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Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2002

Codice 29
D.D. 28 marzo 2002, n. 85

Aggiornamento del Sistema degli Indicatori ai sensi della DGR 59-28477 del 25.10.1999. Definizione delle modalità di rilevazione per l’anno 2001 e 2002

Con provvedimento n. 59-28477 del 25.10.1999 la Giunta Regionale ha disposto l’attivazione del sistema regionale di controllo delle attività delle Aziende Sanitarie;

tale provvedimento attua, nelle more della realizzazione del sistema di controllo previsto dall’art. 8 octies del D.Lgs. n. 229/99, i principi di cui agli artt. 10 D.Lgs. n. 502/1992 e n. 25 della L.R. 12.12.1997 n. 61.

Nel provvedimento si dispone in particolare:

di approvare il metodo della verifica e della conseguente valutazione delle attività delle strutture sanitarie del S.S.R. nell’ambito di un sistema generale di controllo che utilizzi “indicatori” idonei a monitorare, con riguardo ai singoli processi aziendali, i risultati conseguiti in termini di efficienza, efficacia e qualità dei servizi;

di disporre che il sistema di indicatori, per il monitoraggio del risultati aziendali assuma caratteristiche dinamiche tali da consentirne il progressivo e costante adeguamento all’evoluzione del S.S.R. assumendo caratteristiche di flessibilità, certezza e riproducibilità dei dati, trasparenza in relazione agli obiettivi e modalità di rilevazione;

che i dati di attività necessari per il calcolo degli indicatori rappresentino “debito formativo” delle strutture, delle Aziende e degli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie nei confronti dei quali l’attività di controllo viene esercitata;

che la Direzione 29 - Controllo delle attività sanitarie - avvii la sistematica rilevazione e conseguentemente, qualora ne ravvisi la necessità, disponga gli opportuni aggiornamenti e integrazioni,

con successive determinazioni della Direzione Regionale di Controllo delle Attività Sanitarie n. 397 del 20.12.1999, n. 16 del 24.1.2000, n. 4 del 4.1.2002 il sistema medesimo è stato formalmente adottato, aggiornato e sono state definite le sue caratteristiche generali, ivi comprese le modalità ed i criteri di rilevazione;

con i provvedimenti sopracitati sono stati approvati:

- il sistema complessivo di controllo,

- l’elenco degli indicatori applicati nelle rispettive annualità,

- l’elenco dei dati necessari per il calcolo degli indicatori;

preso atto degli esiti delle rilevazioni effettuate e la derivante necessità di adeguare il sistema di controllo allo sviluppo dei processi aziendali, si rendono opportune alcune modificazioni all’elenco degli indicatori utilizzati.

Ciò premesso, il Direttore Regionale della Direzione Controllo delle Attività Sanitarie, atteso lo specifico mandato ricevuto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 55-4769 del 10.12.2001;

considerata la necessità di definire l’elenco degli indicatori per le valutazioni dell’attività svolta nell’anno 2001;

valutata la necessità di apportare alcune modificazioni al sistema già definito con le sopracitate determinazioni;

IL DIRETTORE

determina

Di integrare e modificare le precedenti determinazioni n. 397 del 20.12.1999, n. 16 del 24.1.2000, n. 4 del 4.1.2002 con le descrizioni degli indicatori delle schede tecniche di cui all’allegato 1 (parte integrante del presente provvedimento) che sostituiscono quelle con medesimo numero di codice;

di approvare l’elenco degli indicatori utilizzati per gli anni 2001 e 2002 di cui all’allegato 2 che fa parte integrante del presente provvedimento;

di approvare l’elenco dei dati non disponibili e necessari per il calcolo degli indicatori di cui all’allegato 3 (parte integrante del presente provvedimento) che dovranno essere forniti dalle Aziende Sanitarie e dagli altri soggetti erogatori di servizi per il S.S.N. in quanto costituenti debito informativo ai sensi della DGR 59-28477 del 25.10.1999.

Il Direttore regionale
Ciriaco Ferro