Bollettino Ufficiale n. 31 del 1 / 08 / 2002
ANNUNCI LEGALI
Comunita Montana Alto Canavese - Cuorgne (Torino)
Statuto
Indice
Titolo I
FONTI NORMATIVE E FINALITA
Art. 1 - Costituzione della Comunità Montana
Art. 2 - Fonti giuridiche e normative
Art. 3 - Finalità della Comunità Montana
Art. 4 - Gestione in forma associata di funzioni comunali
Art. 5 - Attribuzioni e finalità
Art. 6 - Metodi e strumenti di azione
Art. 7 - Sede, stemma e gonfalone
Art. 8 - Albo delle Pubblicazioni
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DELLA COMUNITA MONTANA
Art. 9 - Organi
Capo I
IL CONSIGLIO/ORGANO RAPPRESENTATIVO
Art. 10 - Composizione
Art. 11 - Competenze
Art. 12 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 13 - Incompatibilità a svolgere la funzione di Consigliere della Comunità Montana - Causa di decadenza
Art. 14 - Gruppi consiliari
Art. 15 - Commissioni consiliari
Art. 16 - Convocazione del Consiglio
Art. 17 - Votazioni
Art. 18 - Deliberazioni
Art. 19 - Designazione di rappresentanti
Art. 20 - Strumenti di indirizzo e controllo
Capo II
LA GIUNTA
Art. 21 - Composizione, elezione e cessazione
Art. 22 - Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione
Art. 23 - Competenza
Art. 24 - Funzionamento della Giunta
Capo III
IL PRESIDENTE
Art. 25 - Competenza
Art. 26 - Vice Presidente ed Assessore anziano
Art. 27 - Deleghe del Presidente
Art. 28 - Status degli Amministratori
Titolo III
UFFICI E PERSONALE
Art. 29 - Principi strutturali ed organizzativi
Art. 30 - Organizzazione degli uffici e del personale
Art. 31- Regolamento sullandamento generale degli uffici e dei servizi
Art. 32 - Regolamento e dotazione organica
Art. 33 - Responsabili degli uffici e dei servizi di Area - Funzioni
Art. 34 - Collaborazioni esterne
Art. 35 - Ufficio di Statistica
Art. 36 - Direttore
Titolo IV
RESPONSABILITA
Art. 37 - Responsabilità verso la Comunità Montana e verso terzi
Art. 38 - Tutela dei propri diritti
Titolo V
METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DEI FINI ISTITUZIONALI
Art. 39 - Principi generali
Art. 40 - Procedimenti amministrativi
Art. 41 - Il Piano pluriennale di sviluppo socio economico
Art. 42 - Programmi annuali operativi
Art. 43 - Progetti speciali integrati
Art. 44 - I piani di settore e di servizi
Art. 45 - Forme di gestione
Art. 46 - Aziende speciali e Consorzi
Art. 47 - Istituzioni
Art. 48 - Concessione a terzi
Art. 49 - Partecipazione ad Enti di diritto privato
Art. 50 - Indirizzo e controllo della Comunità Montana
Titolo VI
COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI
Art. 51 - Finalità, principi e strumenti
Art. 52 - Rapporti con i Comuni ed altri Enti pubblici
Art. 53 - Adesioni ad Enti ed Associazioni
Titolo VII
CONTROLLI FINANZIARI, ATTIVITA
CONTRATTUALI, SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 54 - Nomina, durata in carica e cessazione del Revisore dei Conti
Art. 55 - Competenza del Revisore dei Conti
Art. 56 - Ineleggibilità del Revisore dei Conti
Art. 57 - Responsabilità e compenso
Art. 58 - I contratti
Art. 59 - Servizio tesoreria
Art. 60 - Inventario
Titolo VIII
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI
CITTADINI
Art. 61 - Strumenti
Art. 62 - Informazione
Art. 63 - Accesso
Art. 64 - Rapporti economici con i privati
Art. 65 - Associazioni
Art. 66 - Consulte
Art. 67 - Istanze
Art. 68 - Petizioni
Art. 69 - Consultazione della popolazione
Art. 70 - Referendum
Art. 71 - Il Difensore Civico
Titolo IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 72 - Interpretazione dello Statuto
Art. 73 - Adozione e revisione dello Statuto
Art. 74 - Entrata in vigore dello Statuto
Art. 75 - Regolamenti di attuazione
TITOLO I
FONTI NORMATIVE E FINALITA
Art. 1
Costituzione della Comunità Montana
1. Fra i Comuni di Canischio, Cuorgne, Forno, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, San Colombano Belmonte, Valperga ai sensi dellart. 27 del D. Leg. 267/2000 è costituita la Comunità Montana Alto Canavese con sede in Cuorgne.
Art. 2
Fonti giuridiche e normative
1. Ai sensi dellart. 27 del D. Leg 267/2000 la Comunità Montana è una unione di comuni montani e parzialmente montani; Ente Locale con autonomia statutaria nellambito dei principi fissati dalle leggi. Per leggi si intendono tutti gli atti aventi forza di legge emanati da qualsiasi organo fornito di potere legislativo, sia italiano sia, ove ammesso, internazionale.
Art. 3
Finalità della Comunità Montana
1. Nellambito delle generali competenze fissate dalla legge, tra cui la valorizzazione delle zone montane, lesercizio di funzioni proprie e conferite, lesercizio associato delle funzioni comunali, la Comunità Montana Alto Canavese in particolare si propone i seguenti fini:
a) predisporre ed aggiornare, con forme di concreta partecipazione, il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale della zona, al fine di concorrere alla realizzazione di una politica di riequilibrio economico e sociale tra le zone ed il resto del territorio provinciale e regionale;
b) predisporre, coordinare ed attuare i programmi di intervento intesi a dotare il territorio, con lesecuzione di opere pubbliche e di bonifica, delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo;
c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi e supporti tecnici e nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica pubblica e privata idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale, tenendo conto delle compatibilità ecologiche, geologiche ed ambientali;
d) fornire alle popolazioni che ancora effettivamente vivono ed operano nelle zone rurali montane, alle quali si riconosce il servizio da esse svolto di presidio e di manutenzione del territorio con conseguente salvaguardia degli equilibri ecologici della montagna, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dallambiente e dallisolamento al fine di favorire la permanenza di queste popolazioni sul territorio e di evitare, per quanto possibile, i fenomeni di disgregazione sociale ed economica spesso conseguenti allo spopolamento;
e) concorrere, dintesa con i comuni membri e gli altri enti competenti in materia, alla formazione di strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore idonei a favorire larmonizzazione degli interventi più significativi a livello sovracomunale e finalizzati al risparmio dei terreni a vocazione agricola o forestale e alla salvaguardia di quelli sottoposti a particolari vincoli territoriali e ambientali, mediante una sistematica politica di recupero e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e del territorio comunque già compromesso;
f) promuovere, nellambito delle proprie competenze e dintesa con i comuni membri e gli altri enti operanti nel settore, ogni utile azione per la tutela della salute, per la realizzazione della pari opportunità uomo-donna e per attenuare le cause di disagio sociale;
g) favorire lelevazione culturale e professionale della popolazione anche attraverso una adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;
h) promuovere, attuare e partecipare ad ogni iniziativa atta a valorizzare ed a tutelare il patrimonio di cultura, di lingua e di tradizione, di usi e di consuetudini locali proprie delle popolazioni della Comunità, nellapplicazione concreta dellart. 6 della Costituzione Repubblicana, degli articoli 5 e 7 dello Statuto Regionale;
i) promuovere, incentivare, sostenere e sviluppare le attività e le iniziative a carattere sportivo e turistico con particolare riferimento agli sport invernali e al turismo ecocompatibile.
j) riconoscere che tutti gli uomini hanno diritto di insediarsi dove più lo ritengono opportuno per garantire a se stessi e alle loro famiglie di poter vivere in condizioni di sicurezza e di dignità economica e sociale. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia, la Comunità Montana collabora con i comuni, con gli altri enti e le associazioni del volontariato affinché le persone che legittimamente si insediano sul territorio comunitario siano messe in condizioni di usufruire dei medesimi servizi e diritti riconosciuti alla popolazione autoctona, ivi compreso il diritto al rispetto della loro identità culturale e religiosa;
k) promuovere, con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ogni utile forma di collaborazione con le altre Comunità Montane interessate a risolvere insieme problemi di comune interesse e inoltre, riconoscendo il crescente ruolo delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico-sociale e per la protezione dellambiente montano, favorire ogni utile forma di intesa, anche con gli organismi pubblici e privati di altri Stati, per meglio utilizzare o far utilizzare dai singoli operatori economici o loro organizzazioni operanti allinterno del territorio montano, le opportunità messe a disposizione dalla Unione Europea per tali fini.
Art. 4
Gestione in forma associata di funzioni comunali
1. La Comunità Montana riconosce il Comune come primo ente territoriale storicamente e concretamente più vicino ai cittadini , più adeguato a comprendere e recepire le istanze fondamentali della popolazione.
2. La Comunità Montana, per un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, favorisce lintroduzione di modalità organizzative e tecniche gestionali atte a garantire livelli qualitativi e quantitativi di servizi omogenei in tutti i comuni membri. Per consentire questo risultato, la Comunità Montana, dintesa con gli enti interessati, identifica nel proprio ambito territoriale il modello ideale di riferimento per la programmazione dei servizi, sia di quelli gestiti a livello comunitario, nelle forme previste da questo Statuto, sia di quelli erogati a livello comunale o intercomunale.
Art. 5
Attribuzioni e finalità
1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi, nonché quelle ad essa conferite dalla Regione, dalla Provincia, dai comuni appartenenti e da tutti gli altri enti ed organismi contemplati dalle leggi. Essa, attraverso lattuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue larmonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, dintesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita.
2. La Comunità Montana gestisce, dintesa con i comuni membri, gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea e dalle leggi vigenti.
3. Lesercizio delle funzioni e la gestione degli interventi di cui ai commi precedenti sono rivolti, attraverso piani e programmi, al perseguimento delle seguenti finalità:
a) il miglioramento e larmonico riequilibrio delle condizioni di esistenza della popolazione attraverso lerogazione di servizi, la predisposizione di infrastrutture, la realizzazione di interventi anche di sostegno alliniziativa economica e sociale, pubblica e privata e tutte le iniziative tese alla diffusione della cultura, alla tensione per la ricerca, il libero confronto di idee e progetti fino ad iniziative non ripetitive di formazione idonee a favorire il miglioramento stesso anche tramite corsi di formazione professionale;
b) la difesa del suolo e dellambiente;
c) il rafforzamento della propria autonomia ed influenza in tutte le sedi rilevanti, sociali ed istituzionali, anche a livello internazionale;
d) il potenziamento delle proprie funzioni sotto i profili dellefficacia e dellefficienza;
e) la promozione dellesercizio associato delle funzioni comunali;
f) la tutela e la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico della Comunità Montana;
g) la tutela e la valorizzazione del patrimonio di cultura, lingua e tradizioni locali;
h) la tutela, la promozione e la valorizzazione di ogni tipo di risorsa economica, attuale o potenziale, in primo luogo a sostegno e valorizzazione dei contributi e della disponibilita della popolazione e del territorio, con particolare riferimento alle iniziative di formazione professionale, rivolte allincremento del turismo, dellagricoltura e dellartigianato e dellindustria locale;
i) ricerca del massimo grado di autonomia per i comuni che compongono lente montano e, in conseguenza, per le funzioni esercitate dallente stesso;
j) sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale:
1. la Comunità Montana, nellesercizio delle funzioni di Consorzio di bonifica montana ad essa trasferito dalla L.R. 50/75, ed in applicazione dellart. 37 della L.R. n. 16/99, individua gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale allinterno del bacino idrografico di competenza. Essa forma, a tal fine, un programma pluriennale in cui sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunità Montana, che costituiscono naturale completamento al bacino idrografico.
2. la Comunità Montana predispone il programma di interventi di cui al punto precedente, promovendo conferenze di servizi ai sensi dellart. 14, comma I della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la Regione e lAutorità di Bacino di cui allart. 11 della legge 18 maggio 1989 n. 183.
3. alla Comunità Montana è demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale previsti dal programma pluriennale di cui al punto 1).
4. la sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale contempla anche interventi di rinaturalizzazione dei corsi dacqua.
k) gestione del patrimonio forestale:
1. la Comunità Montana, nellesercizio delle funzioni di consorzio di bonifica montana, ha il compito, altresì, di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato, anche in applicazione di disposizioni dellUnione Europea agendo attraverso:
a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con enti pubblici;
c) lindividuazione di idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e per la promozione della costituzione di associazioni di proprietari o di consorzi di miglioramento fondiario, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, in attuazione di quanto disposto dallart. 9, comma 3, della Legge 97/1994.
2. la Comunità Montana svolge specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne lutilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine promuove le seguenti attività:
a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;
b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.
c) la Comunità Montana può affidare la realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lett. a) e b) del presente punto nei limiti e con le modalità di cui allart. 17 della legge n. 97/94.
3. la Comunità Montana, su delega dei comuni, gestisce le proprietà silvo-pastorali dei comuni stessi, mediante apposite convenzioni.
l) piccole opere di manutenzione ambientale:
1. la Comunità Montana, anche in applicazione dellart. 7 della Legge 97/94, può concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dellimporto ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprietà agro-silvo- pastorali.
2. possono beneficiare del contributo, imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.
m) caccia, pesca e funghi:
1. la Comunità Montana, secondo le vigenti normative, interviene nei settori della caccia, della pesca e prodotti del sottobosco.
n) incentivi per linsediamento nelle zone montane:
1. allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, la Comunità Montana può concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a comuni montani facenti parte della Comunità Montana.
2. gli stessi benefici sono concessi a coloro che, pur già residenti in comune montano, vi trasferiscono la propria attività da un comune non montano.
3. la Comunità Montana stabilisce lentità e la modalità di concessione dei contributi in funzione dei trasferimenti concessi annualmente dalla Regione. Tale entità può essere diversificata per sub-aree in relazione alle loro caratteristiche :
o) interventi per la difesa delle valanghe:
1. la Comunità Montana costituisce ai sensi dellart. 40, della L.R. n. 16/99, la Commissione locale valanghe per lesercizio dellattività di controllo dei fenomeni nivologici ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico.
2. la costituzione della Commissione avviene secondo apposito regolamento regionale.
p) interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori:
1. al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, la Comunità Montana può concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni.
q) turismo rurale in ambiente montano:
1. allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dellambiente rurale e naturale, la Comunità Montana promuove lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dellattività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dellambiente rurale e naturale.
2. la Comunità Montana promuove progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica e della flora protetta in collaborazione con gli enti di gestione delle aree protette.
3. la Comunità Montana può concedere incentivi per lattuazione dei progetti di cui al punto Q1" per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico, paesaggistico ed architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, rispettando tipologie edilizie tradizionali.
r) artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane.
1. La Comunità Montana definisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli interventi e le azioni da realizzare nellanno successivo, in conformità con le linee generali espresse dalla Regione per i settori dellartigianato e dei mestieri tradizionali da considerare come espressione autentica della montagna; individua i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi e gestisce i finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli.
s) trasporti:
1. per i Comuni nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante, oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, la Comunità Montana, su delega dei comuni, può provvedere ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando lintegrazione con i servizi di linea già istituiti.
