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Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2002

Codice 25.3
D.D. 12 aprile 2002, n. 487

Autorizzazione Idraulica n. 3689/2002 per la realizzazione di un guado sul Rio Rumiano e per il conseguente transito dei mezzi per l’esbosco del materiale legnoso dal lotto boschivo Chiomo II. Ditta: Comune di Cumiana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Cumiana, per la realizzazione del guado e per il conseguente transito dei mezzi per l’esbosco del materiale legnoso dal lotto boschivo Chiomo II, di proprietà comunale, che dovrà avvenire nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nell’elaborato progettuale allegato all’istanza, che si restituisce al richiedente, vistato da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il guado dovrà essere ubicato come indicato sull’elaborato di progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. il materiale risultante dallo scavo, per la realizzazione delle rampe di accesso, dovrà essere accatastato in sito idoneo, non soggetto ad esondazione, e riutilizzato per il ripristino della situazione originaria dei luoghi, al termine dei lavori;

3. dovrà essere garantita comunque la stabilità delle sponde, interessate dai lavori; si raccomanda il posizionamento dei massi, di grossa pezzatura, presenti in alveo, sia al piede delle sponde, in prossimità delle rampe, che sulla sommità delle stesse, a valle della rampa, al fine di un’adeguata protezione;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali eventuali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. i transiti dovranno avvenire nel rispetto del buon regime idraulico del corso d’acqua, esclusivamente durante i periodi di magra, evitando, in ogni caso, transiti in concomitanza di eventi piovosi anche non particolarmente intensi, restando, comunque il soggetto autorizzato, unico responsabile di eventuali danni e/o situazioni di pregiudizio dell’incolumità personale cagionati a sè o ad altri;

6. dovrà essere posizionata opportuna segnaletica ed ogni altro accorgimento che si renderà necessario, atto a prevenire ed impedire il transito a persone e mezzi non autorizzati, soprattutto in occasione di eventi di piena;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento del presente atto; il committente dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’avvenuta ultimazione dei lavori di esbosco e l’avvenuto ripristino dello stato originario dei luoghi, che dovrà avvenire dopo l’ultimazione dei lavori di esbosco, al fine di consentire eventuali accertamenti;

8. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale concedente, sia in ordine alla stabilità delle sponde interessate, sia in relazione alla sicurezza delle maestranze impiegate nei lavori di esbosco;

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà provvedere all’eventuale ottenimento di ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 e s.m.i. - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 e s.m.i. - vincolo idrogeologico, ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle rampe.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera