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Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2002

Codice 25.9
D.D. 3 aprile 2002, n. 434

R.D. 25.07.1904 n. 523 - Polizia Idraulica. Ditta: Minacci S.r.l.. Lavori di asportazione materiale litoide per il ripristino delle sezioni di deflusso del torrente Anza nei Comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli riguardi idraulici, la Ditta Minacci S.r.l. - con sede in Villadossola (VB), ad eseguire i lavori di asportazione di materiale litoide dal torrente Anza per il ripristino delle sezioni di deflusso a seguito della formazione di una savanella onde consentire l’esecuzione di opere di ripristino della difesa spondale sinistra danneggiata dall’evento alluvionale dell’autunno 2000 comportanti l’asportazione di mc. 9.286 di materiale litoide, alle condizioni sotto elencate e secondo quanto previsto nel progetto allegato all’istanza.

Art. 1

L’autorizzazione ad asportare il materiale inerente sopra indicato si intende limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le sponde fisse, giusto il disposto degli art. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. del 25.07.1904 n. 523) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie ai sensi della Circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle Opere Pubbliche - sulla delimitazione dell’alveo dei corsi d’acqua o sulle piantagioni in aree alluvionali.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentino caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.

La zona di estrazione indicata nei grafici allegati all’istanza ed approvati da questo Ufficio deve essere delimitata con solidi picchetti e pali di idonee dimensioni, prontamente sostituiti in caso di asportazione o danneggiamenti, a cura e spese della Ditta titolare.

Art. 2

E’ assolutamente vietata l’estrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione.

Viene comunque vietato deviare od interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare le estrazioni, nonchè a tutela del patrimonio ittico, di estrarre materiale nelle zone di frega dei pesci ed inquinare le acque. Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione a questo Ufficio ed all’Autorità di P.S..

Art. 3

L’autorizzazione avrà la durata di gg. 50 lavorativi decorrenti dalla data che il Concessionario avrà formalmente comunicato a questo Settore e per conoscenza all’Autorità di Bacino del fiume Po, all’Amministrazione Provinciale, ai Comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte, al Comando Stazione Carabinieri di Premosello Chiovenda, al Comando GG.FF. di Domodossola, al Corpo Forestale dello Stato di Verbania ed alla Comunità Montana Monte Rosa, ma sarà tuttavia facoltà dell’Amministrazione di sospenderla, modificarla od anche revocarla in qualsiasi momento a suo libero ed esclusivo giudizio senza che il concessionario abbia titolo a qualsiasi reclamo, indirizzo o compenso.

Eventuali sospensioni dell’estrazione dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ufficio concedente.

Dette sospensioni non costituiscono titolo per la richiesta di eventuali proroghe che comunque l’Ufficio scrivente si riserva di concedere solo per iscritto.

Art. 4

L’autorizzazione è valida per l’estrazione del solo quantitativo assentito, in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro cui resta valida l’autorizzazione.

Qualora, in base ad accertamenti e controlli, risultassero estratti abusivamente quantitativi maggiori di quelli concessi, il concessionario, salvo ogni altra azione penale nei suoi confronti, dovrà provvedere al pagamento dei relativi maggiori oneri fiscali mediante una sanzione amministrativa corrispondente a tre volte il canone demaniale unitario ordinario.

Art. 5

La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore o emanate in materia idraulica e non potrà essere ceduta nè formalmente nè di fatto a terzi e sarà usufruita in modo da non danneggiare le proprietà pubbliche o private e non offendere precedenti diritti o concessioni.

Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che potesse derivare all’Amministrazione o a terzi per causa degli scavi effettuati e degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a sua cura e spesa i lavori di ripristino che si rendessero comunque necessari.

Art. 6

Il concessionario, dovrà all’atto dell’esecuzione, avere con se, l’autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficiali e di Agenti Giurati.

Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la concessione potrà essere sospesa e revocata ed il concessionario denunciato all’Autorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dell’alveo e delle sponde a norma dell’art. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.

I Sindaci del Comune nel cui territorio è autorizzata l’estrazione, i Carabinieri, le Guardie Forestali e gli Agenti della Forza Pubblica, dovranno disporre la necessaria vigilanza per l’osservanza delle norme contenute nella concessione, a norma dell’art. 377 della già citata legge 20.03.1865 n. 2248 allegato f).

Art. 7

L’asportazione del materiale litoide dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità.

Si elencano di seguito i mezzi d’opera che potranno essere impiegati:

1. Autocarro Fiat con cassone pellicano targato NO 448627

2. Autocarro Fiat con cassone pellicano targato NO 448628

3. Autocarro Iveco 410 targato BH 022KZ

4. Autocarro Iveco 410 targato AW 038 KZ

5. Autocarro Fiat 330 targato NO 760008

6. Autocarro Fiat 330 targato NO 771632

7. Autocarro Fiat 330 targato NO 771633

8. Autocarro Fiat 330 targato NO 606885

9. Autocarro Fiat 330 targato NO 606425

10. Autocarro Fiat 300 targato NO 412348

11. Autocarro Man targato NO 671985

12. Autocarro Mercedes 2635 targato AY 202 NW

13. Autocarro Mercedes 2638 targato NO 803037

14. Escavatore CAT 325

15. Escavatore CAT 320

16. Escavatore Fiat-Hitachi

Art. 8

Le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati.

Art. 9

E’ vietato alla Ditta concessionaria, nel modo più assoluto, il carico di sabbia o ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

Art. 10

Ad avvenuta estrazione del quantitativo assentito la Ditta deve sospendere i relativi lavori, dandone immediata comunicazione scritta a questo Ufficio, con esplicita dichiarazione di regolare esecuzione, sia come quantità estratta che come modalità esecutiva.

I controlli del caso vengono eseguiti in contraddittorio e la Ditta deve mettere a disposizione il personale e i mezzi occorrenti.

Qualora si accerti l’avvenuta estrazione di quantitativi superiori a quelli autorizzati, la Ditta, salvo ed impregiudicato ogni atto di legge, è ritenuta la pagamento di tutti i relativi maggiori oneri.

Ove questo Ufficio lo ritenesse necessario, la Ditta deve fornire, a proprie spese entro quindici giorni dalla relativa richiesta scritta, perizia giurata con rilievi planoaltimetrici dell’opera eseguita riferiti a quelli in progetto e redatti da perito abilitato.

Scaduto inutilmente il predetto termine, la concessione è da ritenere, iuris et de iure, revocata senza alcun diritto per la Ditta a compenso, rimborso e indennizzo.

Lo svincolo della cauzione avverrà, a seguito di esplicita richiesta della Ditta interessata, dopo la constatazione della regolarità dell’esecuzione dei lavori.

Art. 11

L’Amministrazione Regionale si riserva di richiedere eventuali ulteriori pagamenti a saldo qualora venisse stabilito, per l’anno in corso, un canone superiore agli attuali Euro 4,44.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi il Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole