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Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2002, n. 31-6461

Criteri di riparto tra le province della quota regionale del Fondo Nazionale di cui alla L. n. 68/99. Accantonamento delle relative risorse in favore della Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro. Durata delle agevolazioni concedibili. Modalità e criteri di concessione dei benefici di cui all’art. 13 L. 68/99

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Visto il Decreto Legislativo 23.12.1997 n. 469 “Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di Mercato del Lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59".

Vista la L.R. n. 41/98 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di Mercato del Lavoro.” ed in particolare l’art. 6 - atti di indirizzo e coordinamento - che al co. 1 prevede che la Giunta Regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di politiche del Lavoro.

Vista la legge n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare l’art. 13 agevolazioni per le assunzioni che al:

* co. 4) istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di seguito denominato FONDO;

* co. 8) prevede la ripartizione fra le Regioni del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

* co. 1) prevede che gli uffici competenti possano concedere, nei limiti delle disponibilità del Fondo anzidetto ai datori di lavoro privati che presentino programmi di inserimento lavorativo mirati dei disabili nell’ambito delle convenzioni stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall’art. 11 della legge n. 68/99 le seguenti agevolazioni:

* la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori disabili assunti;

* il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato ai disabili o per l’apprestamento di telelavoro, o per la rimozione delle barriere architettoniche;

* co. 3) prevede che i datori di lavoro che consentono ai soggetti disabili di svolgere attività di tirocinio finalizzata all’assunzione devono assicurare i tirocinanti sia contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l’INAIL, che per la responsabilità civile, con oneri a carico del Fondo anzidetto.

Visto il D.M. 13/1/2000 n. 91 “Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili”, istituito dall’articolo 13. comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed in particolare:

* l’art. 4 modalità di ripartizione delle risorse per il quale i datori di lavoro interessati presentano ai servizi competenti il programma diretto a ottenere le misure agevolative di cui all’art. 13 della legge n. 68/99;

* l’art. 6 ammissione agli incentivi per il quale i servizi competenti, nell’ambito delle disponibilità assegnate, ammettono agli incentivi occupazionali i programmi che soddisfano i requisiti di cui all’art. 11 della legge n. 68/99, con particolare attenzione alle seguenti iniziative:

a) programmi diretti all’avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 4, della legge n. 68/99, in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico;

b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;

c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;

d) programmi che comportano modalità e tempi innovativi di lavoro;

e) programmi che favoriscono l’inserimento lavorativo delle donne disabili;

* l’art. 8 modalità di versamento delle somme ripartite per il quale le Regioni anche mediante convenzioni da stipulare con gli Istituti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all’approvazione del programma.

Visto il decreto direttoriale del 26/9/2000 con cui il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha provveduto alla ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 co. 4 della legge n. 68/99 assegnando al Piemonte per l’annualità 2000 la somma di Euro 3.513.680,94 (Lit. 6.803.434.984).

Visto il decreto direttoriale del 12/7/2001 con cui il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha provveduto alla ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 co. 4 della legge n. 68/99 assegnando al Piemonte per l’annualità 2001 la somma di Euro 2.301.101,45 (Lit. 4.455.553.699).

Vista la L.R. 10/2001 con la quale è stato approvato il bilancio regionale relativo all’esercizio finanziario 2001 che prevede al cap. 11123 la disponibilità della somma di Euro 3.513.680,94 (L. 6.803.434.984) ed al cap. 11122 la disponibilità della somma di Euro 2.301.101,45 (L. 4.455.553.699).

Considerato che la quota del Fondo assegnato alla Regione (risultante come suddetto per l’annualità 2000 pari a Euro 3.513.680,94 (Lit. 6.803.434.984) e per l’annualità 2001 pari a Euro 2.301.101,45 (Lit. 4.455.553.699) deve essere destinata al finanziamento delle agevolazioni di cui all’art. 13 della legge n. 68/99 secondo una ripartizione percentuale che tenga conto della loro diversa incidenza economica.

Considerato che sulla quota del Fondo assegnata alla Regione per l’annualità 2000 e 2001 devono essere individuati i limiti di disponibilità entro cui ciascuna provincia, previa valutazione dei programmi di inserimento presentati, potrà procedere alla concessione delle agevolazioni economiche di cui all’art. 13 della legge n. 68/99.

Considerato che in fase di prima applicazione occorre operare sulla base della percentuale dei disabili iscritti nelle liste del collocamento mirato a livello provinciale (alla data del 31/10/2001) rispetto al numero complessivo dei disabili registrati a livello regionale, così come risulta dal monitoraggio effettuato dall’Agenzia Piemonte Lavoro per conto della Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro in data 31/10/2001.

Considerato che gli uffici competenti di cui agli artt. 11 e 13 della legge n. 68/99 ed agli artt. 4 e 6 del D.M. 13/1/2000 n. 91 sono quelli istituiti dalle Province nell’ambito dei Centri per l’impiego previsti dal combinato disposto del D.Lgs. n. 469/97 e della L.R. n. 41/98.

Ritenuto che occorre precisare le modalità per la concessione dei benefici previsti dall’art. 13 L. 68/99, atteso che la scansione dei termini di cui agli artt. 4 e 7 del D.M. 13.1.2000 n. 91 risulta superata a causa del ritardo nell’emanazione delle disposizioni attuative, avuto particolare riguardo a quelle relative alla ripartizione tra le Regioni del Fondo.

Ritenuto che occorre altresì precisare i criteri di ammissione alle agevolazioni stabilite dall’art. 6 del D.M. 13.1.2000 n. 91.

Ritenuto di definire infine le modalità di monitoraggio e valutazione dei programmi di inserimento mirato realizzati sul territorio regionale.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) La quota del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili assegnata alla Regione Piemonte per le annualità 2000 e 2001 pari alla complessiva somma di Euro 5.814.782,38 (Lit. 11.258.988.683) viene destinata al finanziamento delle agevolazioni di cui all’art. 13 della legge n. 68/99 secondo la seguente ripartizione percentuale tra i benefici finanziabili ex lege e per gli importi sotto indicati:

a- 80 per cento del totale pari alla somma di Euro 4.651.825,91 (L. 9.007.190.946) al finanziamento della fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali (di competenza INPS ) relativi ai lavoratori disabili assunti;

b- 10 per cento del totale pari alla somma di Euro 581.478,24 (L. 1.125.898.868) al finanziamento della fiscalizzazione totale o parziale dei contributi assistenziali (di competenza INAIL) relativi ai lavoratori disabili assunti;

c- 5 per cento del totale pari alla somma di Euro 290.739,12 (L. 562.949.434) al finanziamento del rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato ai disabili o per l’apprestamento di telelavoro, o per la rimozione delle barriere architettoniche, relativi ai lavoratori disabili assunti;

d- 2 per cento del totale pari alla somma di Euro 116.295,65 (L. 225.179.773) al finanziamento degli oneri di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (di competenza IINAIL) relativi ai soggetti disabili che svolgono attività di tirocinio finalizzata all’assunzione;

e- 3 per cento del totale pari alla somma di Euro 174.443,47 (L. 337.769.660) al finanziamento del costo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi relativa ai soggetti disabili che svolgano attività di tirocinio finalizzata all’assunzione.

2) Tale quota Regionale del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili relativa agli anni 2000 e 2001 pari alla complessiva somma di Euro 5.814.782,382 (L. 11.258.988.683) viene assegnata alla competente Direzione Formazione Professionale e Lavoro che ne assume la gestione e provvederà ai successivi adempimenti ad essa relativi.

3) In fase di prima attuazione la predetta quota del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili destinata dal Ministero del Lavoro alla Regione Piemonte per gli anni 2000 e 2001 è suddivisa tra le Province, quali Enti deputati alla gestione del collocamento mirato, in applicazione del criterio numerico indicato in premessa e cioè sulla base della percentuale dei disabili iscritti nelle liste del collocamento mirato a livello provinciale (alla data del 31/10/2001) rispetto al numero complessivo dei disabili registrati a livello regionale secondo lo schema e per gli importi di cui all’allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La Regione si riserva di modificare detto criterio a seguito di adeguata valutazione dei risultati conseguiti successivamente all’applicazione delle agevolazioni di cui trattasi.

4) La suddivisione così operata comporta il trasferimento diretto dalla Regione (Direzione Lavoro e Formazione Professionale) alle Province degli importi di cui al citato allegato A) per la copertura dei benefici inerenti le lettere c) d) ed e) indicate al precedente punto 1 e così rispettivamente destinati:

- al rimborso forfettario parziale delle spese necessarie all’adeguamento del posto di lavoro di cui all’art. 13 della L. 68/99 lett. c);

- alla copertura del costo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di competenza INAIL relativi ai soggetti disabili che svolgono attività di tirocinio finalizzate all’assunzione ai sensi dell’art.13 c. 3 della L. 68/99;

- alla copertura del costo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi relativa ai soggetti disabili inseriti in tirocinio ai sensi dell’art. succitato.

Il finanziamento degli oneri previdenziali ed assistenziali per gli importi di cui al predetto allegato A) a copertura dei benefici inerenti le lettere a) e b) di cui al precedente punto 1 avviene invece secondo le seguenti modalità:

a- la fiscalizzazione degli oneri previdenziali di competenza dell’INPS verrà operata dall’Istituto previa anticipazione delle relative risorse da parte della Regione per gli anni 2000 e 2001;

b- gli importi conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri assistenziali di competenza dell’INAIL saranno invece direttamente concessi dalle Province, su comunicazione dell’importo spettante ai datori di lavoro ammessi ai benefici trasmessa dall’Istituto con anticipazione delle relative risorse da parte della Regione per l’anno 2000.

Per l’anno 2001 la fiscalizzazione sarà operata direttamente dall’INAIL con successivo rimborso da parte della Regione delle risorse non introitate dall’Istituto.

Tutto ciò in conformità agli accordi dedotti nelle convenzioni che l’Amministrazione Regionale ha stipulato con i predetti Istituti.

5) Le risorse così assegnate alle singole Province e dalle stesse non utilizzate rimangono accantonate in loro favore a valere sulla successiva annualità.

6) L’accesso ai benefici di cui all’art. 13 della L. 68/99 non è automatico in ragione della stipula delle convenzioni previste dall’art. 11 della stessa legge me è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte dei datori di lavoro corredata dal programma di inserimento mirato che dovrà essere valutato dalle Province attraverso i propri servizi, garantendone il coordinamento. In ogni caso le agevolazioni di legge decorrono dalla data di assunzione dei lavoratori disabili. I termini per presentare istanza di ammissione ai benefici alle Province sono fissati al 30 giugno e al 31 ottobre di ogni anno.

7) I benefici di cui all’art. 13 della L. 68/99 lett. a) e b) possono essere concessi dai competenti servizi provinciali, nei limiti delle risorse ad essi assegnate e qualora ritenuti ammissibili in favore dei datori di lavoro convenzionati per una durata inferiore rispetto a quella massima prevista ex lege ed in particolare:

nell’ipotesi di cui alla let. a) per un periodo fino al massimo di 8 anni così come consentito dalla legge;

nell’ipotesi di cui alla let. b) per un periodo fino al massimo di 5 anni così come consentito dalla legge.

Fatti salvi i predetti termini l’insieme delle agevolazioni di cui all’art. 13 L. 68/99 sono concesse su base annua e nei limiti di durata previsti dalle convenzioni fermo restando il positivo esito delle attività di monitoraggio e verifica sul programma di inserimento lavorativo svolte dai servizi competenti.

8) I criteri per la valutazione dei programmi da ammettere ai benefici previsti alle lett. a) e b) del co.1 dell’art. 13 L. 68/99 sono quelli previsti dall’art. 6 del D.M. n. 91 del 13.1.2000 citato in premessa, ferma restando la riserva per i disabili psichici ed intellettivi stabilita all’art. 13 lett. a) della legge n. 68/99, la quale, in fase di prima attuazione, è fissata al 10% della quota del fondo assegnata, per tali benefici, alla Regione e, in caso di eventuale residuo, riutilizzata per il finanziamento degli altri programmi di inserimento mirato.

La valutazione dei programmi spetta alle Province ed avviene tenuto conto, in primo luogo, del criterio di precedenza stabilito per i programmi di cui all’art. 6 lett. a) del citato D.M. che prevedono l’avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento in particolare psichici e intellettivi.

In via sussidiaria l’ammissione alle agevolazioni viene concessa tenuto conto del maggior numero di requisiti soddisfatti e, in ogni caso, attribuendo priorità a quei programmi di inserimento mirato che prefigurino inserimento stabili.

In fase di prima attuazione la fattispecie individuata al punto b) dell’art. 6 c. 1 suddetto deve considerarsi prioritaria rispetto a quelle individuate ai punti c) ed e) dello stesso art. che sono invece equivalenti ai fini della valutazione.

A parità di requisiti la valutazione deve tenere conto in via esclusiva del criterio cronologico relativo alla data di stipula della convenzione corredata dal programma di inserimento mirato, purchè detti atti siano accompagnati dalla contestuale o anche successiva istanza di ammissione alle agevolazioni previste.

9) Di affidare all’Agenzia Piemonte Lavoro (ed in accordo con le Province ed i relativi CPI) le attività di monitoraggio e verifica sui programmi di inserimento lavorativo mirato dei disabili dedotti nelle convenzioni di cui all’art. 11 della L. 68/99. In particolare l’attività di monitoraggio verrà svolta dai Centri per l’impiego di concerto con l’Agenzia Piemonte Lavoro attraverso la diffusione di questionari e schede di rilevazione da proporre ai datori di lavoro convenzionati ed a campioni significativi di disabili assunti.

(omissis)

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