Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2002
Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2002, n. 14-6444
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misure A, B, e P. Linee guida per leffettuazione da parte delle Province dei controlli in loco a campione sui beneficiari degli aiuti, relativamente al possesso dei requisiti minimi di accesso ed al mantenimento degli impegni
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
In riferimento agli aiuti e sostegni concessi ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte, Misure:
* A"Investimenti nelle aziende agricole";
* B Aiuti allinsediamento di giovani agricoltori;
* P Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito;
per leffettuazione da parte delle Province dei controlli in loco a campione previsti dal Regolamento CE 445/2002 tesi a verificare:
* la redditivita aziendale ed il possesso dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere animale;
* il rispetto degli impegni assunti da parte delle aziende agricole beneficiarie;
sono approvare le linee-guida contenute nellallegato facente parte integrante della presente Deliberazione.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte Misure:
* A - Investimenti nelle aziende agricole
* B - Aiuti allinsediamento di giovani agricoltori
* P - Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito
Linee-guida per leffettuazione da parte delle Province dei controlli in loco a campione tesi ad accertare:
* il possesso della redditivita aziendale e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere animale;
* il mantenimento, dopo il saldo dellaiuto / sostegno, degli impegni assunti dai beneficiari.
INDICE
1) Premessa
2) Linee guida per leffettuazione dei controlli da parte delle Province
3) Provvedimenti da adottare in caso di esito negativo dei controlli
1) Premessa
1.A) Quadro normativo comunitario e nazionale
I regolamenti CE n. 1257/99 e 445/2002 relativi al regime di aiuti allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2000-2006 prevedono un approfondito regime di controllo sulla gestione dei fondi erogati attraverso le varie Misure del Piano di Sviluppo Rurale.
In tale materia, per le misure di tipo strutturale (A, B e P in questo caso), in considerazione della grande innovazione costituita dal passaggio dalla sezione Orientamento alla sezione Garanzia del FEOGA, che costringe a rivedere alla luce di nuove regole tutte le procedure di controllo precedentemente adottate, sono state adottate indicazioni sia da parte della AGEA (Manuale delle Procedure AGEA trasmesso alle Regioni in data 9 settembre 2001) che da parte della Commissione Europea (Documento di orientamenti in materia di controlli licenziato dal comitato STAR in data 22 maggio 2002).
1.B) Classificazione dei controlli
I controlli da eseguire sulle pratiche sono di diverso tipo;
in base alla natura del controllo ed al tempo di effettuazione si possono distinguere in:
* controlli amministrativi sulla completezza e regolarità della pratica, da effettuare allinizio della fase istruttoria ed in occasione di ogni integrazione di documentazione;
* controlli sulla realizzazione dellintervento/insediamento, da effettuare a stato di avanzamento lavori ed in fase di accertamento finale, rispettivamente prima del pagamento degli acconti e del saldo;
* per le Misure A e B, controlli sul possesso dei requisiti che danno diritto ad accedere allaiuto / sostegno (professionalità, redditività aziendale, rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale e del benessere animale); poichè il possesso di tali requisiti è condizione preliminare per poter accedere allaiuto / sostegno, il controllo relativo deve essere effettuato prima del pagamento;
* controllo sul mantenimento degli impegni (vincolo di destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo; vincolo di permanenza minimo in agricoltura per linsediamento), da effettuare dopo il saldo.
1.C) Controlli per i quali sono state già adottate delle disposizioni
Le procedure adottate dalla Regione Piemonte prevedono che vengano effettuati da parte delle Province, per il 100% delle domande presentate ai sensi delle Misure A, B e P:
* i controlli amministrativi in fase istruttoria sulla completezza e regolarità della pratica (con compilazione di apposita check-list);
* i controlli sulla realizzazione fisica dellintervento / insediamento (prima del pagamento sia dei saldi che degli acconti ad avanzamento lavori)
* per le Misure A e B il controllo del possesso della necessaria professionalità (presunta in caso di anzianità lavorativa almeno triennale o di titolo di studio o altrimenti accertata con apposito esame); per la Misura P la normativa comunitaria non richiede tale controllo.
Per quanto riguarda tali controlli si ritiene che le procedure già adottate dalla Regione Piemonte siano rispondenti alle prescrizioni comunitarie e non sia quindi necessario adottare nuove disposizioni.
1.D) Controlli per i quali è necessaria ladozione di nuove disposizioni
Rimangono pertanto da definire:
* Per le Misure A e B le modalità di effettuazione dei controlli in loco relativi allaccertamento del possesso dei requisiti in materia di redditività aziendale ed in materia ambientale e delligiene e benessere animale. Per la Misura P la normativa comunitaria non richiede tale controllo.
* Per le Misure A, B e P le modalità di effettuazione dei controlli in loco relativi al mantenimento dopo il saldo dellaiuto / sostegno degli impegni assunti dal beneficiario.
Per leffettuazione di tali controlli in loco le disposizioni contenute nei Regolamenti CE, le indicazioni nei documenti nazionali e comunitari sopra citati (Manuale delle Procedure AGEA e Documento comunitario di orientamenti in materia di controlli) e le indicazioni emerse dagli approfondimenti effettuati (tra cui il seminario di studio organizzato dalla Regione Piemonte, tenutosi in data 12 e 13 marzo 2002, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dellAGEA), si possono brevemente sintetizzare come segue:
* Per i controlli in loco in materia di redditività aziendale ed in materia ambientale e delligiene e benessere animale, la percentuale minima da soddisfare è del 5% annuo delle pratiche ammesse al finanziamento .
* Oggetto del controllo è l azienda agricola nella sua globalità e non solamente gli interventi per la realizzazione dei quali lazienda ha chiesto la concessione del contributo; ad esempio in riferimento ad una azienda zootecnica deve essere verificato il rispetto dei requisiti minimi in materia di igiene e benessere degli animali anche qualora lazienda abbia chiesto la concessione del sostegno per la realizzazione di interventi non legati allallevamento del bestiame.
* I controlli in loco non possono essere estemporanei, ma devono essere formalmente previsti in modo sistematico.
* I controlli non possono essere eseguiti in modo implicito, cioè non è sufficiente il fatto che siano stati eseguiti dei sopralluoghi istruttori in azienda per considerare eseguiti i controlli in loco, che devono invece essere eseguiti procedendo preliminarmente ad una apposita estrazione del campione (regolarmente verbalizzata) sulluniverso dei beneficiari da controllare; deve essere regolarmente verbalizzata anche lesecuzione del controllo ed il relativo esito.
Allestrazione del campione si può procedere anche attraverso una procedura informatizzata; lestrazione del campione deve comunque essere effettuata sia tenendo conto di criteri di pura casualità che di criteri derivanti da analisi dei rischi delle varie categorie di pratiche; in fase iniziale è accettabile procedere in base alla pura casualità, in attesa che lesito dei controlli dia indicazioni sul grado di rischio delle varie categorie di pratiche.
* Lesecutore dei controlli non può essere il funzionario istruttore; può essere invece lesecutore dellaccertamento finale (il cosiddetto collaudatore), per cui è possibile far coincidere lesecuzione dei controlli con quella dellaccertamento finale (cosiddetto collaudo).
* Lesecuzione dei controlli in loco presenta obiettive difficoltà, sia per quanto riguarda i controlli sul possesso dei requisiti in materia di redditività (alcune voci del bilancio aziendale semplificato non hanno alcun riscontro documentale e possono essere solamente stimate) sia per quanto riguarda i controlli in materia di ambiente, igiene e benessere animale (per la verifica dei quali gli Uffici istruttori non hanno le competenze di legge, che fanno capo ad altri Enti).
E però sufficiente che tali controlli siano eseguiti ad impressione visiva e stima diretta dellesecutore, procedendo al rilievo degli elementi visivamente ed immediatamente riscontrabili e procedendo in caso di dubbio alla effettuazione di indagini più approfondite, eventualmente anche con lattivazione di altri Enti, dotati di competenze di legge in materia.
Il controllo, seppure eseguito ad impressione visiva e stima diretta, deve essere comunque assistito e guidato da apposita check-list o verbale a compilazione guidata.
* I controlli in loco sul possesso dei requisiti, da eseguire per adempiere agli obblighi posti dalla norma comunitaria, sono cosa diversa dai controlli (per i quali la Regione non ha competenza a dare indicazioni) che ai sensi della normativa italiana devono essere eseguiti sui documenti che gli Uffici ricevono in forma di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Entrambi i tipi di controllo possono comunque essere eseguiti in concomitanza sugli stessi beneficiari.
Tenendo conto di tali indicazioni, la Regione Piemonte adotta le presenti linee guida per leffettuazioni dei controlli in loco citati, linee guida che potranno essere integrate e modificate in base alla evoluzione della gestione del Piano di Sviluppo Rurale ed alla evoluzione delle disposizioni di livello superiore.
Poichè il possesso dei requisiti in materia di redditività aziendale ed in materia ambientale e delligiene e benessere animale è condizione preliminare per poter accedere allaiuto / sostegno, il controllo relativo deve essere effettuato prima del pagamento e rientra quindi nella fase istruttoria della domanda di aiuto / sostegno.
