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Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2002

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 8/R

Regolamento regionale recante: “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto l’articolo 8 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale);

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n. 122;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 - 6748 del 29 luglio 2002;

EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “ORDINAMENTO E DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE”.

SOMMARIO

CAPO I
FINALITA’ ISTITUZIONALI

Art.1.

Fonti.

Art.2.

Finalità.

Art.3.

Ordinamento.

Art.4.

Immagine.

Art.5.

Garanzie di trasparenza.

Art.6.

Tutela della riservatezza.

CAPO II
STRUTTURA

Art.7.

Atti soggetti a pubblicazione.

Art.8.

Efficacia della pubblicazione.

Art.9.

Supplementi ordinari.

Art.10.

Supplementi straordinari.

Art.11.

Leggi e regolamenti regionali.

Art.12.

Avvisi di rettifica ed errata corrige di leggi e regolamenti regionali.

Art.13.

Decreti del Presidente della Giunta regionale.

Art.14.

Deliberazioni della Giunta regionale.

Art.15.

Decreti e deliberazioni del Presidente e degli organi collegiali del Consiglio regionale.

Art.16.

Determinazioni dei dirigenti.

Art.17.

Circolari e comunicati a rilevanza esterna.

Art.18.

Adempimenti degli estensori degli atti.

Art.19.

Verifica di correttezza degli atti pubblicandi.

Art.20.

Errata corrige e avvisi di rettifica.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art.21.

Ricevimento degli atti e tempi di pubblicazione.

Art.22.

Documento informatico.

CAPO IV
DIFFUSIONE E GESTIONE

Art.23.

Condizioni di abbonamento.

Art.24.

Diffusione e vendita al pubblico.

Art.25.

Edizione su supporto magneto-ottico.

Art.26.

Gestione economica.

CAPO V
BOLLETTINO UFFICIALE IN INTERNET

Art.27.

Edizione informatica alternativa.

Art.28.

Sezione del sito per i bandi di gara.

Art.29.

Edizione informatica sostitutiva.

Art.30.

Attività di concertazione.

Art.31.

Banche dati informatiche.

CAPO I
FINALITA’ ISTITUZIONALI

Art. 1.

(Fonti)

1. Il Bollettino Ufficiale è previsto quale strumento necessario di comunicazione istituzionale dell’Ente Regione dall’articolo 65 dello Statuto della Regione Piemonte, e dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1997, n.51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale).

2. Il Bollettino Ufficiale è una pubblicazione improntata al rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficacia. Si affianca agli strumenti di partecipazione procedimentale previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e alle attività di informazione e di comunicazione previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e costituisce una delle modalità di garanzia del diritto di accesso ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 1995, n. 652 (Regolamento per l’attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Questo regolamento applica le norme di legge vigenti in materia di documento informatico, trasmissione e validazione del medesimo. Al fine di garantire al cittadino la massima trasparenza dell’azione amministrativa prescritta dall’articolo 8, comma 2, della l.r. 51/1997, la diffusione tra il pubblico del Bollettino Ufficiale in Internet viene incentivata, consentendo l’accessibilità a titolo gratuito all’edizione in Internet e introducendo condizioni tariffarie agevolate per la pubblicazione dei testi inoltrati tramite posta elettronica.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il Bollettino Ufficiale, in forma cartacea ed informatica, costituisce lo strumento legale di diffusione tra i cittadini degli atti amministrativi della Regione Piemonte e di qualsiasi iniziativa che l’Amministrazione regionale ritiene opportuno diffondere tramite questo mezzo.

Art. 3.

(Ordinamento)

1. La struttura regionale preposta alla direzione del Bollettino Ufficiale garantisce l’osservanza delle norme in materia di editoria previste dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

2. Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato con cadenza almeno settimanale.

Art.4.

(Immagine)

1. Il Bollettino Ufficiale contribuisce a diffondere tra la generalità dei cittadini l’immagine della Regione Piemonte. La disposizione grafica della prima pagina del Bollettino e le modalità di utilizzo in essa dello stemma della Regione Piemonte sono regolate da deliberazione di Giunta regionale.

2. La Direzione del Bollettino verifica la correttezza dell’impostazione grafica dei fascicoli in modo da garantire la massima chiarezza ed intellegibilità dei documenti pubblicati.

