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Bollettino Ufficiale n. 29 del 18 / 07 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2002, n.  57-6303

Legge 11 maggio 1999 n. 140. Norme in materia d’attività produttive. Art. 8 “Fondo per l’innovazione degli impianti a fune”. Criteri di erogazione dei contributi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) che i soggetti ammessi al contributo, per ottenere la liquidazione dell’anticipazione del finanziamento previsto dalla legge 140/1999, ai sensi e secondo le modalità stabilite della legge 388/2000, dovranno presentare la seguente documentazione:

A. impianti realizzati :

* certificato del Direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione degli interventi ammessi ai benefici della legge e la relativa spesa;

* perizia asseverata delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti ammessi alle agevolazioni previste dalla legge;

* dichiarazione di non esserci cumulo con altri contributi;

A. impianti da realizzare:

* Determinazione Dirigenziale di approvazione del progetto;

* a titolo d’impegno “sull’effettiva realizzazione dell’investimento” dovrà essere presentata copia del contratto/i di fornitura degli impianti;

* dichiarazione di non esserci cumulo con altri contributi;

* ad ultimazione dei lavori occorre presentare i certificati di cui al precedente punto A;

1) che ai fini della determinazione delle spese sostenute, saranno presi in considerazione solo i titoli di spesa datati successivamente alla data delle domande d’accesso al contributo. Nel caso di minori opere rispetto a quelle previste in sede di domanda, il contributo sarà rideterminato;

2) che le somme che si renderanno disponibili in conseguenza di revoche, esclusioni o rideterminazioni di contributi, saranno assegnate, sulla base della graduatoria approvata con D.D. n. 223 del 03/04/2000;

3) di autorizzare eventuali spostamenti degli aiuti su impianti diversi da quelli indicati nelle istanze presentate entro il termine di cui alla graduatoria approvata con D.D. 223 del 3 aprile 2000, purché insistenti nello stesso comprensorio sciistico e limitatamente alle somme ammesse a contributo.

(omissis)