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Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2002, n. 14-6444

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misure A, B, e P. Linee guida per l’effettuazione da parte delle Province dei “controlli in loco” a campione sui beneficiari degli aiuti, relativamente al possesso dei requisiti minimi di accesso ed al mantenimento degli impegni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

In riferimento agli aiuti e sostegni concessi ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte, Misure:

* A"Investimenti nelle aziende agricole";

* B “Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori”;

* P “Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito”;

per l’effettuazione da parte delle Province dei “controlli in loco” a campione previsti dal Regolamento CE 445/2002 tesi a verificare:

* la redditivita’ aziendale ed il possesso dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere animale;

* il rispetto degli impegni assunti da parte delle aziende agricole beneficiarie;

sono approvare le linee-guida contenute nell’allegato facente parte integrante della presente Deliberazione.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte Misure:

* A - Investimenti nelle aziende agricole

* B - Aiuti all’insediamento di giovani agricoltori

* P - Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito

Linee-guida per l’effettuazione da parte delle Province dei “controlli in loco” a campione tesi ad accertare:

* il possesso della redditivita’ aziendale e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere animale;

* il mantenimento, dopo il saldo dell’aiuto / sostegno, degli impegni assunti dai beneficiari.

INDICE

1) Premessa

2) Linee guida per l’effettuazione dei controlli da parte delle Province

3) Provvedimenti da adottare in caso di esito negativo dei controlli

1) Premessa

1.A) Quadro normativo comunitario e nazionale

I regolamenti CE n. 1257/99 e 445/2002 relativi al regime di aiuti allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2000-2006 prevedono un approfondito regime di controllo sulla gestione dei fondi erogati attraverso le varie Misure del Piano di Sviluppo Rurale.

In tale materia, per le misure di tipo “strutturale” (A, B e P in questo caso), in considerazione della grande innovazione costituita dal passaggio dalla sezione Orientamento alla sezione Garanzia del FEOGA, che costringe a rivedere alla luce di nuove regole tutte le procedure di controllo precedentemente adottate, sono state adottate indicazioni sia da parte della AGEA (Manuale delle Procedure AGEA trasmesso alle Regioni in data 9 settembre 2001) che da parte della Commissione Europea (Documento di orientamenti in materia di controlli licenziato dal comitato STAR in data 22 maggio 2002).

1.B) Classificazione dei controlli

I controlli da eseguire sulle pratiche sono di diverso tipo;

in base alla natura del controllo ed al tempo di effettuazione si possono distinguere in:

* controlli amministrativi sulla completezza e regolarità della pratica, da effettuare all’inizio della fase istruttoria ed in occasione di ogni integrazione di documentazione;

* controlli sulla realizzazione dell’intervento/insediamento, da effettuare a stato di avanzamento lavori ed in fase di accertamento finale, rispettivamente prima del pagamento degli acconti e del saldo;

* per le Misure A e B, controlli sul possesso dei requisiti che danno diritto ad accedere all’aiuto / sostegno (professionalità, redditività aziendale, rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale e del benessere animale); poichè il possesso di tali requisiti è condizione preliminare per poter accedere all’aiuto / sostegno, il controllo relativo deve essere effettuato prima del pagamento;

* controllo sul mantenimento degli impegni (vincolo di destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo; vincolo di permanenza minimo in agricoltura per l’insediamento), da effettuare dopo il saldo.

1.C) Controlli per i quali sono state già adottate delle disposizioni

Le procedure adottate dalla Regione Piemonte prevedono che vengano effettuati da parte delle Province, per il 100% delle domande presentate ai sensi delle Misure A, B e P:

* i controlli amministrativi in fase istruttoria sulla completezza e regolarità della pratica (con compilazione di apposita check-list);

* i controlli sulla realizzazione fisica dell’intervento / insediamento (prima del pagamento sia dei saldi che degli acconti ad avanzamento lavori)

* per le Misure A e B il controllo del possesso della necessaria professionalità (presunta in caso di anzianità lavorativa almeno triennale o di titolo di studio o altrimenti accertata con apposito esame); per la Misura P la normativa comunitaria non richiede tale controllo.

Per quanto riguarda tali controlli si ritiene che le procedure già adottate dalla Regione Piemonte siano rispondenti alle prescrizioni comunitarie e non sia quindi necessario adottare nuove disposizioni.

1.D) Controlli per i quali è necessaria l’adozione di nuove disposizioni

Rimangono pertanto da definire:

* Per le Misure A e B le modalità di effettuazione dei “controlli in loco” relativi all’accertamento del possesso dei requisiti in materia di redditività aziendale ed in materia ambientale e dell’igiene e benessere animale. Per la Misura P la normativa comunitaria non richiede tale controllo.

* Per le Misure A, B e P le modalità di effettuazione dei “controlli in loco” relativi al mantenimento dopo il saldo dell’aiuto / sostegno degli impegni assunti dal beneficiario.

Per l’effettuazione di tali “controlli in loco” le disposizioni contenute nei Regolamenti CE, le indicazioni nei documenti nazionali e comunitari sopra citati (Manuale delle Procedure AGEA e Documento comunitario di orientamenti in materia di controlli) e le indicazioni emerse dagli approfondimenti effettuati (tra cui il seminario di studio organizzato dalla Regione Piemonte, tenutosi in data 12 e 13 marzo 2002, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell’AGEA), si possono brevemente sintetizzare come segue:

* Per i “controlli in loco” in materia di redditività aziendale ed in materia ambientale e dell’igiene e benessere animale, la percentuale minima da soddisfare è del 5% annuo delle pratiche ammesse al finanziamento .

* Oggetto del controllo è l’ azienda agricola nella sua globalità e non solamente gli interventi per la realizzazione dei quali l’azienda ha chiesto la concessione del contributo; ad esempio in riferimento ad una azienda zootecnica deve essere verificato il rispetto dei requisiti minimi in materia di igiene e benessere degli animali anche qualora l’azienda abbia chiesto la concessione del sostegno per la realizzazione di interventi non legati all’allevamento del bestiame.

* I “controlli in loco” non possono essere estemporanei, ma devono essere formalmente previsti in modo sistematico.

* I controlli non possono essere eseguiti in modo implicito, cioè non è sufficiente il fatto che siano stati eseguiti dei sopralluoghi istruttori in azienda per considerare eseguiti i “controlli in loco”, che devono invece essere eseguiti procedendo preliminarmente ad una apposita estrazione del campione (regolarmente verbalizzata) sull’universo dei beneficiari da controllare; deve essere regolarmente verbalizzata anche l’esecuzione del controllo ed il relativo esito.

All’estrazione del campione si può procedere anche attraverso una procedura informatizzata; l’estrazione del campione deve comunque essere effettuata sia tenendo conto di criteri di pura casualità che di criteri derivanti da analisi dei rischi delle varie categorie di pratiche; in fase iniziale è accettabile procedere in base alla pura casualità, in attesa che l’esito dei controlli dia indicazioni sul grado di rischio delle varie categorie di pratiche.

* L’esecutore dei controlli non può essere il funzionario istruttore; può essere invece l’esecutore dell’accertamento finale (il cosiddetto “collaudatore”), per cui è possibile far coincidere l’esecuzione dei controlli con quella dell’accertamento finale (cosiddetto “collaudo”).

* L’esecuzione dei “controlli in loco” presenta obiettive difficoltà, sia per quanto riguarda i controlli sul possesso dei requisiti in materia di redditività (alcune voci del bilancio aziendale semplificato non hanno alcun riscontro documentale e possono essere solamente stimate) sia per quanto riguarda i controlli in materia di ambiente, igiene e benessere animale (per la verifica dei quali gli Uffici istruttori non hanno le competenze di legge, che fanno capo ad altri Enti).

E’ però sufficiente che tali controlli siano eseguiti ad impressione visiva e stima diretta dell’esecutore, procedendo al rilievo degli elementi visivamente ed immediatamente riscontrabili e procedendo in caso di dubbio alla effettuazione di indagini più approfondite, eventualmente anche con l’attivazione di altri Enti, dotati di competenze di legge in materia.

Il controllo, seppure eseguito ad impressione visiva e stima diretta, deve essere comunque assistito e guidato da apposita check-list o verbale a compilazione guidata.

* I “controlli in loco” sul possesso dei requisiti, da eseguire per adempiere agli obblighi posti dalla norma comunitaria, sono cosa diversa dai controlli (per i quali la Regione non ha competenza a dare indicazioni) che ai sensi della normativa italiana devono essere eseguiti sui documenti che gli Uffici ricevono in forma di “autocertificazione” o di “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”.

Entrambi i tipi di controllo possono comunque essere eseguiti in concomitanza sugli stessi beneficiari.

Tenendo conto di tali indicazioni, la Regione Piemonte adotta le presenti linee guida per l’effettuazioni dei “controlli in loco” citati, linee guida che potranno essere integrate e modificate in base alla evoluzione della gestione del Piano di Sviluppo Rurale ed alla evoluzione delle disposizioni di livello superiore.

Poichè il possesso dei requisiti in materia di redditività aziendale ed in materia ambientale e dell’igiene e benessere animale è condizione preliminare per poter accedere all’aiuto / sostegno, il controllo relativo deve essere effettuato prima del pagamento e rientra quindi nella fase istruttoria della domanda di aiuto / sostegno.

L’effettuazione dei controlli citati prima dell’inserimento dei beneficiari in elenco di pagamento è quindi competenza e responsabilità delle Province.

2) Linee guida per l’effettuazione dei controlli da parte delle Province

2.A) controlli sul possesso dei requisiti in materia di redditività ed in materia di ambiente, igiene e benessere animale (solo per le Misure A e B).

Si ritiene opportuno procedere nel seguente modo:

* La procedura di “controllo in loco” a campione potrà essere espletata secondo una delle due seguenti modalità:

a) estrazione del campione da controllare sull’universo costituito dalle pratiche pronte per il pagamento;

b) effettuazione dei controlli sulle pratiche comprese nel campione;

c) invio alla Regione dell’elenco di pagamento comprensivo delle pratiche non estratte e delle pratiche estratte e controllate con esito positivo;

oppure, per evitare tempi morti ed interruzioni di attività, analogamente a quanto fatto per le misure agroambientali:

a) estrazione del campione da controllare sull’universo costituito dalle pratiche pronte per il pagamento;

b) invio alla Regione dell’elenco di pagamento comprensivo delle pratiche non estratte;

c) effettuazione dei controlli sulle pratiche comprese nel campione;

d) inserimento delle pratiche controllate con esito positivo in un successivo elenco di pagamento da inviare alla Regione.

* Il numero dei “controlli in loco” da eseguire in un anno è pari al minimo al 5% delle pratiche “ammesse a finanziamento / pagamento ” nell’anno. Le Province possono adottare percentuali superiori.

Tenuto conto che i controlli devono essere eseguiti solo su beneficiari che abbiano dato effettivamente inizio alla realizzazione dell’intervento, la fase di “ammissione al finanziamento / pagamento” non coincide con l’approvazione della domanda (che inoltre di per se non garantisce l’effettiva erogazione del pagamento, che è subordinato alla effettiva e completa realizzazione dell’intervento / insediamento) ma coincide con la fase in cui, accertata la realizzazione (totale o parziale) di un intervento o l’avvenuto insediamento, il beneficiario (su richiesta avanzata dal medesimo) viene inserito in elenco di pagamento.

L’ universo dei beneficiari su cui estrarre il campione è quindi rappresentato dai beneficiari che nel corso dell’anno hanno presentato una richiesta di pagamento a saldo o ad acconto su stato di avanzamento lavori.

Tenendo conto che il numero delle “ammissioni al finanziamento / pagamento” emesse in un anno solare non è noto con precisione fino alla conclusione dell’anno, è opportuno procedere a cadenza periodica (ad es. mensilmente o bimestralmente) alla rilevazione del numero dei controlli da eseguire ed alla estrazione del campione.

In ogni momento dell’anno il numero di controlli da eseguire sarà pari al differenziale tra il numero progressivo delle richieste di pagamento a saldo o ad acconto su stato di avanzamento lavori pervenute fino a quel momento (moltiplicato per la percentuale dal campione) ed il progressivo dei controlli già eseguiti.

* Sono escluse dal campione le pratiche che hanno un pagamento a titolo di anticipo su fidejussione in quanto tale pagamento può essere richiesto da beneficiario in concomitanza con l’ inizio della realizzazione dell’intervento e l’ammontare della erogazione non è in rapporto con la parte di intervento già realizzata.

* L’estrazione del campione potrà essere effettuata in modo automatico avvalendosi della apposita funzione inserita nella procedura informatizzata di gestione delle pratiche predisposta dal CSI Piemonte; a tale scopo è necessario individuare in modo univoco per tutte le Province le modalità di gestione della fase “richiesta di pagamento”, caricando tale fase nel momento in cui perviene la richiesta di pagamento da parte del beneficiario e non quando la stessa viene approvata con l’inserimento in elenco di pagamento.

* E’ ammissibile anche l’estrazione manuale del campione da controllare, purchè debitamente verbalizzata.

* Poichè le pratiche hanno normalmente più pagamenti in acconto e saldo, vi è la possibilità che un beneficiario già estratto e controllato venga nuovamente estratto in un successivo campione; in tale caso il beneficiario già controllato dovrà essere sostituito sorteggiandone un altro, visto che i controlli in fase precedente al pagamento si riferiscono a requisiti che debbono essere preposseduti e che quindi è superfluo ricontrollare quando già verificati una volta.

* I verbali relativi alla estrazione di campioni di beneficiari da controllare saranno conservati dalle Province; i verbali dei controlli effettuati sui singoli beneficiari saranno conservati nelle pratiche.