Leffettuazione dei controlli citati prima dellinserimento dei beneficiari in elenco di pagamento è quindi competenza e responsabilità delle Province.
2) Linee guida per leffettuazione dei controlli da parte delle Province
2.A) controlli sul possesso dei requisiti in materia di redditività ed in materia di ambiente, igiene e benessere animale (solo per le Misure A e B).
Si ritiene opportuno procedere nel seguente modo:
* La procedura di controllo in loco a campione potrà essere espletata secondo una delle due seguenti modalità:
a) estrazione del campione da controllare sulluniverso costituito dalle pratiche pronte per il pagamento;
b) effettuazione dei controlli sulle pratiche comprese nel campione;
c) invio alla Regione dellelenco di pagamento comprensivo delle pratiche non estratte e delle pratiche estratte e controllate con esito positivo;
oppure, per evitare tempi morti ed interruzioni di attività, analogamente a quanto fatto per le misure agroambientali:
a) estrazione del campione da controllare sulluniverso costituito dalle pratiche pronte per il pagamento;
b) invio alla Regione dellelenco di pagamento comprensivo delle pratiche non estratte;
c) effettuazione dei controlli sulle pratiche comprese nel campione;
d) inserimento delle pratiche controllate con esito positivo in un successivo elenco di pagamento da inviare alla Regione.
* Il numero dei controlli in loco da eseguire in un anno è pari al minimo al 5% delle pratiche ammesse a finanziamento / pagamento nellanno. Le Province possono adottare percentuali superiori.
Tenuto conto che i controlli devono essere eseguiti solo su beneficiari che abbiano dato effettivamente inizio alla realizzazione dellintervento, la fase di ammissione al finanziamento / pagamento non coincide con lapprovazione della domanda (che inoltre di per se non garantisce leffettiva erogazione del pagamento, che è subordinato alla effettiva e completa realizzazione dellintervento / insediamento) ma coincide con la fase in cui, accertata la realizzazione (totale o parziale) di un intervento o lavvenuto insediamento, il beneficiario (su richiesta avanzata dal medesimo) viene inserito in elenco di pagamento.
L universo dei beneficiari su cui estrarre il campione è quindi rappresentato dai beneficiari che nel corso dellanno hanno presentato una richiesta di pagamento a saldo o ad acconto su stato di avanzamento lavori.
Tenendo conto che il numero delle ammissioni al finanziamento / pagamento emesse in un anno solare non è noto con precisione fino alla conclusione dellanno, è opportuno procedere a cadenza periodica (ad es. mensilmente o bimestralmente) alla rilevazione del numero dei controlli da eseguire ed alla estrazione del campione.
In ogni momento dellanno il numero di controlli da eseguire sarà pari al differenziale tra il numero progressivo delle richieste di pagamento a saldo o ad acconto su stato di avanzamento lavori pervenute fino a quel momento (moltiplicato per la percentuale dal campione) ed il progressivo dei controlli già eseguiti.
* Sono escluse dal campione le pratiche che hanno un pagamento a titolo di anticipo su fidejussione in quanto tale pagamento può essere richiesto da beneficiario in concomitanza con l inizio della realizzazione dellintervento e lammontare della erogazione non è in rapporto con la parte di intervento già realizzata.
* Lestrazione del campione potrà essere effettuata in modo automatico avvalendosi della apposita funzione inserita nella procedura informatizzata di gestione delle pratiche predisposta dal CSI Piemonte; a tale scopo è necessario individuare in modo univoco per tutte le Province le modalità di gestione della fase richiesta di pagamento, caricando tale fase nel momento in cui perviene la richiesta di pagamento da parte del beneficiario e non quando la stessa viene approvata con linserimento in elenco di pagamento.
* E ammissibile anche lestrazione manuale del campione da controllare, purchè debitamente verbalizzata.
* Poichè le pratiche hanno normalmente più pagamenti in acconto e saldo, vi è la possibilità che un beneficiario già estratto e controllato venga nuovamente estratto in un successivo campione; in tale caso il beneficiario già controllato dovrà essere sostituito sorteggiandone un altro, visto che i controlli in fase precedente al pagamento si riferiscono a requisiti che debbono essere preposseduti e che quindi è superfluo ricontrollare quando già verificati una volta.
* I verbali relativi alla estrazione di campioni di beneficiari da controllare saranno conservati dalle Province; i verbali dei controlli effettuati sui singoli beneficiari saranno conservati nelle pratiche.
* Leffettuazione del controllo in loco (cioè nella azienda agricola del beneficiario estratto) da parte del funzionario o dei funzionari provinciali consiste nella verifica visiva ad impressione e stima diretta del possesso dei citati requisiti minimi, e nella compilazione, da parte degli stessi autori del controllo, dell apposito verbale a compilazione guidata concordato dalla Regione con le Province, composto di una parte generale e da una parte specifica di Misura.
Qualora il funzionario o i funzionari provinciali autori del controllo in loco ricavino dal controllo stesso limpressione del mancato possesso da parte dellazienda agricola dei requisiti minimi prescritti, con la compilazione del verbale richiederanno al Dirigente responsabile del Settore / Servizio di disporre leffettuazione di un accertamento più approfondito. Il Dirigente disporrà il tipo di accertamento approfondito ritenuto necessario, interno (cioè effettuato dallo stesso Settore / Servizio) od esterno, cioè con lattivazione di altro Ente dotato di competenze di legge specifiche in materia.
* Della visita di controllo in azienda può essere dato un limitato preavviso al beneficiario.
* I requisiti minimi di cui trattasi devono essere posseduti allatto della presentazione della domanda, tranne nel caso di domande presentate da giovani insediati da meno di tre anni, nel quale caso il possesso dei requisiti minimi dovrà essere conseguito al massimo entro tre anni dalla data dellinsediamento.
In tali casi, qualora il controllo a campione venga effettuato prima della scadenza del periodo massimo di tre anni dalla data dellinsediamento, laccertamento può essere di prospettiva, cioè può consistere nella verifica che lazienda abbia le potenzialità per conseguire i requisiti minimi stessi entro la scadenza del periodo di tre anni dalla data dellinsediamento.
2.B) controlli sul mantenimento successivamente al saldo dellaiuto / sostegno da parte delle aziende agricole beneficiarie degli impegni assunti (Misure A, B e P).
Ogni anno le Province dovranno procedere allestrazione di un campione dell 1% di tutte le pratiche già saldate e che si trovino nel periodo di vincolo di destinazione per gli investimenti finanziati o di vincolo allo svolgimento dellattività agricola per gli insediamenti che hanno avuto il premio relativo, e procedere al controllo in azienda per verificare che il beneficiario abbia mantenuto gli impegni assuntisi. I verbali relativi alleffettuazione di tali controlli sul mantenimento degli impegni dovranno essere tenuti agli atti dalle Province stesse.
Per leffettuazione di detto controllo non sono attualmente previsti ne una procedura informatica per lestrazione di campione ne un modello di verbale, che può essere pertanto redatto in forma libera.
3) Provvedimenti da adottare in caso di esito negativo dei controlli
i provvedimenti che devono essere adottati in caso di esito negativo dei controlli sono già disciplinati dalle disposizioni vigenti:
* Lincompletezza della pratica (intendendo con il termine pratica sia la domanda iniziale di sostegno/contributo o premio di insediamento sia la documentazione successivamente richiesta dallUfficio ) e la presenza di irregolarità amministrative nella pratica stessa, qualora non sanabili o non sanate dal richiedente su richiesta dellUfficio, comportano il decadimento dal benefico richiesto. La domanda deve essere respinta con provvedimento motivato.
* Laccertamento della mancata realizzazione dellintervento/insediamento nei termini concessi (con eventuali proroghe) comporta il decadimento dal beneficio richiesto. La domanda deve essere respinta con provvedimento motivato e, ricorrendone il caso, deve essere disposta la restituzione di eventuali anticipi e/o acconti già erogati al beneficiario.
* Laccertamento del mancato possesso dei requisiti che danno diritto ad accedere allaiuto / sostegno (professionalità, redditività aziendale, rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale e del benessere animale) comporta il decadimento dal benefico richiesto. La domanda deve essere respinta con provvedimento motivato e, ricorrendone il caso, deve essere disposta le restituzione di eventuali anticipi e/o acconti già erogati al beneficiario.
* Laccertamento del mancato mantenimento (successivamente alla erogazione del saldo del sostegno/contributo o premio di insediamento) degli impegni assunti (vincolo di destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo; vincolo di permanenza minimo in agricoltura per linsediamento) comporta il decadimento totale o parziale dal benefico richiesto. Il sostegno/contributo o premio di insediamento concessi devono essere revocati totalmente o parzialmente (secondo quanto previsto dalle Istruzioni per lapplicazione delle Misure A, B e P) e conseguentemente deve essere disposta le restituzione totale o parziale di quanto erogato al beneficiario.
Sono in ogni caso fate salve più gravi conseguenze civili o penali ricorrendone il caso in base alle normative nazionali in materia di false dichiarazioni.