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Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 / 07 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto n. 317   - Determinazione dell’indennità provvisoria per l’occupazione d’urgenza ed esproprio delle aree destinate all’ampliamento della zona industriale Vadò per la realizzazione del Polo Integrato di Sviluppo - PIS

(omissis)

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

Ai sensi dell’art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e s.m.i., le indennità provvisorie per le particelle interessate dalle procedure coattive di cui al punto 4 della precedente delibera di Giunta Comunale n. 93 del 26 marzo 2002 sono determinate come dall’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono così ripartite in base alle quote di proprietà:

Foglio 49 particella n. 20

Indennità provvisoria totale = Euro 417,75 così suddivisi secondo le quote di proprietà:

Cavaglià Maria (omissis), per la quota di 5/40

Indennità provvisoria totale = (5/40) x Euro 417,75 = Euro 52,22

Cavaglià Carlo (omissis), per la quota di 3/10

Indennità provvisoria totale = (3/10) x Euro 417,75 = Euro 125,325

Cavaglià Stefano (omissis), per la quota di 9/40

Indennità provvisoria totale = (9/40) x Euro 417,75 = Euro 93,99

Cavaglià Angela (omissis), per la quota di 1/20

Indennità provvisoria totale = (1/20) x Euro 417,75 = Euro 20,89

Cavaglià Domenico (omissis), per la quota di 3/10

Indennità provvisoria totale = (3/10) x Euro 417,75 = Euro 125,325

Foglio 49 particella n. 16

Cafasso Maria (omissis)

Indennità provvisoria totale = Euro 788,73

Foglio 44 particella n. 226

Prezzo unitario indennizzo = (Euro/mq/anno) 0,19367

Superficie occupata = mq 254

Boietto Albino (omissis)

periodo 25/8/97 - 10/5/2001 per un totale di anni 3 e gg. 259, quota di proprietà 1/2

indennità provvisoria = 1/2 x 254 x 0,19367 x (3 + 259/365) = Euro 91,24

Gandolfo Margherita (omissis)

periodo 25/8/97 - 6/6/2000 per un totale di anni 2 e gg. 286, quota di proprietà 1/2

indennità provvisoria = 1/2 x 254 x 0,19367 x (2 + 286/365) = Euro 68,46

Iattoni Gualtiero (omissis)

periodo 7/6/2000 - 10/5/2001,per un totale di gg 338, quota di proprietà 1/2

indennità provvisoria = 1/2 x 254 x 0,19367 x (338/365) = Euro 22,78

periodo 11/05/2001 - 24/08/2002 per un totale di anni 1 e gg. 106, quota di proprietà intera

indennità provvisoria = 1 x 254 x 0,19367 x (1 + 106/365) = Euro 63,48

Totale indennità provvisoria = 22,71 + 63,34 = Euro 86,26

Art. 2

Le ditte proprietarie, entro 30 gg dalla data di notificazione del presente provvedimento, se intendono accettare l’indennità dovranno darne comunicazione al Comune scrivente espropriante con sede in. P.zza Vittorio Emanuele II 10024 Moncalieri Settore Urbanistica, con il quale potranno anche direttamente convenire la cessione volontaria dell’immobile espropriando con le seguenti maggiorazioni delle indennità provvisorie come determinate con il presente provvedimento:

non superiore al 50% (con i limiti di cui al comma 3 dell’art. 17 della legge 865/1971) se le ditte proprietarie non sono dirette coltivatrici del terreno (art. 12 legge 865/1971, come modificato con l’art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10);

non superiore a tre volte (con i limiti di cui al comma 3 dell’art. 17 della legge 865/1971) se le ditte proprietarie sono coltivatrici dirette del terreno;

Le ditte che intendano accettare l’indennità come determinata nel presente provvedimento dovranno comunicare i dati di nascita, residenza e codici fiscali nonché dichiarare espressamente di accettare senza riserve l’indennità offerta. Le ditte dovranno dichiarare, altresì che i terreni interessati sono in loro piena ed esclusiva proprietà (indicare le quote di proprietà), liberi da qualsiasi vincolo o diritto di terzi, e che assumono ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali di terzi sui terreni medesimi. Tali dichiarazioni vanno rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e comunque con la consapevolezza delle sanzioni amministrative e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli art. 75 e 76 del succitato decreto.

Art. 3

Il silenzio, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, sarà considerato rifiuto e verrà disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, delle somme determinate come nel prospetto allegato.

Art. 4

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per gli atti processuali civili, come disposto dal comma 4 dell’art. 11 della legge 865/71, e sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Moncalieri per gg. 15 consecutivi nonché per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Esente da bollo a norma dell’articolo 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.

Ai sensi dell’art. 4 della L. 241/90, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro gg. 60 gg, dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 gg. con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Art. 5

Si fa riserva di determinare le indennità dovute a norma dell’art. 17 della legge 865/71 agli aventi diritto con successivo provvedimento.

Ai sensi dell’art. 4 della L, 241/90, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro gg. 60 gg, dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 gg. con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero

Allegato (fare riferimento al file PDF) (omissis)