* L’effettuazione del “controllo in loco” (cioè nella azienda agricola del beneficiario estratto) da parte del funzionario o dei funzionari provinciali consiste nella verifica visiva ad impressione e stima diretta del possesso dei citati requisiti minimi, e nella compilazione, da parte degli stessi autori del controllo, dell’ apposito verbale a compilazione guidata concordato dalla Regione con le Province, composto di una parte generale e da una parte specifica di Misura.

Qualora il funzionario o i funzionari provinciali autori del “controllo in loco” ricavino dal controllo stesso l’impressione del mancato possesso da parte dell’azienda agricola dei requisiti minimi prescritti, con la compilazione del verbale richiederanno al Dirigente responsabile del Settore / Servizio di disporre l’effettuazione di un accertamento più approfondito. Il Dirigente disporrà il tipo di accertamento approfondito ritenuto necessario, interno (cioè effettuato dallo stesso Settore / Servizio) od esterno, cioè con l’attivazione di altro Ente dotato di competenze di legge specifiche in materia.

* Della visita di controllo in azienda può essere dato un limitato preavviso al beneficiario.

* I requisiti minimi di cui trattasi devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda, tranne nel caso di domande presentate da giovani insediati da meno di tre anni, nel quale caso il possesso dei requisiti minimi dovrà essere conseguito al massimo entro tre anni dalla data dell’insediamento.

In tali casi, qualora il controllo a campione venga effettuato prima della scadenza del periodo massimo di tre anni dalla data dell’insediamento, l’accertamento può essere “di prospettiva”, cioè può consistere nella verifica che l’azienda abbia le potenzialità per conseguire i requisiti minimi stessi entro la scadenza del periodo di tre anni dalla data dell’insediamento.

2.B) controlli sul mantenimento successivamente al saldo dell’aiuto / sostegno da parte delle aziende agricole beneficiarie degli impegni assunti (Misure A, B e P).

Ogni anno le Province dovranno procedere all’estrazione di un campione dell’ 1% di tutte le pratiche già saldate e che si trovino nel periodo di vincolo di destinazione per gli investimenti finanziati o di vincolo allo svolgimento dell’attività agricola per gli insediamenti che hanno avuto il premio relativo, e procedere al controllo in azienda per verificare che il beneficiario abbia mantenuto gli impegni assuntisi. I verbali relativi all’effettuazione di tali controlli sul mantenimento degli impegni dovranno essere tenuti agli atti dalle Province stesse.

Per l’effettuazione di detto controllo non sono attualmente previsti ne una procedura informatica per l’estrazione di campione ne un modello di verbale, che può essere pertanto redatto in forma libera.

3) Provvedimenti da adottare in caso di esito negativo dei controlli

i provvedimenti che devono essere adottati in caso di esito negativo dei controlli sono già disciplinati dalle disposizioni vigenti:

* L’incompletezza della pratica (intendendo con il termine “pratica” sia la domanda iniziale di sostegno/contributo o premio di insediamento sia la documentazione successivamente richiesta dall’Ufficio ) e la presenza di irregolarità amministrative nella pratica stessa, qualora non sanabili o non sanate dal richiedente su richiesta dell’Ufficio, comportano il decadimento dal benefico richiesto. La domanda deve essere respinta con provvedimento motivato.

* L’accertamento della mancata realizzazione dell’intervento/insediamento nei termini concessi (con eventuali proroghe) comporta il decadimento dal beneficio richiesto. La domanda deve essere respinta con provvedimento motivato e, ricorrendone il caso, deve essere disposta la restituzione di eventuali anticipi e/o acconti già erogati al beneficiario.

* L’accertamento del mancato possesso dei requisiti che danno diritto ad accedere all’aiuto / sostegno (professionalità, redditività aziendale, rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale e del benessere animale) comporta il decadimento dal benefico richiesto. La domanda deve essere respinta con provvedimento motivato e, ricorrendone il caso, deve essere disposta le restituzione di eventuali anticipi e/o acconti già erogati al beneficiario.

* L’accertamento del mancato mantenimento (successivamente alla erogazione del saldo del sostegno/contributo o premio di insediamento) degli impegni assunti (vincolo di destinazione delle opere e degli acquisti ammessi a contributo; vincolo di permanenza minimo in agricoltura per l’insediamento) comporta il decadimento totale o parziale dal benefico richiesto. Il sostegno/contributo o premio di insediamento concessi devono essere revocati totalmente o parzialmente (secondo quanto previsto dalle Istruzioni per l’applicazione delle Misure A, B e P) e conseguentemente deve essere disposta le restituzione totale o parziale di quanto erogato al beneficiario.

Sono in ogni caso fate salve più gravi conseguenze civili o penali ricorrendone il caso in base alle normative nazionali in materia di false dichiarazioni.