2. il trasporto pubblico, di cui al punto precedente, è attivato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicap, invalidi e anziani.
3. la Comunità Montana può stipulare convenzioni con i comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche ai territori limitrofi, anche se non compresi nella Comunità Montana.
4. lorganizzazione del servizio è definita da un apposito regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana a norma dellart. 23 della legge 97/94.
5. la Comunità Montana può concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.
6. la Comunità Montana di intesa con i comuni promuove, e se del caso gestisce, a seguito di apposita delega, il trasporto scolastico.
t) informatizzazione:
1. al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, la Comunità Montana opera quale sportello del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dellart. 24 della legge 97/94, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli altri uffici periferici dellAmministrazione Pubblica.
u) servizio scolastico:
1. la Comunità Montana, nellambito delle sue competenze, collabora con lAmministrazione statale, la Regione e la Provincia, nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate, previa intesa con lAutorità scolastica competente.
2. la Comunità Montana può concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitaria.
3. la Comunità Montana può concedere contributi per il mantenimento delle strutture scolastiche materne, elementari e medie esistenti sul territorio di competenza.
v) la Comunità Montana esercita le funzioni attribuitele dalla L.R. 8 luglio 1999 n. 17 Riordino dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, nonché quelle di cui alla L.R. 26/4/2000 n. 44 Disposizioni normative per lattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo1997, n. 59".
Art. 6
Metodi e strumenti di azione
1. Per il perseguimento delle finalità indicate nellart. 5, la Comunità Montana, nellesercizio delle proprie attribuzioni, si conforma ai seguenti principi:
a) il riconoscimento dellimportanza primaria dei diritti dei cittadini e degli utenti;
b) la programmazione socio-economica e territoriale ed il concorso alla programmazione della Regione e della Provincia;
c) la partecipazione della collettività e degli Enti territoriali insistenti sul proprio territorio alle scelte politiche ed amministrative;
d) la trasparenza della propria organizzazione ed attività;
e) linformazione della collettività relativamente alla propria organizzazione ed attività;
f) la cooperazione con enti pubblici, anche appartenenti ad altre Regioni e ad altri Stati, per lesercizio delle proprie funzioni mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana e comunitaria;
g) la cooperazione con i privati per lo svolgimento di attività economiche e sociali di interesse generale della Comunità;
h) una sempre maggiore distinzione del ruolo di indirizzo e controllo degli organi elettivi da quella di gestione degli uffici e dei servizi anche al fine di non ridurre la pratica di democrazia nelle istituzioni a corsa per loccupazione del potere;
i) limpegno anche finanziario ad iniziative di carattere imprenditoriale gestite da enti pubblici o da società miste pubblico-private.
Art. 7
Sede, stemma e gonfalone
1. La Comunità Montana ha sede in Cuorgne, o in altro Comune facente parte della Comunità Montana
2. Gli organi della Comunità Montana possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso da tale sede per esigenze strutturali e funzionali.
3. La Comunità è dotata di un proprio stemma raffigurante in primo piano la scritta Comunita Montana Alto Canavese su cui insistono, in forma stilizzata, due montagne ed una mela. In secondo piano, sempre con forma stilizzata la parte terminale di un torrione. Le scritte in primo piano sono redatte in stampatello maiuscolo con differente grandezza. La scritta Alto Canavese e la parte terminale del torrione sono colorate di verde scuro; la scritta Comunita Montana di verde chiaro, mentre la mela e le due montagne di colore giallo ocra. . Puo adottare, con deliberazione consiliare assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, un proprio gonfalone.
Art. 8
Albo delle Pubblicazioni
1. Nella sede della Comunità Montana si riserva un apposito spazio da destinare all Albo delle Pubblicazioni degli atti e degli avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegrità e la facilità di lettura degli atti.
3. Il Segretario è responsabile delle pubblicazioni, che vengono opportunamente certificate.
4. Le deliberazioni non verranno pubblicate presso lAlbo Pretorio del Comune ove ha sede lEnte.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DELLA COMUNITA MONTANA
Art. 9
Organi
1. Sono Organi della Comunità Montana:
a) il Consiglio o Organo Rappresentativo;
b) la Giunta o Organo Esecutivo;
c) il Presidente.
2. Gli Organi di cui al comma 1 costituiscono, nel loro complesso, il governo della Comunità Montana, di cui esprimono la volontà di indirizzo politico esercitando, nellambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto,i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dellEnte.
3. Lelezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro sostituzione sono regolate dalle leggi e, in subordine, dalle norme del vigente Statuto.
CAPO I
IL CONSIGLIO/ORGANO RAPPRESENTATIVO
Art. 10
Composizione
1. Il Consiglio è composto da consiglieri comunali in rappresentanza dei Comuni facenti parte della Comunita Montana (n. 3 per ciascun comune) eletti in base alle norme di legge in vigore.
2. Il Consiglio si rinnova a seguito delle elezioni amministrative interessanti la maggioranza dei comuni membri. I componenti il Consiglio della Comunità Montana rappresentanti i comuni non interessati dal turno elettorale, restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti. Nel frattempo conservano tutti gli incarichi e le attribuzioni ricevute.
3. Il Consiglio della Comunità Montana si intende costituito o rinnovato non appena pervenute le designazioni dei rappresentanti di almeno i 4/5 dei comuni interessati. Le designazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di insediamento dei consigli comunali.
4. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i tre rappresentanti
del Comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio e ciò anche nel caso di gestione commissariale.
5. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunità Montana entro dieci giorni dalla loro efficacia, nel rispetto del termine stabilito dal comma 3 del presente articolo.
6. La seduta di cui al comma 5 è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
7. Il Consiglio delibera con lintervento della maggioranza dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Art. 11
Competenze
1. Il Consiglio definisce lindirizzo politico della Comunità Montana, esercita il controllo sullattuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità stessa, adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza, ha autonomia organizzativa e funzionale, disciplinata dallapposito Regolamento.
2. In particolare, il Consiglio ha competenza sugli atti fondamentali indicati nellart. 16 della Legge regionale 2/07/1999 n. 16 nella sola parte non contrastante con la lart 42 del D. Leg. 267/00, nonché in quelle previste da specifiche disposizioni di legge dello Stato.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio adotta il Regolamento per disciplinare il funzionamento dello stesso, della Giunta, delle Commissioni Consiliari, dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo, nonché della Conferenza dei Sindaci e le modalità di presentazione, discussione e approvazione delle proposte e delle istanze.
Art. 12
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. Ciascun Consigliere rappresenta lintera Comunità Montana, nel senso che deve curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo del territorio.
2. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolamentata dalla legge e dalle seguenti disposizioni:
a) i Consiglieri curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dellintera popolazione della Comunità Montana;
b) le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al proprio Comune e, per conoscenza, al Presidente della Comunità Montana. Il Consiglio della Comunità Montana prenderà atto delle stesse e provvedera alla surroga nella prima adunanza successiva alla comunicazione pervenuta dal Comune interessato.
3. I Consiglieri hanno diritto:
a) di ottenere dagli uffici della Comunità Montana tutte le notizie e le informazioni utili allespletamento del proprio mandato con le modalità stabilite dal Regolamento sul diritto di accesso agli atti amministrativi, allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità amministrativa e nel rispetto del segreto dufficio;
b) di esercitare liniziativa politica su ogni oggetto di competenza del Consiglio, nonché di proporre emendamenti alle iniziative in corso;
c) di presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno;
d) di percepire le indennità nella misura stabilita dal Consiglio in conformità alle leggi vigenti.
4. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
Art. 13
Incompatibilità a svolgere la funzione di Consigliere
della Comunità Montana . Causa di decadenza
1. Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio convalida, mediante votazione palese, leleggibilità dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede nei confronti del Consigliere designato in un momento successivo.
3. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificazione incorre nella decadenza, da pronunciarsi secondo le norme che verranno dettate dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Art. 14
Gruppi consiliari
1. In seno al Consiglio sono costituiti gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Art. 15
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio costituisce nel suo seno Commissioni permanenti.
2. Il Regolamento ne stabilisce il numero, le competenze, le norme di funzionamento e la composizione.
3. Le Commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del Consiglio comunitario ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal Regolamento allo svolgimento dellattività amministrativa del Consiglio.
4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il Presidente, i componenti della Giunta, i dipendenti della Comunità Montana, gli organismi associativi ed i rappresentanti di forze sociali ed economiche per lesame di specifici argomenti.
5. Il Presidente ed i componenti della Giunta hanno la facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì allesame delle stesse, argomenti diversi da quelli del comma 3.
6. Il Consiglio può altresì costituire Commissioni temporanee o speciali, la cui composizione e disciplina di funzionamento sono stabilite di volta in volta dal Consiglio. Di tali Commissioni possono far parte membri esterni al Consiglio, fatto salvo il diritto di rappresentanza delle minoranze.
7. Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
8. Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
Art. 16
Convocazione del Consiglio
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente, cui compete, altresì, la fissazione del giorno delladunanza.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria:
a) entro il mese di Giugno per lapprovazione del conto consuntivo dellesercizio precedente;
b) entro il mese di Novembre per lassestamento del bilancio;
c) entro il mese di Dicembre per lapprovazione del bilancio preventivo dellesercizio successivo. Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono allordine del giorno il conto consuntivo, il bilancio preventivo e lassestamento del bilancio
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
a) per iniziativa del Presidente:
b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.
4. Nel caso di cui alla precedente lettera b) ladunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
5. In caso durgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
6. Le sedute del Consiglio hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità, salvo sia altrimenti stabilito dal Presidente, nel qual caso possono aver luogo in altra sede nellambito territoriale della Comunità Montana.
7. Lordine del giorno delle sedute del Consiglio della Comunità Montana è stabilito dal Presidente, secondo le norme del Regolamento.
8. Lelenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato allAlbo della Comunità Montana almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
9. Lavviso di convocazione deve contenere lindicazione del luogo, del giorno e dellora della riunione nonché lindicazione degli argomenti iscritti allordine del giorno e deve essere recapitato a cura del Messo comunale, al domicilio dei Consiglieri, nei seguenti termini:
a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per ladunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per ladunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno 24 ore prima delladunanza, per i casi durgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti allordine del giorno.
10) Lavviso di convocazione deve essere contemporaneamente inviato a tutti i comuni membri affinché sia affisso allAlbo Pretorio.
Art. 17
Votazioni
1. Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente, del Vice-Presidente, della Giunta e dei singoli Assessori. Sono da assumere a scrutinio segreto, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sullapprezzamento delle qualità soggettive di una persona, o sulla valutazione dellazione da questi svolta o, comunque, su un fatto personale.
2. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.
3. Le mozioni e gli ordini del giorno si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
4. In ogni caso, gli astenuti, non obbligati ad assentarsi dalla seduta, si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida ladunanza ma non nel numero dei votanti.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.
6. Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio comunitario debba essere garantita la rappresentanza della minoranza e non sia predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nellambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti, anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
7. Per le nomine in cui sia prevista lelezione con voto limitato, risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
8. Nei casi durgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
9. Qualora una proposta abbia ottenuto voti favorevoli pari alla metà del numero dei votanti non può dirsi adottata alcuna deliberazione e non è preclusa la possibilità per lorgano deliberante di ripresentarla per una sola volta, al fine di giungere ad una determinazione.
10. Le deliberazioni si intendono approvate a maggioranza assoluta dei votanti quando le stesse hanno ottenuto un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
Art. 18
Deliberazioni
1. Liniziativa delle proposte di deliberazione spetta:
a) al Presidente;
b) alla Giunta;
c) a ciascun Consigliere.
2. Le proposte di cui al punto c) devono essere prese in esame e portate allordine del giorno dellorgano competente, nei termini di legge.
3. Il Bilancio preventivo, il Bilancio pluriennale, la Relazione previsionale e programmatica il Conto consuntivo, i regolamenti, i piani ed i programmi generali e settoriali, lElenco Annuale dei lavori pubblici, il Programma Triennale delle opere pubbliche sono proposti al Consiglio dalla Giunta.
Art. 19
Designazione di rappresentanti
1. Nellesercizio del potere di nominare, designare e revocare rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende, istituzioni e società, il Consiglio, ove non sia diversamente disposto dalla legge ed il numero degli eligendi e designandi sia pari o superiore a tre, deve tutelare il diritto rappresentanza delle minoranze.
2. I rappresentanti della Comunità Montana di cui al comma precedente, debbono possedere i requisiti per lelezione a Consigliere comunale. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio stabilisce i requisiti di professionalità richiesti ai candidati per le diverse categorie di elezioni o designazioni, nonché i casi in cui la designazione è riservata integralmente o parzialmente a candidati proposti da ordini professionali, associazioni di categoria, enti individuati dal Regolamento stesso. La rappresentanza della Comunità Montana può essere assicurata, nei casi previsti dal Regolamento e fatte salve le disposizioni relative alle incompatibilità con la carica, anche da Consiglieri della Comunità medesima.
3. Se non sono richieste maggioranze speciali, nelle nomine e designazioni di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, fino alla copertura dei posti previsti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
4. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, sono eletti, nel numero ad esse spettanti, i candidati proposti dalle minoranze che abbiano riportato il maggior numero di voti.
5. Nei confronti dei rappresentanti della Comunità Montana di cui al presente articolo può essere proposta, discussa e votata, una mozione di sfiducia costruttiva, recante contestualmente lindicazione di nuovi rappresentanti. La mozione di sfiducia costruttiva è adottata a votazione palese ed a maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 20
Strumenti di indirizzo e controllo
1. Il Consiglio può rivolgersi alla Giunta mediante proposte e indirizzi su temi specifici, impegnando la Giunta a riferire sulla loro attuazione.
2. La risposta alle interrogazioni dei Consiglieri può essere scritta o orale. Le risposte devono essere date in Consiglio secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
CAPO II
LA GIUNTA
Art. 21
Composizione, elezione e cessazione
1. La Giunta è composta dal Presidente che la presiede, dal Vice-Presidente e da un cinque Assessori.
2. Il Consiglio della Comunità Montana elegge, con unica votazione, il Presidente, il Vice-Presidente e la Giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.
3. Lelezione avviene sulla base di un documento programmatico, che deve essere depositato almeno cinque giorni prima dalla seduta del Consiglio, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice-Presidente e di componenti della Giunta. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di Presidente.
4. Lelezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede allindizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dallarticolo 141 del D. Leg. 267/00. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica del Presidente; in caso di dimissioni del Presidente decade lintera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.
5. Il Presidente, il Vice-Presidente ed i componenti della Giunta debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.
6. Il Presidente è tenuto a comunicare al Consiglio le deleghe e le relative modifiche nella seduta immediatamente successiva.
Art. 22
Mozioni di sfiducia, revoca e sostituzione
1. La Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. La nuova Giunta così originata entra nella pienezza dei suoi poteri immediatamente.
2. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari o revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.
Art. 23
Competenza
1. La Giunta, organo esecutivo della Comunità Montana, provvede:
a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente , del Direttore o dei Responsabili dei Servizi;
b) ad adottare eventualmente, in via durgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra laltro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
e) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma di governo;
f) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per lattività di gestione di competenza dei funzionari;
g) ad adottare la dotazione organica e lOrdinamento Generale degli Uffici e dei Servizi sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio;
h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti.
Art. 24
Funzionamento della Giunta
1. Il Regolamento per il funzionamento degli Organi della Comunità Montana provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la formulazione dellordine del giorno e di ogni altro aspetto dellattività della Giunta non disciplinato dalla legge e dallo Statuto.
2. La Giunta delibera con lintervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Le adunanze non sono pubbliche.
4. Su invito della Giunta possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, Consiglieri della Comunità Montana, esperti.
5. Assiste e partecipa il Direttore al quale sono pure attribuite le funzioni di segretario verbalizzante.
CAPO III
IL PRESIDENTE
Art. 25
Competenza
1. Il Presidente rappresenta lEnte, assicura lunità dellattività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dellattività degli Organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende altresì allespletamento delle funzioni attribuite o delegate alla Comunità Montana, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nellesercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente, in particolare:
a) rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali ed economico-sociali;
b) firma tutti gli atti nellinteresse della Comunità Montana per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Direttore o ai dirigenti;
c) convoca e presiede il Consiglio, ne formula lordine del giorno con le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento;
d) convoca e presiede la Giunta, fissando lordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con le deleghe a questi rilasciati;
e) firma le deliberazioni del Consiglio e della Giunta congiuntamente al Direttore-Segretario;
f) impartisce ai componenti della Giunta, le direttive politiche ed amministrative relative allindirizzo generale dellEnte ed a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché allattuazione delle leggi e delle Direttive della Unione Europea;
g) coordina e stimola lattività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sullindirizzo politico-amministrativo dellEnte; può in ogni momento revocare con atto motivato le deleghe conferite ai componenti della Giunta.
h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dellEnte, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
i) adotta, sentito il Direttore, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
j) promuove indagini e verifiche sullattività degli uffici e dei servizi;
k) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;
l) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi o società di cui la Comunità Montana fa parte svolgano le rispettive attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;
m) risponde direttamente o tramite lAssessore competente alle interrogazioni dei Consiglieri;
n) indice i referendum;
o) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;
Art. 26
Vice Presidente ed Assessore anziano
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può essere delegato dal Presidente stesso a norma del successivo art. 27.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, le relative funzioni sono svolte dallAssessore anziano, da intendersi come il più anziano di età.
Art. 27
Deleghe del Presidente
1. Il Presidente può delegare singoli componenti della Giunta a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.
Art. 28
Status degli Amministratori
1. Lo Status degli Amministratori, le aspettative, i permessi, i rimborsi delle spese, le indennità di missione e le indennità di carica, sono disciplinate dalla legge e da apposito Regolamento.
TITOLO III
UFFICI E PERSONALE
Art. 29
Principi strutturali ed organizzativi
1. LAmministrazione della Comunità Montana si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unorganizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
b) lanalisi e lindividuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellattività svolta da ciascun elemento dellapparato;
c) lindividuazione di responsabilità strettamente collegata allambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 30
Organizzazione degli uffici e del personale
1. La Giunta disciplina la dotazione organica del personale e, in conformità ai principi del presente Statuto, lorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio, alla Giunta ed al Presidente e funzione di gestione attribuita al Segretario -Direttore ed ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
2. Gli uffici e i servizi sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed alleconomicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 31
Regolamento sullOrdinamento generale
degli Uffici e dei Servizi
1. La Giunta, sulla base dei criteri generali determinati dal Consiglio, adotta il Regolamento sullOrdinamento generale degli Uffici e dei Servizi che stabilisce le norme generali per il funzionamento degli stessi e disciplina larticolazione delle strutture organizzative che è costantemente aggiornata in considerazione delle mutevoli esigenze gestionali e delle diverse competenze dellEnte, con il solo vincolo della capacità di bilancio.
Art. 32
Regolamento e dotazione organica
1. Il Regolamento sullOrdinamento generale degli Uffici e dei Servizi disciplina lo svolgimento e lestinzione del rapporto di lavoro, nonché i criteri e le modalità di accesso allimpegno e di conferimento della titolarità degli Uffici, definisce le unità operative e le loro aggregazioni in aree ed identifica i centri di responsabilità.
2. Il Regolamento determina, altresì, i limiti e le modalità per lesercizio di attività secondarie e di esperienze di lavoro presso altri enti.
3. La Giunta determina la dotazione organica complessiva, suddivisa per aree e categorie, assegnando alle strutture il personale necessario in base alle rispettive necessità operative ed in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
Art. 33
Responsabili degli uffici e dei servizi o di area . Funzioni
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi o di area sono individuati nel Regolamento sullOrdinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici, i servizi o le aree ad essi assegnati in base alle direttive emanate dal Segretario-Direttore in conformità agli atti di programmazione generale.
3. I Responsabili, nellambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire lattività dellEnte e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi impartiti dal Direttore-Segretario, sulla base degli atti di pianificazione generale.
4. Le competenze minime sono esemplificate nellart.107 del D.Leg. 267/00
Art. 34
Collaborazioni esterne
1. Il Regolamento sullOrdinamento generale degli Uffici e Servizi, prevede le modalità di affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi, determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei dellAmministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore al tempo occorrente per realizzare lobiettivo del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
3. Nei casi consentiti dalla vigente legislazione e per particolari esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti per legge o per delega, potranno essere stipulati contratti di lavoro a termine.
Art. 35
Ufficio di Statistica
1. E istituito lUfficio di Statistica ai sensi dellart. 3 del D.Lgs. 6 settembre 1989 n.322.
2. AllUfficio di Statistica è assegnato personale in possesso di specifiche competenze in materia da reclutare con le modalità stabilite dal Regolamento sullOrdinamento degli Uffici e dei Servizi.
Art. 36
Direttore
1. Ferme restando le disposizioni dellart.107 del D. Leg 267/00, circa lorganizzazione degli uffici e del personale, ed in relazione allart. 24 comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 la Comunità Montana ha un proprio Direttore con funzioni anche di Segretario.
2. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, oltre alle specifiche funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, sovrintende e coordina lo svolgimento delle attività degli uffici e dei servizi, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, presta consulenza giuridica agli organi della Comunità, coordina i responsabili degli uffici, dei servizi e di area.
3. Il Direttore può partecipare a commissioni di studio e lavoro interne allEnte e, con lautorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
4. Su richiesta esprime valutazioni di ordine tecnico al Consiglio, alla Giunta, al Presidente, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
5. Attesta lavvenuta pubblicazione allAlbo e lesecutività dei provvedimenti dellEnte.
6. In qualità di Segretario, abilitato ai sensi dellart. 8 della legge 23/03/1981 n. 93, roga i contratti in forma pubblica -amministrativa ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali.
7. Il Direttore, in caso di adozione di provvedimenti relativi alla sua posizione giuridica, economica e funzionale si assenterà dalla sala delle adunanze e sarà sostituito temporaneamente e limitatamente alladozione dellatto riguardante i suoi interessi, da un componente presente alla seduta su delega del Presidente.
8. In caso di assenza dal servizio, la Comunità Montana può avvalersi, tramite apposita convenzione, dellattività del Segretario di altra Comunità Montana. Qualora non sia possibile procedere in tal senso la Comunità Montana può ricorrere alla prestazione di un Segretario dei Comuni membri.
9. In caso di assenza dei Responsabili degli Uffici e Servizi e di area, le relative funzioni sono attribuite al Segretario Direttore.
TITOLO IV
RESPONSABILITA
Art. 37
Responsabilità verso la Comunità Montana e verso terzi
1. Gli Amministratori ed i dipendenti sono tenuti a risarcire alla Comunità Montana stessa i danni derivanti da violazioni commesse con dolo o colpa grave di obblighi di servizio.
2. Le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti predetti verso la Comunità Montana e verso terzi sono regolate dalle leggi vigenti.