3. La Direzione del Bollettino vigila, in collaborazione con la Direzione Comunicazione Istituzionale, sul corretto utilizzo dello stemma della Regione Piemonte all’interno dei fascicoli e segnala agli organi e strutture regionali competenti i casi di non corretto utilizzo dello stemma.

Art. 5.

(Garanzie di trasparenza)

1. La pubblicazione degli atti amministrativi rientra tra i compiti di informazione istituzionale al pubblico assegnati al Bollettino Ufficiale, affiancandosi agli strumenti di trasparenza individuati dalla l. 150/2000.

2. La Redazione del Bollettino Ufficiale, nell’ambito della propria competenza e nel rispetto delle norme di legge a tutela della riservatezza, è tenuta a fornire a chiunque li chieda chiarimenti in riferimento agli atti pubblicati sul Bollettino, anche in collaborazione con gli Uffici relazioni con il pubblico.

3. La Direzione del Bollettino inoltra eventuali richieste di diritto di accesso esercitate nei confronti di atti amministrativi pubblicati sul Bollettino ai Dirigenti estensori degli atti medesimi, in conformità all’articolo 14, comma 2, del d.p.g.r. 652/1995.

4. L’orario di apertura al pubblico della Redazione del Bollettino è disciplinato con disposizioni della struttura regionale competente.

Art. 6.

(Tutela della riservatezza)

1. La Direzione del Bollettino garantisce, per tutte le operazioni di gestione operativa del Bollettino Ufficiale, la puntuale osservanza delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

2. Nell’adempimento di attività afferenti alla gestione del Bollettino Ufficiale il trattamento di dati personali e sensibili previsti dagli articoli 22, 23, 24 e 24 bis della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) è effettuato con esclusivo riferimento alle finalità istituzionali indicate da specifiche norme di legge e dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici) e con l’osservanza delle misure di sicurezza prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (Regolamento recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.675).

3. La Direzione del Bollettino dispone le misure previste al comma 2 del presente articolo anche in caso di comunicazione di dati, per esigenze di servizio o contrattuali, a soggetti esterni all’Amministrazione regionale.

CAPO II
STRUTTURA

Art.7.

(Atti soggetti a pubblicazione)

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte è suddiviso in due fascicoli, contenenti rispettivamente le parti I e II e la parte III.

2. Nella parte I sono pubblicati gli atti della Regione, e precisamente:

a) leggi e regolamenti regionali;

b) decreti del Presidente della Giunta regionale;

c) decreti del Presidente del Consiglio regionale;

d) deliberazioni della Giunta regionale;

e) deliberazioni del Consiglio regionale;

f) deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

g) deliberazioni delle conferenze dei servizi;

h) determinazioni dirigenziali;

i) circolari del Presidente della Giunta e degli Assessori;

l) comunicati del Presidente della Giunta, degli Assessori e delle Direzioni della Giunta;

m) comunicati del Presidente del Consiglio, degli Organismi e delle Direzioni consiliari.

3. Nella parte II sono pubblicati gli atti dello Stato, e precisamente:

a) leggi dello Stato delle quali si renda eventualmente necessaria la pubblicazione;

b) sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Piemonte o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Piemonte, nonché le ordinanze di organi  giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità delle leggi regionali;

c) ordinanze del Presidente della Giunta regionale nella veste di Commissario delegato alla Protezione civile.

4. Nella parte III sono pubblicati atti della Regione o di altri enti pubblici o di privati, e precisamente:

a) concorsi;

b) appalti;

c) annunci legali;

d) accordi di programma;

e) comunicazioni di avvio del procedimento;

f) statuti di enti locali.

5. Il Direttore del Bollettino dispone la pubblicazione di altri atti amministrativi e documenti, purché in possesso dei necessari requisiti, che li rendano atti alla divulgazione, e di tutti gli atti per i quali la normativa vigente prescrive la pubblicazione obbligatoria sul Bollettino Ufficiale.

Art. 8.

(Efficacia della pubblicazione)

1. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale degli atti amministrativi destinati alla parte I, che di norma ha efficacia dichiarativa, assume efficacia costitutiva in tutti i casi ove lo prescrive espressa disposizione di legge o di regolamento.

Art. 9.

(Supplementi ordinari)

1. Il Direttore del Bollettino dispone, per la pubblicazione di documenti per la diffusione dei quali si ritiene opportuno avvalersi di forme particolari, anche per motivi di urgenza e tempestività di informazione, la pubblicazione di supplementi al Bollettino, in qualsiasi giorno della settimana.

2. La pubblicazione dei documenti contabili allegati alle leggi regionali di bilancio viene disposta tramite supplemento, secondo quanto disposto dalle norme vigenti.

Art. 10.

(Supplementi straordinari)

1. La Direzione del Bollettino Ufficiale, su richiesta della struttura regionale competente, anche in applicazione di quanto previsto all’articolo 2, dispone la pubblicazione di supplementi straordinari al Bollettino, quando il Bollettino Ufficiale è ritenuto strumento idoneo a diffondere tra il pubblico con efficacia e tempestività documenti di particolare complessità, ivi compresi testi unici e testi coordinati di leggi o regolamenti, di interesse per la generalità dei cittadini o per gruppi determinati o determinabili di essi.

2. Prima di provvedere alla pubblicazione di supplementi straordinari, la Direzione del Bollettino chiede alla tipografia incaricata della stampa un preventivo di spesa, e valuta, di concerto con la struttura regionale che ha richiesto la pubblicazione del supplemento, l’eventualità di un concorso alla spesa medesima da parte della struttura interessata.

Art. 11.

(Leggi e regolamenti regionali)

1. Le leggi regionali sono pubblicate entro dieci giorni dalla data di promulgazione.

2. I regolamenti regionali, emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni), sono pubblicati, contestualmente al decreto e alla deliberazione di Giunta regionale di approvazione, entro dieci giorni dalla data di emanazione.

3. I regolamenti consiliari sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale entro 10 giorni dalla loro approvazione.

4. Il testo delle leggi approvate dal Consiglio regionale e promulgate dal Presidente della Regione deve essere trasmesso alla Redazione del Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione, nel rispetto delle procedure previste da apposito Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Direzione Segreteria dell’Assemblea regionale e la Direzione Affari istituzionali e Processo di Delega della Giunta regionale.

5. Il testo del Bollettino Ufficiale contenente leggi o regolamenti appena promulgati è inoltrato dalla Direzione del Bollettino al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali).

Art. 12.

(Avvisi di rettifica ed errata corrige di leggi
e regolamenti regionali)

1. Se prima della pubblicazione sul Bollettino vengono riscontrati nel testo di una legge o di un regolamento già promulgati o emanati errori o difformità, la Direzione del Bollettino, di concerto con i responsabili delle strutture competenti della Giunta e del Consiglio, dispone l’immediata correzione degli errori medesimi.

2. Nel caso previsto al comma 1 del presente articolo, se l’errore o la difformità sono idonei ad alterare il senso della disposizione normativa interessata, secondo i canoni ermeneutici indicati dalle disposizioni sulla legge in generale (preleggi del codice civile, art.12), la correzione deve essere esplicitata tramite avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino contestualmente, se possibile, alla legge o al regolamento di riferimento.

3. Per errori o difformità previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo, riscontrati successivamente alla pubblicazione della legge o del regolamento sul Bollettino, la Direzione del Bollettino dispone la pubblicazione di un avviso di rettifica sul primo Bollettino utile o, in caso di errore occorso in sede di composizione tipografica, di un’errata corrige.

4. Il contenuto degli avvisi di rettifica e degli errata corrige previsti ai commi precedenti è concordato dalla Direzione del Bollettino con i responsabili delle strutture della Giunta e del Consiglio regionale competenti nel processo di formazione della legge, ciascuno nell’ambito delle funzioni attribuite.

Art. 13.

(Decreti del Presidente della Giunta regionale)

1. I decreti del Presidente della Giunta regionale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, entro dieci giorni dalla loro emanazione.

2. Il responsabile della struttura regionale competente segnala alla Direzione del Bollettino parti diverse dall’oggetto e dal dispositivo del decreto da pubblicare, anche su indicazione dell’organo estensore dell’atto. La Direzione del Bollettino, di concerto con le altre strutture regionali competenti, dispone la pubblicazione esclusivamente dell’oggetto solo per motivate esigenze di legittimità e di merito.

3. I decreti di emanazione dei regolamenti regionali previsti dalla legge costituzionale n. 1/1999 sono individuati con una numerazione autonoma.

Art. 14.

(Deliberazioni della Giunta regionale)

1. Le deliberazioni della Giunta regionale sono pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, sul Bollettino Ufficiale della Regione entro i quindici giorni successivi alla loro consegna alla Redazione del Bollettino.

2. Il responsabile della struttura regionale competente segnala alla Direzione del Bollettino parti diverse dall’oggetto e dal dispositivo della deliberazione da pubblicare, anche su indicazione dell’organo estensore dell’atto. La Direzione del Bollettino, di concerto con le altre strutture regionali competenti, dispone la pubblicazione esclusivamente dell’oggetto solo per motivate esigenze di legittimità e di merito.

Art. 15.

(Decreti e deliberazioni del Presidente
e degli organi collegiali del Consiglio regionale)

1. Le deliberazioni del Consiglio regionale e dell’Ufficio di Presidenza e i decreti del Presidente del Consiglio regionale sono pubblicate sul Bollettino, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, entro dieci giorni dal ricevimento da parte della Direzione del Bollettino della copia autenticata del documento.

2. Le strutture competenti del Consiglio regionale indicano alla Direzione del Bollettino le parti dell’atto da pubblicare e le parti le quali, per motivi di legittimità o di merito, non devono essere diffuse.

Art. 16.

(Determinazioni dei dirigenti)

1. Le determinazioni dei dirigenti regionali a rilevanza esterna e che non siano meramente esecutive di precedenti determinazioni sono pubblicate, almeno per estratto contenente l’oggetto, sul Bollettino Ufficiale della Regione entro i trenta giorni successivi alla loro consegna alla Redazione del Bollettino.

2. I dirigenti delle Strutture della Giunta sono tenuti a trasmettere alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega le proprie determinazioni, in copia conforme all’originale e in copia semplice, entro 48 ore dalla loro adozione o dalla ricezione del provvedimento munito della registrazione contabile. La Direzione del Bollettino valuta le parti delle determinazioni dirigenziali da pubblicare, tenuto conto dei principi di trasparenza amministrativa e di riservatezza stabiliti dalla norme vigenti e delle indicazioni provenienti dagli estensori delle determinazioni.

3. Le determinazioni dei dirigenti delle strutture del Consiglio sono trasmesse, a cura del Settore Affari Istituzionali e supporto giuridico legale, alla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega della Giunta entro 48 ore dalla repertoriazione delle medesime.

Art. 17.

(Circolari e comunicati a rilevanza esterna)

1. Sono considerate circolari gli atti amministrativi, firmati dal Presidente della Giunta, dagli Assessori, dai responsabili delle strutture regionali, nel rispetto delle competenze previste dalla legge, protocollati e numerati dalla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega, dopo essere stati trasmessi alla Giunta regionale per la presa in visione, e rivolti a soggetti determinati.

2. Sono considerati comunicati tutti gli atti amministrativi del Presidente della Giunta regionale, degli Assessori, degli Organi politici del Consiglio regionale e dei responsabili delle strutture regionali per la cui emanazione non è richiesto il procedimento di cui al comma 1 e che si rivolgono alla generalità indeterminata dei cittadini.

3. Le circolari di cui al comma 1 vengono pubblicate sul Bollettino Ufficiale entro dieci giorni dalla data di apposizione della firma. Il Bollettino Ufficiale pubblica il testo protocollato e numerato dalla Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega, che trasmette alla Redazione copia della circolare e detiene l’originale della medesima.

4. I comunicati di cui al comma 2 vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale entro dieci giorni dalla data di ricevimento del testo dei medesimi da parte della Direzione del Bollettino.

5. La rilevanza esterna dei comunicati delle Direzioni, requisito per la loro pubblicazione, viene valutata dalla Direzione del Bollettino, di concerto con i responsabili estensori.

Art. 18.

(Adempimenti degli estensori degli atti)

1. Della pubblicità degli atti e provvedimenti di cui al presente regolamento sono responsabili i dirigenti competenti, ciascuno nell’ambito delle funzioni attribuite, anche per quanto riguarda il rispetto dei principi di tutela della riservatezza di cui alla l. 675/1996.

2. Contestualmente alla trasmissione alla Redazione del Bollettino Ufficiale degli atti amministrativi da pubblicare, deve essere segnalata, a cura degli estensori, la presenza negli atti stessi di dati personali e sensibili la cui comunicazione e diffusione al pubblico viene disciplinata dalla l. 675/1996.

Art. 19.

(Verifica di correttezza degli atti pubblicandi)

1. La Direzione del Bollettino, quale responsabile della pubblicità degli atti, se vengono riscontrati nei testi ricevuti per la pubblicazione difformità nei confronti della normativa vigente, provvede alla correzione e all’adeguamento a norma dei medesimi, eventualmente sospendendone la pubblicazione, di concerto con i responsabili estensori degli atti.

Art. 20.

(Errata corrige e avvisi di rettifica)

1. Salvo i casi disposti dall’articolo 8, la pubblicazione dei testi sul Bollettino Ufficiale ha efficacia dichiarativa. I testi pubblicati si presumono conformi agli originali sino a prova contraria, che è ammessa con ogni mezzo.

2. L’avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L’avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall’autorità che ha disposto la pubblicazione dell’atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

3. L’errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l’errata corrige, previa intesa con gli estensori dell’atto da correggere.

4. In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l’autorità estensore dell’atto, dispone che la pubblicazione dell’errata corrige o dell’avviso di rettifica non risulti pregiudizievole di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

CAPO III
PROCEDIMENTO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 21.

(Ricevimento degli atti e tempi di pubblicazione)

1. Gli atti destinati alla pubblicazione in parte I devono pervenire alla Redazione del Bollettino entro le ore dodici del settimo giorno precedente il giorno di pubblicazione. Gli atti destinati alla pubblicazione in parte III devono pervenire alla Redazione del Bollettino entro le ore dodici dell’ottavo giorno precedente il giorno di pubblicazione. Il termine per la consegna degli atti può variare in corrispondenza di eventuali spostamenti del giorno di pubblicazione.

2. I documenti da pubblicare devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale accompagnati da una richiesta di pubblicazione firmata dal dirigente responsabile dell’ente richiedente e, ove sia previsto il pagamento della tariffa, di un documento asseverativo, a termini di legge, del pagamento effettuato. Ove uno o più di tali documenti mancassero, rendendo improcedibile la pubblicazione, la Redazione del Bollettino avvisa entro ventiquattro ore l’estensore dell’atto da pubblicare, invitandolo ad integrare la richiesta di pubblicazione.

Art. 22.

(Documento informatico)

1. I documenti contenenti gli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione anche in formato informatico, previo accertamento della provenienza e validità dell’atto secondo le norme vigenti al momento dell’inoltro dell’atto; in caso di motivata impossibilità organizzativa degli enti estensori, è ammesso l’inoltro del documento esclusivamente in forma cartacea.

2. Per stabilire la data di ricevimento dei documenti da pubblicare, ai fini di cui all’articolo 21, comma 1, fa fede il timbro di protocollo apposto dal Settore di appartenenza del Bollettino sull’originale cartaceo o, in caso di ricevimento di documento informatico, sul documento della cui provenienza si abbia certezza legale, secondo le norme vigenti al momento dell’inoltro del documento medesimo.

3. Prima della piena operatività dell’istituto della firma digitale o elettronica, in caso di difformità tra testo inoltrato in formato informatico e testo cartaceo, prevale quest’ultimo.

CAPO IV
DIFFUSIONE E GESTIONE

Art. 23.

(Condizioni di abbonamento)

1. L’Amministrazione regionale favorisce la diffusione tra i cittadini del Bollettino Ufficiale con qualsiasi mezzo messo a disposizione dal progresso tecnologico.

2. E’ garantito l’abbonamento in omaggio al Bollettino a tutti gli enti locali del Piemonte e agli enti statali, e a soggetti privati e istituzionali individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. E’ garantito l’abbonamento in omaggio al Bollettino ai Consiglieri regionali e agli ex Consiglieri che ne fanno richiesta e a tutte le strutture della Giunta e del Consiglio regionali.

4. Le modalità di attivazione e le condizioni tariffarie degli abbonamenti all’edizione cartacea del Bollettino Ufficiale sono stabilite con deliberazione di Giunta regionale. E’ garantito alla generalità dei cittadini l’accesso gratuito all’edizione diffusa in Internet.

Art. 24.

(Diffusione e vendita al pubblico)

1. Il Bollettino Ufficiale, edizioni cartacea ed informatica, è liberamente consultabile dal pubblico presso le apposite sale di lettura ubicate presso le sedi della Giunta e del Consiglio regionali e presso gli Uffici relazioni con il pubblico della Regione Piemonte ovunque istituiti. Le condizioni tariffarie per l’estrazione di copie sono regolate da deliberazione di Giunta regionale.

2. La Direzione del Bollettino Ufficiale, nell’ambito delle disposizioni impartite dalla Giunta regionale, attribuisce la concessione di vendita del Bollettino a librerie che ne fanno richiesta e che soddisfano i requisiti richiesti dall’Amministrazione regionale per quanto riguarda l’affidabilità e la specializzazione nella diffusione di testi giuridici.

Art. 25.

(Edizione su supporto magneto-ottico)

1. La Direzione del Bollettino realizza per uso interno, al fine di incentivare il riordino e lo smaltimento degli archivi cartacei delle strutture regionali, la riproduzione dell’intero contenuto dell’edizione cartacea del Bollettino su supporti magneto-ottici, ordinati per anno. La Redazione del Bollettino consegna le edizioni alle strutture regionali che ne fanno richiesta.

2. E’ vietata qualsiasi riproduzione pedissequa del contenuto dei bollettini ufficiali comprensivi dello stemma della Regione Piemonte in edizioni su supporto magneto-ottico, idonea a ingenerare nel pubblico l’erronea convinzione della sua provenienza dall’Amministrazione regionale, prodotta e distribuita al pubblico da soggetti esterni all’Amministrazione regionale, a fini di lucro e non, senza l’autorizzazione della Direzione del Bollettino. Tale eventuale autorizzazione deve essere fornita nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente, nell’ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale. La Direzione del Bollettino vigila sull’osservanza al disposto del presente comma con gli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico, ivi compresa la segnalazione all’autorità giudiziaria competente.

Art. 26.

(Gestione economica)

1. La gestione economica del Bollettino Ufficiale è improntata a criteri di economicità e di efficacia. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione i criteri generali di gestione, e individua il budget di spesa per il bilancio annuale.

2. La Direzione del Bollettino, anche in collaborazione con gli uffici regionali competenti, dispone un monitoraggio costante dell’evoluzione della normativa vigente in materia di editoria e di pubblicazioni periodiche, al fine di assicurarne la puntuale osservanza.

CAPO V
BOLLETTINO UFFICIALE IN INTERNET

Art. 27.

(Edizione informatica alternativa)

l. Il Bollettino Ufficiale è diffuso integralmente tramite rete Internet in un’apposita sezione del sito ufficiale della Regione Piemonte. L’edizione informatica, composta in formato integralmente riproduttivo dell’edizione cartacea, è consultabile gratuitamente sul sito a partire dal giorno di pubblicazione dell’edizione cartacea.

2. I testi contenuti nel Bollettino diffuso in Internet non hanno carattere di ufficialità. Tale carattere, a norma delle leggi vigenti, è attribuito unicamente all’edizione cartacea, ad esclusione dei casi in cui disposizioni di legge statale o regionale attribuiscono alla diffusione in Internet di documenti amministrativi il carattere di ufficialità.

3. I bandi, gli appalti e tutti gli atti e i provvedimenti dell’Amministrazione regionale che possono interessare la generalità dei cittadini sono diffusi in Internet contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, di concerto con la Direzione del Bollettino; la diffusione esclusivamente in Internet è consentita solo in applicazione di una norma di legge che attribuisca a tale forma di diffusione il carattere dell’ufficialità.

Art. 28.

(Sezione del sito per i bandi di gara)

1. All’interno del sito Internet del Bollettino Ufficiale è istituita una sezione nella quale vengono inseriti i bandi di gara per i quali la diffusione in Internet è prevista dalla normativa vigente (articolo 24, commi 1 e 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”).

2. La Direzione del Bollettino, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, dispone un monitoraggio costante sull’evoluzione normativa in materia di diffusione informatica dei documenti amministrativi, al fine di garantire un puntuale adempimento alle norme vigenti.

Art. 29.

(Edizione informatica sostitutiva)

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 31 del presente regolamento, la Direzione del Bollettino, nell’ambito delle direttive della Giunta regionale, per ottemperare ad eventuali sviluppi della normativa, predispone le modalità operative idonee a garantire l’istituzione di un’edizione del Bollettino Ufficiale diffusa in Internet ed integralmente sostitutiva dell’edizione cartacea, al fine di garantire la continuità dell’attività di informazione istituzionale al pubblico svolta dal Bollettino anche per mezzo di altri strumenti creati dallo sviluppo della tecnologia nel settore dell’informazione.

Art. 30.

(Attività di concertazione)

1. Nel rispetto dei principi previsti dalla l. 150/2000, la Direzione del Bollettino Ufficiale collabora, nell’ambito delle proprie competenze, all’attività di concertazione degli strumenti informativi posti a disposizione della Regione Piemonte dalla normativa vigente; tale funzione si esplica nel garantire la contestualità della diffusione del Bollettino Ufficiale in forma cartacea e su rete Internet.

2. La Direzione del Bollettino, di concerto con l’ente estensore degli atti, dispone la diffusione esclusivamente sull’edizione in Internet del Bollettino Ufficiale prevista all’articolo 29 di atti inviati per la pubblicazione nell’edizione cartacea, in presenza di una disposizione normativa che prevede la diffusione obbligatoria in Internet e sostitutiva della pubblicazione sull’edizione cartacea.

Art. 31.

(Banche dati informatiche)

1. Le deliberazioni di Giunta, le determinazioni dirigenziali e altri documenti amministrativi della Regione Piemonte diffusi attraverso il Sistema informativo regionale, sono utilizzate, anche ai fini della pubblicazione sul Bollettino, in conformità alle norme vigenti.

2. Sono utilizzate, per le finalità di cui al comma 1, le deliberazioni del Consiglio regionale, le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e le determinazioni dirigenziali delle strutture consiliari contenute nel Sistema informativo del Consiglio regionale.

3. Prima della piena operatività dell’istituto della firma digitale, è da considerarsi documento ufficiale anche ai fini della pubblicazione il documento cartaceo firmato dall’organo responsabile dell’emanazione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 29 luglio 2002

Enzo Ghigo


NOTE

Note all’art.1.

- Il testo dell’art.65 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art.65 (Pubblicità degli atti amministrativi)

Le deliberazioni degli organi della Regione, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualsiasi cittadino può avere copia integrale delle deliberazioni, previo assolvimento dell’onere relativo.

Il Segretario generale della Regione è responsabile della pubblicazione del Bollettino Ufficiale."

- Il testo dell’art.8, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1997, n.51, è il seguente:

“2. Al riguardo la Regione realizza un sistema di pubblicità dei propri atti che ne permetta l’effettiva ed agevole conoscenza da parte dei cittadini, anche mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.”

- Il testo originario della legge 7 agosto 1990, n.241, è pubblicato sulla G.U. 18 agosto 1990, n.192, ed è stato modificato dalla legge 24 dicembre 1993, n.537, pubblicata sulla G.U. 28 dicembre 1993, n.303, dalla legge 11 luglio 1995, n.273, pubblicata sulla G.U. 11 luglio 1995, n.160, dalla legge 15 maggio 1997, n.127, pubblicata sulla G.U. 17 maggio 1997, n.113, S.O., dalla legge 16 giugno 1998, n.191, pubblicata sulla G.U. 20 giugno 1998, n.142, S.O., dalla legge 3 agosto 1999, n.265, pubblicata sulla G.U. 6 agosto 1999, n.183, S.O., dalla legge 24 novembre 2000, n.340, pubblicata sulla G.U. 24 novembre 2000, n.275.

- Il testo della legge 7 giugno 2000, n.150, è pubblicato sulla G.U. 13 giugno 2000, n.136.

- Il testo del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 1995, n.652, è pubblicato sul B.U. 22 febbraio 1995, n.8.

Note all’art.3.

- Per il testo dell’art.65 dello Statuto della Regione Piemonte, si veda la nota all’art.1.

- Il testo della legge 8 febbraio 1948, n.47, è pubblicato sulla G.U. 20 febbraio 1948, n.43.

Note all’art.5.

- Per il testo della l.150/2000, si veda la nota all’art.1.

- Il testo dell’art.14, comma 2, del D.P.G.R. 652/1995, è il seguente:

“2. Qualora l’istanza non sia presentata direttamente all’ufficio regionale competente, la struttura che la riceve trasmette l’istanza all’unità organizzativa regionale interessata, anche a mezzo fax.”

Note all’art.6.

- Il testo dell’art.22 della legge 31 dicembre 1996, n.675, è il seguente:

“Art.22. (Dati sensibili)

1. I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, semprechè i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l’individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nel singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell’interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all’articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 43, comma 2.”.

- Il testo dell’art.23 della legge 31 dicembre 1996, n.675, è il seguente:

“Art.23. (Dati inerenti alla salute)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possono, anche senza l’autorizzazione del Garante, trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità fisica e della salute dell’interessato. Se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell’interessato, il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.

1-bis. Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative di cui all’art.10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare da parte del medico di medicina generale scelto dall’interessato, per conto di più titolari di trattamento;

b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del consenso prestato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, per conto di più titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche, alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;

c) identificazione dei casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni indicate nel comma 1-ter, l’informativa e il consenso possono intervenire successivamente alla richiesta della prestazione;

d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;

e) previsione di misure volte ad assicurare che nell’organizzazione dei servizi e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all’articolo 1.

1-ter. Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall’articolo 22, comma 3-bis, della legge.

1-quater. In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimori.

2. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all’interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare.

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. E’ vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l’autorizzazione.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano la materia."

- Il testo dell’art.24 della legge 31 dicembre 1996, n.675, è il seguente:

“Art.24. (Dati relativi ai provvedimenti di cui all’articolo 686 del codice di procedura penale)

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate."

- Il testo dell’art.24 bis della legge 31 dicembre 1996, n.675, è il seguente:

“Art.24 bis. (Altri dati particolari)

1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell’interessato, ove prescritti.

2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare."

- Il testo originario del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135, è pubblicato sulla G.U. 17 maggio 1999, n.113, ed è stato modificato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, pubblicato sulla G.U. 16 agosto 1999, n.191, e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.282, pubblicato sulla G.U. 16 agosto 1999, n.191.

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.318, è pubblicato sulla G.U. 14 settembre 1999, n.216.

Note all’art.10.

- Il testo della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, è pubblicato sulla G.U. 22 dicembre 1999, n.299.

- Il testo dell’art.11, comma 5, della legge 10 febbraio 1953, n.62, è il seguente:

“Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.”

Note all’art.11.

- Il testo dell’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi del codice civile) è il seguente:

“Art.12. (Interpretazione della legge)

Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (1362, 1363 c.c.).

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato."

Note all’art.12.

- Per il testo della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, si veda la nota all’art.10.

Note all’art.17.

- Il testo originario della legge 31 dicembre 1996, n.675, è pubblicato sulla G.U. 8 gennaio 1997, n.5, S.O., ed è stato modificato dal decreto legislativo 9 maggio 1997, n.123, pubblicato sulla G.U. 10 maggio 1997, n.107, dal decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255, pubblicato sulla G.U. 5 agosto 1997, n.181, dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n.135, pubblicato sulla G.U. 9 maggio 1998, n.106, dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n.171, pubblicato sulla G.U. 3 giugno 1998, n.127, dal decreto legislativo 6 novembre 1998, n.389, pubblicato sulla G.U. 9 novembre 1998, n.262, dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.51, pubblicato sulla G.U. 9 marzo 1999, n.56, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.135, pubblicato sulla G.U. 17 maggio 1999, n.113, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.281, pubblicato sulla G.U. 16 agosto 1999, n.191, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.282, pubblicato sulla G.U. 16 agosto 1999, n.191.

Note all’art.30.

- Il testo dell’art.24, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n.340, è il seguente:

“Art.24. (Gare informatiche e supporto ai programmi informatici delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dal 1°gennaio 2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative."

- Il testo dell’art.24, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n.340, è il seguente:

“3. A decorrere dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.”