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Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Avviso per concessione di derivazione d’acqua dal Fiume Po con presa nei Comuni di Moncalieri, La Loggia e Carignano in misura di moduli massimi 0,10 (10 l/s)

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/33 sulle Acque pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 316 - 154793 del 9/7/2002:

Il Dirigente del servizio gestione risorse idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla comunione di utenti rappresentata dalla Sig.ra Ponzio Caterina la concessione di derivazione d’acqua dal Fiume Po con presa nei Comuni di Moncalieri, La Loggia e Carignano in misura di moduli massimi 0,10 (10 l/s) per irrigare Ha 17.92.01 dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione e il disciplinare suppletivo relativi alla derivazione in oggetto conservati agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 28.4.2000:

“(omissis)

Art. 6

Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare
la derivazione

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve:

a) lasciare defluire liberamente a valle del punto di presa la portata istantanea minima di (D.M.V.) di 16242 l/sec. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qual volta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato. E’ facoltà delle autorità competenti eseguire idonei controlli e nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione;

b) dotare la pompa utilizzata per l’attingimento di idoneo strumento di misura delle portate appositamente tarato;

c) rispettare le condizioni di divieto di formazione, di accessi permanenti all’alveo, di divieto di taglio della vegetazione e sradicamento di ceppaie sulla sponda, di deposito di materiali nell’alveo o in prossimità dello stesso modificando l’altimetria dei luoghi e le sponde nonchè la costruzione di opere fisse di ogni genere. La durata delle presenti disposizioni rispetta il termine di scadenza della concessione, ed esse sono immutabili per tutta la durata della concessione, salvo disposizioni diverse emanate con leggi e/o provvedimenti tendenti al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualità. L’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennità da parte della pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)