3. La Comunità Montana può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti nellespletamento del loro mandato.
4. La Comunità Montana, in applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, può stipulare in favore del personale con funzioni dirigenziali, polizze assicurative a copertura della responsabilità civile, fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave.
Art. 38
Tutela dei propri diritti
1. La Comunità Montana, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore ed ai dipendenti che si trovino sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi allespletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato o grado di giudizio, purchè non vi sia conflitto di interessi con lEnte. Nel caso di condanna, gli stessi, dovranno rimborsare allEnte le somme anticipate a titolo di tutela legale.
TITOLO V
METODOLOGIA E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
DEI FINI ISTITUZIONALI
Art. 39
Principi generali
1. Per lattuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana assume come criteri ordinari di lavoro, il metodo della programmazione e quello della cooperazione con altri enti pubblici operanti sul territorio, ed in primo luogo con i Comuni membri.
2. Allo scopo di consentire la massima collaborazione di Enti e privati al perseguimento delle proprie finalità, la Comunità Montana privilegia, ove non sia diversamente disposto, lo svolgimento dellazione amministrativa mediante accordi, convenzioni, contratti ed atti paritetici in genere.
Art. 40
Procedimenti amministrativi
1. Il Consiglio, mediante apposito Regolamento, disciplina i profili generali dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento dellazione della Comunità Montana valorizzando i principi di trasparenza, pubblicità, semplificazione, economicità, efficacia, responsabilizzazione e partecipazione stabiliti dalla legge.
Art. 41
Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
1. La Comunità Montana adotta il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico e provvede agli aggiornamenti ed alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.
2. Il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico, elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona e con i contenuti definiti dalla legge, tiene conto dellattività programmatoria degli altri livelli di pianificazione interessanti il territorio e costituisce lunitario strumento di programmazione della Comunità Montana.
3. Nella formazione del piano di sviluppo la Comunità Montana persegue la massima valorizzazione della partecipazione dei Comuni.
Art. 42
Programmi annuali operativi
1. Il Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi.
2. La Giunta, presenta al Consiglio, per la sua approvazione, ad integrazione della relazione previsionale e programmatica, il programma annuale operativo.
Art. 43
Progetti speciali integrati
1. La Comunità Montana attua i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e ladozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio-Economico, assunti anche dintesa con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro funzionamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
Art. 44
I piani di settore e di servizi
1. Per lattuazione dei propri fini istituzionali, la Comunità Montana ha facoltà di dotarsi di piani/programmi di settore coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio economico.
2. In presenza di una rilevante richiesta di servizi o di propria iniziativa, il Consiglio adotta un piano dei servizi, determinando, tra laltro, i servizi da gestire, i criteri per la valutazione comparativa delle varie forme di gestione, le modalità di finanziamento, le prestazioni minime da assicurare agli utenti e le forme di tutela, informazione e partecipazione a favore di questi. Tale piano vincola gli atti relativi ai singoli servizi.
Art. 45
Forme di gestione
1. Per lesercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, la Comunità Montana può costituire aziende speciali, istituzioni
e consorzi, oltre a tutte le altre forme di gestione previste dalla legge.
2.Può altresì partecipare a società miste pubblico-private.
3. La scelta fra le diverse forme spetta al Consiglio della Comunità Montana, sulla base di apposite analisi e valutazioni, determinate secondo i seguenti criteri:
a) raggiungimento delle dimensioni di offerte il più possibile idonee a garantire la qualità tecnica della risposta ai bisogni, la continuità dei servizi e la professionalità degli operatori sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche esistenti;
b) conseguimento dei livelli di costi complessivi giudicati più convenienti e compatibili con il mantenimento di equilibri di gestione, ottenibili sulla base dei mezzi richiesti agli utenti e dei contributi e trasferimenti da parte della Comunità Montana e degli Enti interessati al servizio;
c) realizzazione di opportunità per lo sviluppo delle iniziative economiche ed imprenditoriali locali e per laumento delloccupazione locale.
Art. 46
Aziende speciali e Consorzi
1. Lo Statuto ed i regolamenti delle aziende speciali definiscono la composizione ed i poteri dei loro organi in modo da garantire ad essi la possibilità di attuare autonome scelte imprenditoriali, tali da realizzare lequilibrio economico-finanziario e da assicurare, nellambito degli indirizzi indicati dalla Comunità Montana, autonomia nello svolgimento dellattività, nellorganizzazione degli uffici e del personale, nelle modalità di erogazione dei servizi e di applicazione dei prezzi, nello stabilire forme di collaborazione, con altre imprese pubbliche e private.
2. Il Consiglio della Comunità Montana approva lo Statuto ed i regolamenti di cui al comma 1 e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti dellorgano di revisione delle aziende speciali, individuandoli fra persone qualificate, dotate dei necessari requisiti morali e di esperienza professionale adeguata alla gestione del servizio o dei servizi di cui lazienda è preposta.
3. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo interno.
4. Non possono essere nominati amministratori i componenti di Consigli o Giunte di Comuni appartenenti alla Comunità Montana ed i componenti del Consiglio e della Giunta della Comunità Montana.
5. Non può per incompatibilità ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione chi per la stessa ragione non può ricoprire la carica di Consigliere comunale.
6. Il Presidente ed i singoli componenti dei Consigli di Amministrazione e degli organi di revisione possono essere revocati dal Consiglio della Comunità Montana, su proposta della Giunta o di un quinto dei componenti del Consiglio della Comunità Montana, per gravi violazioni di legge, dimostrata inefficienza o ripetuta inosservanza degli indirizzi della amministrazione della Comunità Montana.
7. In relazione a specifiche esigenze la Comunità Montana può costituire o partecipare a Consorzi per la gestione associate di uno o più servizi e lesercizio di funzioni.
8. Le modalità di costituzione del Consorzio sono previste dallart. 31 del D. Leg 267/00,
Art. 47
Istituzioni
1. Listituzione è organismo strumentale della Comunità Montana per lesercizio di servizi sociali delegati dai Comuni.
2. Essa é costituita con deliberazione del Consiglio della Comunità Montana, con la quale viene approvato il relativo piano tecnico-finanziario, unitamente al fondo di dotazione ed al regolamento che disciplina lorganizzazione e lattività dellistituzione.
3. Il Consiglio della Comunità Montana determina gli indirizzi per lo svolgimento dellattività dellistituzione ed il Presidente esercita la vigilanza su tale attività, tenendo periodicamente informato il Consiglio della Comunità Montana stessa.
4. Il Regolamento determina la dotazione organica di personale e le eventuali forme di collaborazione esterna, lassetto organizzativo dellistituzione, le modalità di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali da parte degli organi della Comunità Montana.
5. Listituzione ha un bilancio stralcio di quello della Comunità Montana e provvede al proprio funzionamento a mezzo del fondo di dotazione iniziale, dei contributi stanziati annualmente dalla Comunità Montana e di quelli erogati da altri enti pubblici o privati, dei proventi riscossi per i servizi e le attività svolti, delle oblazioni volontarie e delle liberalità disposte da enti o privati. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed i conti consuntivi sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e successivamente approvati dal Consiglio della Comunità Montana in sede di approvazione dei propri bilanci di cui fanno parte.
6. Per ogni istituzione il Consiglio della Comunità Montana nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dellistituzione stessa. Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, deve essere composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.
7. Il Regolamento disciplina la durata in carica ed il numero dei componenti, i requisiti specifici richiesti per la nomina, garantendo la rappresentanza dei fruitori del servizio sociale gestito e delle associazioni o organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dellistituzione.
8. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per quanto non previsto dal presente articolo, sono disciplinate dalle norme di cui allart. 46 relative alle aziende speciali.
