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Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2002

CONCORSI

Consiglio Regionale del Piemonte

Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio relativa ad attivita’ di studio e ricerca finalizzata alla creazione di una banca dati in materia di comunicazione ed informazione, all’aggiornamento del sito internet del comitato regionale per le comunicazioni, oltre che all’analisi degli aspetti sociali della comunicazione

Art. 1

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni bandisce un concorso destinato a studenti, in possesso di diploma di scuola media superiore o di altro titolo straniero equipollente, ove esistano condizioni di reciprocità, iscritti alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Torino, per il conferimento di una borsa di studio relativa ad attività di studio e di ricerca finalizzata alla creazione di una banca dati in materia di comunicazione ed informazione, all’aggiornamento del sito Internet del Comitato Regionale per le Comunicazioni, oltre che all’analisi degli aspetti sociali della comunicazione.

Art. 2

Il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- conoscenza del linguaggio HTML;

- capacità di creazione e gestione di database;

- capacità di manipolazione dei principali formati grafici;

- avere sostenuto almeno 2/3 degli esami tra quelli previsti dal corso di laurea;

- disponibilità immediata;

Art. 3

Lo studio è finalizzato a:

1. Ricerca ed analisi comparata delle normative in materia: regionale, italiana, sovranazionale ed interna ai principali Paesi europei;

2. Collaborazione all’implementazione banca dati sito internet;

3. Analisi e valutazione degli aspetti sociali della comunicazione;

4. Analisi dei rapporti emittenti - utenza;

5. Valutazioni ed elaborazioni conclusive.

Art. 4

La borsa di studio è assegnata tramite selezione pubblica mediante valutazione del curriculum vitae e universitario del candidato da presentarsi al momento della domanda, inteso ad accertare l’idoneità del candidato all’attività di studio e di ricerca.

La Commissione stila ed approva una graduatoria tra i candidati giudicati idonei.

Art. 5

La commissione è così composta:

Il Presidente del CORECOM - in qualità di Presidente della Commissione;

Il Responsabile della Direzione Comunicazione istituzionale dell’Assemblea Regionale;

Il Prof. Carlo Marletti - membro del CORECOM - Ordinario c/o l’Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche;

In qualità di segretario verbalizzante un funzionario dello staff della Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea Regionale.

Art. 6

Le domande di partecipazione, indirizzate al Comitato Regionale per le Comunicazioni, e redatte in carta semplice, devono essere presentate presso la segreteria della Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea Regionale - Via Alfieri, 15 -10121 Torino,

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 20 AGOSTO 2002

Per le domande inviate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori dal suddetto termine e/o che risultino incomplete rispetto ai dati richiesti e alla documentazione prevista.

Nella domanda il candidato deve dichiarare a pena di esclusione, anteponendo alla dichiarazione la frase “consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000":

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) luogo di residenza;

d) il domicilio che elegge ai fini del concorso e il recapito telefonico;

e) il numero di codice fiscale;

f) il titolo di studio posseduto;

g) l’iscrizione all’Università con indicazione del numero di matricola e dell’anno di iscrizione;

h) il possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del bando.

Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae e universitario.

La domanda deve inoltre contenere l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali per la raccolta ed il trattamento economico ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675.

Art. 7

In caso di rinuncia dei vincitori o di interruzione del godimento della borsa, entro i primi tre mesi del periodo di fruizione della borsa, si procede alla chiamata degli idonei in ordine di graduatoria.

Art. 8

Il borsista fa riferimento al responsabile della struttura, al quale è inoltre affidato il controllo circa il corretto svolgimento dell’attività del borsista stesso.

Al termine del periodo di fruizione della borsa l’assegnatario è tenuto a presentare al Comitato Regionale per le Comunicazioni una relazione dettagliata sull’attività svolta.

I risultati dello studio e l’elaborazione dei dati effettuati dal borsista sono di esclusiva proprietà del CORECOM e del Consiglio Regionale.

Art. 9

Il borsista può accedere alle strutture dell’Ente promotore della borsa di studio per motivi di ricerca.

Lo stesso borsista è tenuto ad uniformarsi al regolamento e alle norme di sicurezza in vigore nelle strutture medesime.

Art. 10

L’importo della borsa di studio è di Euro 7.000,00 o.f.c. le modalità di erogazione della somma indicata nel presente articolo sono strettamente collegate alle norme di finanza pubblica in vigore al momento dei previsti versamenti.

Le borsa di studio sarà erogata in tre rate:

* 1/3 alla scadenza di tre mesi dalla data di attivazione previa attestazione scritta del responsabile della struttura della realizzazione dei primi due stadi della ricerca definita all’art.3 ;

* 1/3 alla scadenza di sei mesi dalla data di attivazione previa attestazione scritta del responsabile della struttura della realizzazione della terza fase della ricerca definita all’art. 3;

* 1/3 ad avvenuta presentazione di una relazione dettagliata sull’attività svolta da parte del borsista e previa presentazione dell’attestazione scritta da parte del responsabile della struttura del regolare svolgimento della ricerca definita all’art. 3.

La relazione scientifica del borsista sull’attività svolta dovrà essere presentata al termine dei nove mesi dalla data di inizio della presente ricerca.

Detto periodo potrà essere prorogato - su motivata richiesta dell’assegnatario - dal responsabile della struttura che indicherà il nuovo termine di scadenza.

Art. 11

Il godimento della borsa non costituisce rapporto di lavoro subordinato. La borsa non dà luogo e trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici.

Art. 12

L’inosservanza delle norme di cui al presente bando, comporta l’immediata decadenza dal godimento della borsa per il periodo di tempo residuo ed esclude il beneficiario della possibilità di fruire in futuro del medesimo tipo di borsa di studio.

Art. 13

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento alla normativa vigente in materia di borse di studio.

Torino, 17 luglio 2002

Il Presidente del Comitato Regionale
per le Comunicazioni
Pierumberto Ferrero

Il Responsabile della Direzione Comunicazione
Istituzionale dell’Assemblea Regionale
Luciano Conterno

La Determinazione Dirigenziale Codice D4  del  18 luglio 2002, n. 437 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 agosto 2002 - parte I e II (ndr)