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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 30

Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2002 n. 45-6656

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI). Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po in data 26 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001. Indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico

A relazione degli Assessori Ferrero, Botta, Cavallera:

Premesso che

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24.5.2001 è stato approvato in forma definitiva il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), precedentemente adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 18 in data 26.4.2001 - che costituisce un traguardo qualificante nel processo di difesa del suolo e che comporta l’azione integrata delle politiche che operano sul territorio;

- conseguentemente all’approvazione del PAI la Giunta Regionale, con la deliberazione n. 31-3749 del 6 agosto 2001, ha fornito alcuni indirizzi circa gli adempimenti da svolgere per l’attuazione dello stesso PAI ed ha indicato le procedure per la condivisione del quadro del dissesto derivante dagli studi e dalle analisi svolte a scala locale e contenuto nei PRGC sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica.

Atteso che, ai sensi dell’art. 18, commi 2, 3 e 4 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, l’approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti, a seguito della verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali, fa sì che le delimitazioni delle aree in dissesto e le previsioni urbanistiche ivi comprese, aggiornino ed integrino le prescrizioni del PAI.

Considerato, pertanto, che:

- le suddette verifiche di compatibilità non sono finalizzate al mero adeguamento dei piani regolatori vigenti alle condizioni di dissesto indicate dal PAI, bensì all’aggiornamento dello stesso PAI, in sintonia con i suoi contenuti e criteri ispiratori;

- dunque, le prescrizioni dell’art. 9 del PAI, in assenza di strumenti urbanistici redatti ed approvati in conformità alle disposizioni dell’art. 18, commi 3 e 4, dispongono le limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo;

- viceversa, gli approfondimenti alla scala locale, prescritti dal richiamato art. 18, consentiranno di integrare il quadro conoscitivo dei dissesti e di definire le norme di tutela ed uso del suolo;

Precisato che:

- gli studi condotti alla scala del piano regolatore, coerenti con gli indirizzi già emanati - Circolare del Presidente della Giunta Regionale in data 8 maggio 1996, n. 7/LAP e relativa Nota tecnica esplicativa, emanata nel dicembre del 1999, e Circolare del Presidente della Giunta Regionale in data 8 ottobre 1998, n.14/LAP/PET - e coerenti con gli indirizzi assunti con la presente deliberazione, sono esaustivi della verifica di compatibilità di cui all’art. 18, comma 3, del PAI;

- le predette circolari n. 7/1996 e n. 14/1998 costituiscono lo standard regionale di riferimento per la stesura delle suddette verifiche di compatibilità e gli indirizzi assunti con la presente deliberazione ne costituiscono specificazione e chiarimento.

Precisato, altresì, che:

- in conformità agli indirizzi anzidetti, gli studi finalizzati alla pianificazione urbanistica generale, anche in tema di dissesto di carattere idraulico, devono essere effettuati sulla scorta di indagini storiche e geomorfologiche, anche con riferimento alla tendenza evolutiva del corso d’acqua, qualora tali studi conducano ad una valutazione cautelativa delle condizioni di pericolosità e di rischio;

- tali studi saranno integrati da analisi idrauliche, estese a tutto o parte del bacino d’interesse, qualora permangano incertezze sulle condizioni di dissesto, di pericolosità e di rischio, essenzialmente con riferimento agli insediamenti ed alle infrastrutture esistenti e previsti.

Ritenuto che, al fine di favorire l’effettiva conoscenza dei presenti criteri ed indirizzi, la loro applicazione debba essere differita di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte, in modo da consentire agli Enti locali ed ai professionisti di definire gli incarichi e le modalità operative per lo svolgimento degli studi in coerenza con le presenti indicazioni.

Ritenuto che per l’applicazione dei presenti criteri ed indirizzi, per il loro eventuale aggiornamento e per la gestione integrata delle attività dei Gruppi interdisciplinari, costituiti ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale in data 6 agosto 2001, n. 31-3749, sia necessario assicurare un efficace raccordo fra le Direzioni regionali Pianificazione e gestione urbanistica, Servizi tecnici di prevenzione, Difesa del suolo ed Opere pubbliche, a mezzo della costituzione di un Gruppo di coordinamento, a cura dei Direttori regionali competenti.

Vista infine la D.G.R. n. 63-5679 del 25 marzo 2002 contenente la proposta all’Autorità di Bacino di un combinato disposto tra quanto previsto all’art.6 della Deliberazione n.18/2001 del 26 aprile 2001 del Comitato Istituzionale e quanto indicato all’art.18 delle Norme di Attuazione del Pai, in relazione all’applicazione ed efficacia del provvedimento cautelare previsto dall’art. 6 sopra citato.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale accogliendo la proposta dei Relatori a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare i criteri e gli indirizzi per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico come delineati negli allegati 1, 2 e 3 che seguono e che fanno parte integrante della presente, precisando che:

- gli studi finalizzati alla pianificazione urbanistica generale, anche in tema di dissesto di carattere idraulico, devono essere effettuati sulla scorta di indagini storiche e geomorfologiche, anche con riferimento alla tendenza evolutiva del corso d’acqua, qualora tali studi conducano ad una valutazione cautelativa delle condizioni di pericolosità e di rischio;

- tali studi saranno integrati da analisi idrauliche, estese a tutto o parte del bacino d’interesse, qualora permangano incertezze sulle condizioni di dissesto, di pericolosità e di rischio, essenzialmente con riferimento agli insediamenti ed alle infrastrutture esistenti e previsti;

Allegato 1 - indirizzi per l’attuazione del PAI in materia urbanistica

Allegato 2 - legenda regionale per la redazione della carta geomorfologica e del dissesto dei P.R.G.C. redatte in conformità alla circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99

Allegato 3 - criteri per la valutazione della pericolosità e del rischio lungo il reticolo idrografico.

2. di dare mandato ai Direttori regionali delle Direzioni Pianificazione e gestione urbanistica, Servizi tecnici di prevenzione, Difesa del suolo ed Opere pubbliche di provvedere alla costituzione di un Gruppo di coordinamento che curi la gestione integrata delle attività dei Gruppi interdisciplinari costituiti ai sensi della D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001 e di predisporre le necessarie direttive per lo svolgimento delle attività nell’ambito degli stessi Gruppi.

3. di individuare un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per l’effettiva applicazione della stessa, in modo da consentire agli Enti locali ed ai professionisti di definire gli incarichi e le modalità operative per lo svolgimento degli studi in coerenza con le presenti indicazioni.

4. di dare atto che gli indirizzi emanati con la presente nell’allegato 1 relativamente alle zone soggette all’applicazione dello “Schema Previsionale e Programmatico del Bacino del Toce” approvato con D.P.C.M. 7 dicembre 1995 sostituiscono le indicazioni formulate con la D.G.R. 30 giugno 1998, n. 3-24929.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al File PDF - Occupazione circa 8 Mb)