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Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Decreto n. 2/2002 - Determinazione indennità provvisoria in favore degli aventi diritto, per l’espropriazione delle aree occorrenti per l’attuazione del lotto B del P.E.E.P. nell’ambito del D.U.1 - IS.30 -31 - S.U.E. 32 - aree R10 - V5 - P8 - P9 - P10 - P11 del vigente P.R.G.C.

Il Responsabile 3° Settore Territorio Ambiente

(omissis)

decreta

Articolo 1

- Sono richiamati tutti i provvedimenti citati nelle premesse, e in particolare la deliberazione di G.C. n. 97 del 28.6.2002, con la quale questa civica Amministrazione provvedeva a controdedurre alla osservazioni pervenute in seguito all’instaurazione del procedimento espropriativi e la Determinazione n. 247 del 5.7.2002 con la quale, si è provveduto alla determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione in favore dei proprietari aventi diritto, in riferimento alle aree effettivamente da espropriare.

Articolo 2

- Si prende atto che, in seguito all’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/91 e s.m.i. e comunicato agli espropriandi nelle forme di legge, è pervenuta n. 1 (una) osservazione a nome dei Sig.ri Barbieri Anna Maria e Durando Marco cui si controdeduce nel modo riportato nelle premesse.

- Si ritengono insussistenti le osservazioni di cui ai punti 1. e 4. per le motivazioni riportate in premessa;

- Si respinge l’osservazione di cui al punto 2. per le motivazioni riportate in premessa;

- Si accoglie l’osservazione di cui al punto 3. per quanto previsto dalla legislazione vigente pur rilevando che in seguito al bando per l’assegnazione dei lotti fondiari non risulta che la scrivente abbia presentato domanda di assegnazione, come si evince dalla determinazione n. 167/02 del 16.5.2002, inerente l’approvazione del verbale per l’assegnazione provvisoria del lotto “B” del piano particolareggiato in argomento;

Articolo 3

- Le indennità provvisorie da corrispondere da parte del Comune di Borgaro Torinese, in favore dei proprietari avente diritto, per l’effettiva espropriazione di aree occorrenti per l’attuazione del lotto B del P.E.E.P. in argomento, sono determinate, ai sensi dell’articolo 11 della legge 22.10.1971 n. 865 e della legge 5 bis della legge 8.8.1992 n. 359, con riferimento alla succitata deliberazione di C.C. n. 5 del 31.1.2002 all’oggetto: “Aree da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie - Determinazione prezzi di cessione - Anno 2002", con esclusione di maggiorazioni, conguagli o rimborsi di sorta, come segue:

1) Foglio n. 4 mappale 35 parte di circa mq. 1383,69

Immobili di proprietà intestati a Barbieri Anna Maria e Durando Marco incolonnati alla Partita Catastale 1653;

Indennità di esproprio euro/mq. 30,99:

(mq. 1383,69 x (euro/mq. 30,99) = euro 42.880,55

Importo ridotto del 40% di cui all’art. 5 bis

legge n. 359/1992 euro 25.728,33

2) Foglio n. 4 mappale 39 parte di circa mq. 71,27

Immobile di proprietà intestati a all’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero incolonnato alla Partita Catastale 1653;

(mq. 71,27 x (euro/mq. 30,99)= euro 2.208,66)

Importo ridotto del 40% di cui all’art. 5 bis

legge n. 359/1992 euro 1.325,20

Oltre I.V.A. in misura di legge

Tutti i suddetti immobili sono rappresentati nell’allegata planimetria che forma parte integrale del presente provvedimento.

Articolo 4

- In ogni fase del procedimento espropriativo i Soggetti espropriandi potranno convenire la cessione volontaria dei beni.

In tal caso non si applica la riduzione del 40 per cento, riferita agli importi, come determinati al precedente articolo. La spesa complessiva trova già imputazione agli specifici Capitoli del Bilancio Comunale.

Articolo 5

- Le suddette indennità dovranno essere riconsiderate ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, qualora ne sussistano i presupposti.

Inoltre, per le indennità specificate al precedente punto 1) troverà applicazione la ritenuta prevista dalla legge 31.12.1991 n. 413.

Articolo 6

- Si prende atto della assenza di osservazioni, a seguito del deposito del Piano di espropriazione, ai sensi dell’articolo 10 della legge 22.10.1971 n. 865.

Si richiama l’art. 9 della L. 18.4.1962 n. 167 per quanto attiene la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere relative ai P.E.E.P..

Articolo 7

- Il presente decreto sarà notificato a cura del Responsabile del 3° Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Borgaro Torinese agli eventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Articolo 8

- I Proprietari espropriandi, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente decreto, potranno far pervenire al Comune di Borgaro Torinese, dichiarazione di accettazione delle indennità determinate e di cessione volontaria degli immobili. In caso di silenzio le medesime indennità si intendono rifiutate e di conseguenza da versarsi alla Cassa Depositi e Prestiti.

Articolo 9

- Estratto del presente Decreto, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e comunicato alla Regione.

Articolo 10

- Avverso il medesimo presente Decreto, gli interessati potranno presentare eventuale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla notificazione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7.8.1990 n. 241, il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell’Arch. Antonella Barretta - Responsabile del 3° Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Borgaro Torinese, Piazza Vittorio Veneto n. 12.

Il presente decreto viene redatto in n. 5 originali.

Borgaro Torinese, 22 luglio 2002

Il Responsabile 3° Settore Territorio ed Ambiente
Antonella Barretta