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Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2002, n. 86-6599
L.R. 55/84, art. 4 - DCR n. 242 - 17400 del 30.05.2002, lett. A) Riparto effettivo delle somme a favore delle Province piemontesi. Definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. - Assegnazione ed accantonamento fondi a favore della Direzione Regionale 15 Formazione Professionale - Lavoro: euro 1.433.993,91 sul cap. 11100/02 ed euro 231.987,67 sul cap. 11110/02
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Di stabilire il riparto effettivo, in esecuzione della DCR n. 242 - 17400 del 30.05.2002, della somma globale di euro 1.665.981,58 a favore delle Province piemontesi, allo scopo di sostenere gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 8 e 7 bis della L.R. 55/84 così come definito nella sottostante tabella:
PROVINCIA |
N.
DISOCCUPATI |
% |
art. 8 L.R. 55/84 |
art. 7 bis L.R. 55/84 |
|
|
|
|
|
ALESSANDRIA |
40.341 |
11.2 |
161.960,85 |
26.029,47 |
ASTI |
15.650 |
4.4 |
63.627,48 |
10.225,87 |
BIELLA |
8.143 |
2.3 |
33.259,82 |
5.345,34 |
CUNEO |
35.267 |
9,8 |
141.715,74 |
22.775,78 |
NOVARA |
26.363 |
7,3 |
93.478,68 |
16.547,30 |
TORINO |
213.816 |
59,5 |
860.417,00 |
138.281,57 |
VERBANIA |
9.530 |
2,7 |
39.044,13 |
6.274,97 |
VERCELLI |
10.144 |
2,8 |
40.490,21 |
6.507,37 |
TOTALE |
359.254 |
100 |
1.433.993,91 |
231.987,67
|
Di stabilire lassegnazione e laccantonamento della somma di euro 1.433.993,91, sul capitolo 11100/02 (A. 101131) e la somma di euro 231.987,67 sul capitolo n. 11110/02 (A. 101132) del bilancio per lesercizio finanziario dellanno 2002 alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro per il relativo impegno di spesa e successiva liquidazione a favore dei beneficiari dei contributi previsti dallart. 8 e dallart. 7 bis della L.R. 55/84 e s.m.i..
Di stabilire, altresì, le seguenti modalità di concessione dei contributi regionali sopra indicati:
1) - le Province ai sensi di legge, concedono lautorizzazione allapertura ed alla gestione dei cantieri di lavoro di cui allart 1 della L.R. 55/84 ed ammettono al relativo contributo finanziario di cui allart. 4 della legge, entro il termine massimo di 30 giorni successivi la data di ricevimento della domanda da parte degli Enti locali di cui allart. 2 della legge stessa;
2) - gli Enti locali, ai fini dellefficacia del procedimento di attuazione della legge in oggetto, avviano le attività dei cantieri entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di autorizzazione allapertura inviata dalla Provincia. Qualora la tipologia del progetto di cantiere, preveda unattività esterna e le condizioni ambientali ed atmosferiche siano tali da non consentire lavviamento dei lavori, è possibile, previa comunicazione alla Provincia, iniziare lattività dopo tale data;
3) - le Province ai sensi di legge inviano allAmministrazione Regionale, utilizzando i modelli predisposti, lelenco contenente le domande ed i relativi progetti di cantiere approvati, nonché la relativa richiesta di erogazione dellanticipo del 50% delle somme dovute, entro 45 giorni dalla data di presentazione delle domande stesse, ovvero entro 15 giorni dalla loro approvazione, lAmministrazione Regionale dovrà provvedere alla liquidazione del citato anticipo, allo scopo di armonizzare i termini successivi del procedimento, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dei progetti;
4) - le Province, ai fini dellefficacia del procedimento, adottano entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto dellattività di cantiere autorizzata svolta dagli Enti locali, latto di approvazione dei rendiconti stessi e lo trasmettono, mediante i citati modelli, entro 15 giorni alla Regione. Il predetto rendiconto è costituito da: - atto della Provincia di approvazione del rendiconto recante in allegato - la relazione sullattività svolta contenente indicazioni circa la conformità sostanziale alla normativa regionale, alle direttive applicative ed alle deliberazioni di autorizzazione - il modello riepilogativo dei dati relativi al cantiere e finalizzato alla verifica della completezza e correttezza di detta documentazione - sostituto di atto notorio relativo alle spese sostenute;
5) - gli Enti locali ai sensi di legge prevedono la durata minima e massima dei progetti di cantiere da 2 a 6 mesi, stabilendo convenzionalmente che dette durate debbano essere rispettivamente, minimo di 40 giornate lavorative e massimo di 130 e fissano lorario di lavoro in 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana, articolate in modo da consentire ai disoccupati la partecipazione alla chiamata pubblica del collocamento, ed ove possibile, consentono lutilizzo delle mense comunali al personale partecipante ai cantieri di lavoro;
6) - gli Enti locali, ai fini dellefficacia del procedimento, quando il contributo di cui allart. 4, comma 2, lett. c) della legge, non fosse sufficiente a coprire almeno il 50% delle giornate lavorative, possono prevedere leventualità di sostenere il rimanente costo a loro totale carico;
