbraio 2000, data di entrata in vigore della l.r. 9/2000, al 31 dicembre del 2001, così come rendicontato dalle stesse alla data del presente provvedimento, si fa fronte con i fondi stanziati sul competente capitolo del bilancio;

- di stabilire che le somme ripartite tra le Province sono comprensive delle spese di cui all’art. 6, comma 2, del regolamento approvato con D.P.G.R. n. 7/R dell’11.6.2001 ed inoltre che eventuali economie derivanti dal pagamento degli indennizzi vengono utilizzate dalle Province per gli interventi di controllo di cui all’art. 29 della L.R. 70/96.

Al riparto ed all’impegno dello stanziamento in questione si provvede con successiva determinazione dirigenziale.

(omissis)