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Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio gestione risorse idriche

Avviso per concessione di derivazione d’acqua dal Fiume Dora Riparia con presa in Comune di Alpignano ad uso industriale

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 313 - 154721 del 9/7/2002:

Il Dirigente del servizio gestione risorse idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Soc. Calcestruzzi Valle Susa S.p.A. la concessione di derivazione d’acqua dal Fiume Dora Riparia con presa in Comune di Alpignano ad uso industriale, in misura di moduli medi 0.0579 (5.79 l/s);

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 27.3.2002:

“(omissis)

Art. 7

Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Art. 8

Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74/45166 del 26.4.1995, il concessionario deve:

lasciare defluire liberamente a valle dell’opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, le portate istantanea minime (D.M.V.) di seguito elencate:

fino al 31.12.2004 2635.9 l/s;

dal 1.1.2005 3514.5 l/s

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

Art. 11

Durata, modalità di integrazione

La durata delle disposizioni contenute nel presente disciplinare rispetta il termine di scadenza della concessione.

Le disposizioni di cui al precedente art. 8 sono immutabili per tutta la durata della concessione, salvo disposizioni diverse emanate con leggi e/o con provvedimenti tendenti al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Titolo II del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.

L’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque| di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)