7) - le Province, ai fini dellefficacia del procedimento, in caso di rinuncia o di revoca dellautorizzazione ad Ente Locale, possono ammettere a contributo negli stessi limiti finanziari, sostitutivamente altro Ente Locale, titolato ai sensi di legge, la cui domanda non sia stata accolta esclusivamente per mancanza di fondi, compresi i progetti autorizzati ai sensi dellart. 10 L.R. 55/84;
8) - gli Enti locali, nel caso di infortunio sul lavoro, possono integrare le prestazioni corrisposte dallI.N.A.I.L.. Lintegrazione, i cui oneri finanziari sono ripartiti tra gli Enti Locali promotori e la Regione, ai sensi dellart. 4 della legge, è limitata alle giornate lavorative di effettiva apertura del cantiere cui linfortunato è assegnato e fino alla concorrenza dellammontare dellindennità giornaliera, con le percentuali indicate nellapposito modello infortuni;
9) - gli Enti locali utilizzano in cantieri di lavoro i disoccupati come definiti dalle lettere c) e d) del comma 2, art. 1 del Decreto legislativo 21.4.2000 n. 181, debitamente informati delliniziativa e che lavvio alle attività del cantiere stesso possono avvenire in base ad una selezione che tenga anche conto della loro residenza presso uno o più Comuni sede di cantiere, che i criteri di selezione debbano essere precisati nellatto di avvio del progetto adottato dagli Enti interessati e risultare da eventuali accordi stipulati tra gli Enti Locali promotori, le OO.SS. ed i Centri per lImpiego predetti e tenendo conto delle attuali norme in materia di realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
10) - gli Enti locali, ai sensi di legge, in caso di eventuali modificazioni che riguardino la durata, il numero degli addetti (minimo 10), il numero delle giornate lavorative con esclusione di ogni altro tipo di modifica, dei progetti approvati dalle Province ai sensi dellart. 5 della predetta legge, fermo restando i requisiti di autorizzabilità stabiliti dalla legge stessa, comunicano tali modificazioni alla Provincia. Tale comunicazione, è altresì inviata alla Provincia nel caso in cui il numero degli addetti sia eventualmente aumentato ad integrazione delle attività lavorative. Le spese derivanti dalle indennità e dalle eventuali azioni di formazione ed orientamento degli stessi, sono a totale carico dellEnte promotore;
11) - la Direzione Regionale competente, relativamente ai progetti di cantiere approvati ed autorizzati dalle Province ed acquisiti agli atti, di cui allart. 9, comma 1 della L.R. 55/84, può attuare nellambito dello stesso esercizio finanziario, con Determinazione Dirigenziale, la compensazione tra le somme impegnate a favore delle Province, nel caso in cui tali somme risultino eccedenti o insufficienti, rispetto allassegnazione, a causa del numero di domande presentate dagli Enti attuatori, per la realizzazione dei cantieri di cui allart. 2 della legge;
12) - gli Enti locali, nel caso di attività formative stabilite ai sensi dellart. 7 bis della L.R. 55/84, che sono parificate allattività lavorativa di cantiere, adottano per la loro realizzazione le norme previste dalla L.R. 63/95 ed in particolare dallart. 11 comma 1, lettere a), b), c);
13) - la Regione, per favorire le azioni formative integrate da azioni di orientamento e consulenza che facilitino il reinserimento occupazionale dei disoccupati, concorre finanziariamente alle spese poste in essere, nella misura del 100% del loro costo e limitatamente agli stanziamenti complessivi stabiliti per ciascuna Provincia sulla base della ripartizione delle somme disponibili a bilancio secondo le percentuali indicate nella tabella di cui al primo comma del presente dispositivo;
14) - gli Enti locali che utilizzano disoccupati che hanno compiuto 50 anni al 31 dicembre 2001, indicati dalla DCR quadro quali appartenenti alle categorie di soggetti deboli di cui allart. 4 lett. e) L.R. 55/84, possono utilizzarli continuativamente nelle attività dei cantieri di lavoro per il tempo necessario al raggiungimento delletà pensionabile;
15) - gli Enti locali, non possono prevedere lutilizzo di soggetti disoccupati, nei progetti di cantieri di lavoro dellesercizio successivo, tranne i disoccupati che rientrano nella categoria di cui al punto 14;
16) - gli Enti locali che non reperissero i soggetti di cui agli artt. 1 e 4 della L.R. 55/84, utilizzeranno disoccupati che abbiano già partecipato al cantiere dellesercizio precedente;
17) - gli Enti locali che intendono promuovere i cantieri di lavoro previsti dallart. 10, nel caso in cui non fosse in vigore la deliberazione quadro del Consiglio Regionale di cui allart. 4 della L.R. 55/84, si attengono alle disposizioni contenute nella deliberazione quadro approvata lanno precedente;
18) - gli Enti locali non possono utilizzare nellattività di cantiere i disoccupati che hanno lavorato per oltre il 70% della sua durata in un cantiere nellesercizio precedente, fatto salvo quanto indicato ai punti 14 e 16.
(omissis)