Art. 48
Concessione a terzi
1. La Concessione del servizio pubblico è subordinata allesistenza e permanenza di condizioni di assoluta trasparenza della situazione patrimoniale e dellattività dellimpresa concessionaria. Laffidamento del servizio avviene con procedure ad evidenza pubblica.
Art. 49
Partecipazione ad enti di diritto privato
1. Il Consiglio, a scrutinio segreto, nomina i rappresentanti della Comunità Montana negli enti privati, anche al di fuori del suo seno, tra le persone di documentata esperienza tecnica e amministrativa.
Art. 50
Indirizzo e controllo della Comunità Montana
1. Fatte salve le forme di indirizzo e controllo previste negli articoli precedenti, in tutti gli atti che comportano laffidamento di attività di interesse per la Comunità Montana a soggetti esterni alla Comunità stessa, ovvero la partecipazione di questa a soggetti esterni, devono essere previsti strumenti di raccordo fra tali soggetti e la Comunità Montana, atti a garantire unadeguata influenza della Comunità Montana sullazione dei primi.
2. La Giunta riferisce annualmente in merito allattività svolta ed ai risultati conseguiti dalle aziende, istituzioni, società ed Enti di cui ai precedenti articoli.
3. I rappresentanti della Comunità Montana negli organismi predetti debbono presentare al Consiglio, a chiusura dellesercizio, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria, dellattività svolta e dei risultati conseguiti da parte degli organismi medesimi.
TITOLO VI
COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI
Art. 51
Finalità, principi e strumenti
1. La Comunità Montana, per il migliore perseguimento delle proprie finalità istituzionali, impronta la propria azione alla massima collaborazione con gli enti pubblici che hanno poteri di intervento in materie rilevanti per la collettività locale.
2. La Comunità Montana identifica, nel programma di sviluppo socio-economico, le funzioni, i servizi, le opere e, più in generale, gli interventi che, sotto i profili dellefficacia e dellefficienza, possono essere più convenientemente svolti in collaborazione con altri enti pubblici. Essa promuove le opportune iniziative per realizzare le collaborazioni previste.
3. La collaborazione con gli enti pubblici può esplicarsi in tutte le possibili forme sia di diritto pubblico sia di diritto privato a condizione che alla Comunità Montana siano assicurati congrui strumenti di indirizzo, informazione e controllo sullattività interessata.
4. In particolare la Comunità Montana può far ricorso alla convenzione, allaccordo di programma, alla conferenza dei servizi, al consorzio, allunione di comuni, alla società di diritto privato; e con tali mezzi può svolgere in modo coordinato funzioni ed attività, gestire in modo associato servizi, definire ed attuare opere, interventi e programmi di interventi, avvalersi di uffici di altri enti e consentire a questi di avvalersi dei propri, istituire strutture per attività di comune interesse.
Art. 52
Rapporti con i comuni ed altri enti pubblici
1. Lesercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, per quanto concerne la Comunità Montana, è disciplinato dalla legge.
2. Lesercizio da parte della Comunità Montana di altre funzioni delegate dai comuni, dalla Provincia e dalla Regione presuppone un accordo tra la comunità stessa e lente delegante. In tale accordo deve essere normalmente previsto limpegno dellente delegante a trasferire alla Comunità Montana le risorse finanziarie ed organizzative necessarie per lesercizio della delega.
3. La Comunità Montana può promuovere la costituzione della Conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di consultazione e di raccordo tra lattività dei comuni e quella della medesima.
4. La Comunità Montana promuove lo sviluppo dei rapporti con le altre comunità montane, anche attraverso la costituzione di una conferenza dei Presidenti, insistenti nella stessa Provincia o in altro ambito territoriale.
Art. 53
Adesioni ad enti ed associazioni
1. La Comunità Montana aderisce allUnione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani.
2. Essa può altresì aderire ad altri enti, organismi ed associazioni che curino interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.
TITOLO VII
CONTROLLI FINANZIARI, ATTIVITA
CONTRATTUALI, SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 54
Nomina, durata in carica e cessazione
del Revisore dei Conti
1. La nomina, la durata in carica e la cessazione del Revisore dei Conti, sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità.
Art. 55
Competenza del Revisore dei Conti
1. Il Revisore dei Conti:
a) provvede, con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità, allesame degli atti relativi alla gestione della Comunità Montana sotto i profili amministrativo, finanziario, contabile e fiscale;
b) esprime valutazioni preventive sugli atti che impegnano i bilanci per più esercizi;
c) esprime valutazioni economiche nellinteresse della Comunità Montana, circa laccettazione di atti di liberalità;
d) redige apposita relazione sul conto consuntivo, nella quale, esaminati i risultati del controllo di gestione, formula rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione;
e) controlla la regolarità dellamministrazione dei beni della Comunità Montana, compresi quelli concessi o locati a terzi;
f) ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dellEnte, ne riferisce immediatamente al Consiglio;
g) può partecipare alle seduta del Consiglio a seguito dellinvio a cura del Segretario del relativo ordine del giorno;
h) può presentare al Consiglio relazioni, documenti ed osservazioni;
i) può far parte delle commissioni relative alle gare di appalto ai fini della valutazione dei requisiti dordine speciale per la qualificazione delle imprese.
Art. 56
Ineleggibilità del revisore dei Conti
1. Si applicano al Revisore dei Conti le disposizioni di cui allart. 236 del D.Leg. 267/00.
Art. 57
Responsabilità e compenso
1. Il Revisore dei Conti, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.
2. In caso di inosservanza dei suoi doveri il Consiglio ne pronuncia la revoca.
3. Il Revisore dei Conti è responsabile solidalmente con gli amministratori ed i dipendenti della Comunità Montana per il danno arrecato allente, o ad altre pubbliche amministrazioni, quando questo non si sarebbe prodotto se egli avesse vigilato in conformità con i doveri della sua carica.
4. Al Revisore dei Conti è attribuito dal Consiglio un compenso determinato in conformità alle disposizioni di legge.
Art. 58
Contratti
1. La Comunità Montana, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute alle locazioni, da cui derivino unentrata ed una spesa, mediante contratti preceduti da specifici provvedimenti dei responsabili dei servizi, fatte salve le forniture di beni e servizi previste dal Regolamento per lesecuzione, in economia, di lavori, provviste e servizi.
2. Nel rispetto di quanto disposto dalla legge, le norme relative ai procedimenti negoziali sono stabilite nel Regolamento dei contratti.
3. In ogni caso la scelta del contraente deve garantire economicità, snellezza operativa, imparzialità nellindividuazione delle soluzioni e rispetto dei principi della concorrenzialità e della par condicio tra i concorrenti.
4. In rappresentanza della Comunità Montana nella stipulazione dei contratti, interviene il dipendente con la qualifica di Responsabile del Servizio o di area competente in materia.
Art. 59
Servizio tesoreria
1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di almeno una sede operativa nei Comuni facenti parte della Comunità Montana alla data di affidamento del servizio e che si impegni a conservarla per tutta la durata del contratto, pena la rescissione del medesimo.
2. I rapporti della Comunità Montana con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
3. Il servizio di tesoreria sarà affidato con gara ad evidenza pubblica a seguito di approvazione di regolare convenzione, da parte del Consiglio.
Art. 60
Inventario
1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali viene redatto un apposito inventario, compilato nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia.
2. Lattività gestionale dei beni, relativamente allacquisizione, alla manutenzione, alla conservazione ed allutilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità e la responsabilità della tenuta e dellaggiornamento dellinventario, sono disciplinati dal Regolamento di contabilità.
TITOLO VIII
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E
TUTELA DEI CITTADINI
Art. 61
Strumenti
1. La Comunità Montana, al fine di assicurare alla collettività locale la più ampia partecipazione alla propria attività amministrativa, la trasparenza ed il buon andamento di questa, nonché la tutela dei cittadini:
a) cura linformazione della collettività;
b) garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
d) valorizza le libere forme associative;
e) promuove organismi di partecipazione;
f) riconosce il diritto di iniziativa dei cittadini singoli o associati per la promozione di interventi finalizzati alla migliore tutela di interessi collettivi;
g) provvede alla consultazione della popolazione;
h) prevede il referendum consultivo;
i) può istituire il difensore civico;
j) adotta un regolamento sulla partecipazione, la trasparenza e la tutela dei cittadini in attuazione dei principi della legge e dello Statuto.
Art. 62
Informazione
1. La Comunità Montana, tramite la stampa e con altri mezzi idonei, informa la collettività circa la propria organizzazione ed attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali.
2. La Comunità Montana mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, le informazioni di cui dispone relativamente allorganizzazione, allattività, alla popolazione ed al territorio, con la sola eccezione degli atti sottoposti al segreto dufficio.
3. La Comunità Montana assicura agli interessati linformazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardino.
4. La Comunità Montana provvede a conformare lorganizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi indicati nei commi precedenti.
Art. 63
Accesso
1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni di legge o di regolamento, vietino laccesso o comunque differiscano la loro conoscenza e divulgazione.
2. E garantito a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti e provvedimenti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dellattività amministrativa, tranne che a quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.
3. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento.
4. Lesercizio dellaccesso deve essere disciplinato dal Regolamento, in modo che risultino contemperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa e della tutela della riservatezza.
Art. 64
Rapporti economici con i privati
1. La Comunità Montana stabilisce con apposito Regolamento criteri per lerogazione di contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad enti e privati; in generale, garantisce la massima chiarezza nei propri rapporti economici con Enti e privati. Lerogazione dei benefici economici deve privilegiare i settori di intervento che rientrino in specifiche attribuzioni della Comunità Montana e per iniziative di valenza sovracomunale.
Art. 65
Associazioni
1. La Comunità Montana valorizza ed incentiva le libere associazioni che sorgono nello spirito che anima lente locale e che mirano a raggiungere gli obiettivi della medesima, diverse dai partiti politici e dalle organizzazioni sindacali, nonché le organizzazioni del volontariato, che perseguano interessi socialmente meritevoli e rilevanti per la propria azione, assicurandone la partecipazione attiva allazione stessa, garantendone laccesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali.
Art. 66
Consulte
1. La Comunità Montana può istituire consulte relative a settori di particolare importanza per la propria azione. Listituzione è deliberata dal Consiglio.
2. Le consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici di interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza nominati dal Consiglio.
3. Le consulte sono presiedute dal Presidente o dal componente della Giunta delegato per la materia ed integrate da rappresentanti della minoranza consiliare.
4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore, che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi della Comunità Montana.
5. Listituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con la Comunità Montana, sono disciplinati dal Regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per ladozione di atti.
Art. 67
Istanze
1. I cittadini elettori dei Consigli dei comuni appartenenti alla Comunità Montana, singoli o associati, possono presentare istanze scritte agli organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, con cui chiedono dettagliate informazioni su specifici aspetti dellazione comunitaria.
2. LOrgano al quale è diretta listanza, oppure il Segretario, su incarico del Presidente, risponde esaurientemente in forma scritta entro i termini stabiliti dal Regolamento.
Art. 68
Petizioni
1. I cittadini elettori dei Consigli dei comuni appartenenti alla Comunità Montana, in numero di almeno 100, possono presentare petizioni scritte agli Organi della Comunità Montana in relazione alle rispettive sfere di competenza, per chiedere ladozione di atti amministrativi o lassunzione di iniziative di interesse collettivo.
2. Lorgano a cui la petizione è rivolta deve prendere in esame listanza con atto espresso entro sessanta giorni dalla presentazione, anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta.
Art. 69
Consultazione della popolazione
1. Il Consiglio o la Giunta possono, in relazione alle rispettive competenze, disporre forme di consultazione della popolazione o di particolari settori di questa, individuati in base a caratteristiche sociali o territoriali, in vista delladozione di specifici provvedimenti o comunque su problemi di interesse comunitario.
2. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, sondaggi di opinione, inchieste, raccolte di firme ed altri strumenti analoghi. Tali strumenti devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e neutralità.
3. Lesito della consultazione non è vincolante per la Comunità Montana. Lorgano competente è però tenuto ad esprimere le ragioni delleventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite dai cittadini.
Art.70
Referendum
1. Nelle materia di competenza del Consiglio di Comunità Montana ad eccezione di quelle attinenti alla finanza, ai tributi, alle tariffe, al personale e allorganizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, nonché in materia di Statuto, Regolamento del Consiglio, Piano di sviluppo e strumenti urbanistici, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di ottenere il preventivo parere della popolazione o referendum per labrogazione in tutto o in parte di provvedimenti già approvati dagli organi competenti della Comunità Montana con eccezione di quelle relative alle materie di cui sopra.
2. Il quesito posto, da sottoporre agli aventi diritto al voto, deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
3. I referendum ad indizione popolare devono essere richiesti da un numero di elettori non inferiore al 5% degli elettori dei comuni membri.
4. Il Consiglio Comunitario, approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
Art. 71
Il Difensore Civico
1. E istituito lUfficio del Difensore Civico.
2. Su deliberazione del Consiglio la Comunità Montana può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico tra enti diversi o anche avvalersi dellufficio operante presso altre comunità montane e/o comuni.
3. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dellimparzialità e del buon andamento dellattività dellamministrazione comunitaria, delle aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure che saranno disciplinate da apposito Regolamento.
4. Il Difensore Civico esercita, altresì, il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nella forma e con le modalità previste dalla legge.
5. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nellesclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
6. Il Difensore Civico ha il diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti e dai responsabili dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni altra notizia non coperta da segreto dufficio, utile per lespletamento del mandato.
7. Il Difensore Civico è tenuto al segreto dufficio e riveste nellambito delle proprie funzioni e compiti la qualifica di pubblico ufficiale.
8. AllUfficio del Difensore Civico è preposta persona in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente, che, per esperienza acquisita, offra garanzia di competenza, probità ed obiettività di giudizio.
9. I requisiti e le modalità di nomina del Difensore Civico sono disciplinati da apposito Regolamento.
TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 72
Interpretazione dello Statuto
1. Lo Statuto della Comunità Montana costituisce atto normativo destinato a disciplinare in modo stabile lorganizzazione, la struttura e lattività dellEnte, nellambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto esplica efficacia nei confronti della Comunità Montana e dei soggetti che intrattengono rapporti con lente.
Art. 73
Adozione e Revisione dello Statuto
1. Lo Statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta largomento è posto allordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello Statuto.
2. Le deliberazioni di revisione, totale o parziale, dello Statuto, sono adottate dal Consiglio della Comunità Montana, con la procedura di cui al precedente comma 1, purchè sia trascorso un anno dallentrata in vigore del medesimo o dallultima modifica o integrazione ad esso apportata sulla stessa materia, fatte salve le modifiche dipendenti da norme di legge intervenute.
3. Le iniziative di revisione statutaria respinte dal Consiglio non possono essere riproposte nel corso della durata in carica del Consiglio stesso, prima che siano trascorsi 2 anni.
4. La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.
5. Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative o ad annullamenti di disposizioni statutarie da parte dei competenti organi.
Art. 74
Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione allAlbo Pretorio dellEnte.
Art. 75
Regolamenti di attuazione
1. Sino allentrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto.
2. Il Consiglio o la Giunta della comunità deliberano i regolamenti di cui al comma 1, fra cui, in principalità, il regolamento sugli ausilii pecuniari pubblici, entro il termine di 12 mesi dallentrata in vigore dello Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.