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Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2002
Legge regionale 22 luglio 2002, n. 17.
Disposizioni per la copertura del disavanzo della sanita dellanno 2000.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al finanziamento della quota del 70 per cento degli oneri finanziari del mutuo stipulato a copertura del disavanzo relativo allanno 2000 di pertinenza regionale in base allaccordo fra lo Stato e le Regioni dell8 agosto 2001, provvedono le Aziende sanitarie locali (ASL) e le Aziende sanitarie ospedaliere (ASO) in proporzione alla singola quota di disavanzo.
2. Le Aziende sanitarie regionali fanno fronte alla relativa spesa, in via prioritaria, con alienazioni del patrimonio disponibile.
Art. 2.
1. Gli oneri del mutuo, di cui allarticolo 1, comma 1, rappresentati dalla relativa rata di ammortamento, sono iscritti nel bilancio regionale per poterne disporre il pagamento allIstituto mutuante.
2. Le Aziende sanitarie regionali, per il concorso di cui allarticolo 1, comma 1, trasferiscono alla Regione la quota di partecipazione agli oneri del mutuo stipulato dalla Regione, quale compartecipazione alla copertura del disavanzo a carico dei rispettivi bilanci.
3. Il pagamento della quota degli oneri del mutuo di cui al comma 1, a carico delle risorse proprie della Regione, avviene nel rispetto del vincolo di destinazione delle spese sanitarie di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dellarticolo 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133).
Art. 3.
1. Alla copertura della quota di disavanzo dellanno 2000, a carico diretto della Regione, si provvede ai sensi dellarticolo 6 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 13 (Bilancio di previsione per lanno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004).
Art. 4.
1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 luglio 2002
Enzo Ghigo