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Bollettino Ufficiale n. 29 del 18 / 07 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2002, n. 49-6295

Diritto allo Studio Universitario - Criteri per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi alla concessione delle borse di studio per l’a.a. 2002/2003

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare per le motivazioni indicate in premessa i “Criteri per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi alla concessione delle borse di studio per l’a.a. 2002/2003", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e su cui, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 16/92, la VI Commissione competente ha espresso parere favorevole in data 5.06.2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Diritto allo studio universitario - Criteri per la pubblicazione da parte dell’EDISU dei Bandi di concorso relativi alla concessione delle borse di studio per l’a. a. 2002/2003

Premessa

Il quadro delineatosi con l’apertura dell’anno accademico 2001/02, a seguito dell’esplosione del numero di domande per la borsa di studio da parte degli studenti aventi diritto ai sensi di legge, ha richiesto nel 2002 un incremento di risorse regionali destinate alle borse di circa il 150%, mettendo in evidenza la necessità di procedere, in tempi più rapidi di quanto previsto, alla riorganizzazione del sistema di erogazione di tale beneficio, mediante la definizione di criteri e di strumenti rispondenti ad un più sostenibile piano di spesa e ad una più efficace finalizzazione delle risorse.

Il numero di 12.394 studenti risultati idonei alla borsa di studio nell’ a.a. 2001/2002 hanno segnato infatti un incremento rispetto all’a.a. precedente di 2.792 idonei, con un aumento di 5844 idonei nel periodo 98/99 - 01/02.

L’alto tasso di abbandoni tra il primo e il terzo anno da parte degli studenti vincitori di borsa di studio, risultato dall’analisi effettuata sui dati dell’ultimo triennio, ha messo in luce, oltrechè un tasso di insuccesso sociale, l’attribuzione di risorse finanziarie regionali e statali a studenti che, non giungendo al conseguimento del titolo, hanno usufruito di benefici a fondo perduto.

Le ragioni del considerevole incremento di domanda nell’ultimo anno sono sicuramente legate in parte all’eliminazione del requisito di merito per gli iscritti al primo anno del corso di laurea e in buona parte ai primi effetti della riforma universitaria.

Si opererà pertanto, d’intesa con l’EDISU, gli Atenei e l’Osservatorio regionale, per procedere nel corso del prossimo triennio al monitoraggio e all’analisi dei seguenti dati:

- andamento del numero complessivo di domande per la borsa di studio e del numero di domande per le diverse tipologie di studenti (fuori sede, pendolari, in sede) iscritti ai corsi di laurea nei tre Atenei;

- andamento del numero complessivo di domande per la borsa di studio da parte degli iscritti ai corsi di laurea specialistica nei tre Atenei, per verificare gli effetti del cosiddetto 3+2 sulla prosecuzione degli studi universitari;

- impatto della riforma sui tempi di conseguimento del titolo di studio e valutazione degli effetti sul tasso di abbandono, rispetto ai dati precedenti alla riforma;

- individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari, in Piemonte, per le diverse tipologie di studenti, mediante un’ indagine già avviata dall’Osservatorio regionale, per verificare la congruenza degli importi delle borse con gli effettivi bisogni dei soggetti beneficiari.

In attesa di valutare nel corso del prossimo triennio gli esiti della riforma sull’andamento delle borse di studio, si è comunque proceduto ad individuare fin d’ora strumenti idonei a riportare l’attuale forma meramente assistenziale di erogazione delle borse di studio ai principi che hanno ispirato l’art. 34 della Costituzione: funzionalizzare il diritto allo studio e il conseguente impegno finanziario alla crescita culturale e civile della società, mediante un sostegno mirato alla effettiva possibilità di formazione universitaria di studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi.

In questa prospettiva, l’Amministrazione regionale sta predisponendo un disegno di legge, che si pone l’obiettivo di fuoriuscire dalla logica assistenzialistica della borsa di studio, per cercare di attuare un sistema fondato sulla stipulazione di un contratto iniziale che responsabilizzi lo studente all’atto della domanda e, mediante una più articolata modulazione delle erogazioni in funzione della progressiva acquisizione di crediti formativi e una minore spesa a fondo perduto, finalizzi l’impegno finanziario della Regione al sostegno effettivo dello studente, nel raggiungimento della conclusione del proprio percorso di studi nei tempi legali.

L’Amministrazione regionale sta inoltre predisponendo, d’intesa con l’EDISU e con gli Atenei, programmi per lo sviluppo dei servizi abitativi, che seppur raddoppiati nella città di Torino nel corso dell’ultimo triennio, sono ancora decisamente insufficienti e del tutto assenti nelle sedi dell’ Università del Piemonte Orientale.

Insieme con le borse di studio di cui costituisce, per gli studenti fuori sede, parte integrante, il servizio abitativo è, infatti, elemento di primaria importanza sia per sostenere il diritto allo studio sia per favorire la capacità di attrazione degli Atenei da parte di studenti provenienti da altre regioni italiane e straniere e sia infine per agevolare i progetti di mobilità e di interscambio internazionale di ricercatori e docenti.

Al fine di indirizzare le risorse pubbliche verso forme più incisive di investimento sulla formazione culturale e professionale delle nuove generazioni e sempre meno assistenziali, è determinante assegnare al requisito di merito un peso adeguato.

Dopo il primo anno di iscrizione, che consente l’accesso alla borsa unicamente sulla base dei requisiti economici, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale al momento di ingresso agli studi universitari, il peso del requisito di merito deve garantire, nel prosieguo del percorso formativo, il beneficio agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che si impegnano effettivamente a conseguire la laurea nei tempi legali.

Tale intendimento è del resto esplicitato dalla normativa nazionale quando,al comma 9 dell’art.6 del DPCM, nel fissare i requisiti di merito minimi, attribuisce alle regioni il compito di valutarne l’innalzamento.

Mentre si procede al perfezionamento dell’iter per la presentazione del disegno di legge in materia di erogazione delle borse di studio e alla realizzazione degli altri interventi per lo sviluppo del diritto allo studio, si determinano nel presente atto, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 18 marzo 1992 n.16, i criteri relativi all’assegnazione delle borse di studio per l’a.a. 2002/03, ai fini della pubblicazione dei Bandi da parte dell’EDISU.

I. I corsi di studio per i quali sono concesse le Prestazioni Sociali Agevolate

1. Per Prestazioni Sociali Agevolate (d’ora in avanti indicate con la sigla PSA) si intendono le borse di studio per la frequenza dei corsi universitari, comprensive dell’importo per un pasto giornaliero su base annua nonché, per gli studenti fuori sede, del servizio abitativo, e le borse per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale.

2. Le PSA sono assegnate per concorso agli studenti che si iscrivono ai seguenti corsi di studio delle Università, degli Istituti universitari statali, delle Università non statali legalmente riconosciute, delle Istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99, aventi sede legale in Piemonte(d’ora in avanti indicate con la sigla università):

a) corso di laurea, laurea specialistica e laurea specialistica a ciclo unico;

b) corso di laurea e di laurea specialistica nelle scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n.464/97, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore;

c) corsi di specializzazione obbligatori per l’esercizio della professione e corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo n.210/1998 art.4, per gli studenti che non beneficiano della borsa di studio di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n.224;

d) in via transitoria e sino a loro esaurimento, corsi aventi valore legale, attivati prima dell’attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509.

3. Le PSA sono concesse per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi sopra indicati con le seguenti modalità:

a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall’anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, i benefici sono estesi per un ulteriore semestre;

b) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall’anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, i benefici sono estesi per un ulteriore semestre;

c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall’anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, i benefici sono estesi per un ulteriore semestre;

d) per gli iscritti ai corsi attivati prima dell’attuazione del decreto ministeriale n.509/99, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno, a partire dall’anno di prima iscrizione;

e) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione.

4. Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un’integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell’ultimo anno di corso.

5. Le PSA possono essere concesse agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l’ammissione al corso per il quale sono richieste, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

6. Per l’erogazione delle PSA l’Ente, nell’ambito dei criteri indicati dall’Amministrazione regionale nel presente atto, si attiene alle disposizioni di cui al DPCM 9.4.2001, che hanno vigenza triennale e, comunque, continuano ad avere efficacia sino all’emanazione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia.

II. Condizioni generali di accesso alle borse di studio , modalità di richiesta e controlli

1. L’EDISU pubblica i bandi di concorso, nei termini fissati dall’art.4 del DPCM 9.4.2001, fissando procedure e termini di scadenza per la presentazione delle domande ai fini della pubblicazione delle graduatorie provvisorie e definitive.

2. Le domande per la richiesta di PSA sono presentate dagli studenti all’EDISU, avvalendosi di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

In applicazione dell’art. 4, commi 5 e 6 del DPCM 9.4.2001, l’autocertificazione della condizione economica viene effettuata dagli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione.

Per gli anni successivi lo studente è tenuto a ripresentare l’autocertificazione della condizione economica qualora quest’ultima o la composizione del nucleo familiare siano mutati, ad eccezione degli iscritti al quarto anno dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per i quali è prevista una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica.

Lo studente che benefici di una borsa ridotta e la cui condizione economica sia peggiorata, rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa può presentare idonea documentazione per ottenere un aumento del suo importo, a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

Per l’a.a. 2002/03, eccezionalmente, in considerazione dell’ applicazione per la prima volta della normativa di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 n.109, e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepita di seguito nel presente atto, l’autocertificazione è presentata anche dagli studenti che l’ hanno già presentata nell’a.a.01/02.

3. I benefici assegnati dall’EDISU non possono essere cumulati con altro analogo beneficio , tranne che con quelli concessi da istituzioni nazionali o straniere volti ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti, così come previsto dalla Legge 390/91, art. 7, comma 1, lettera d).

4. Ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998 n.109, e successive modificazioni ed integrazioni.

per le informazioni necessarie alla determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), il richiedente le PSA presenta un’ unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale.

Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di una PSA, ai sensi del comma 8 dell’art. 4 del medesimo D.Lgs 31 marzo 1998 n.109, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari e a tal fine il richiedente specifica il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

5. La dichiarazione unica sostitutiva va presentata ai Comuni o ai Centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.490, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S., competente per territorio.

Se la dichiarazione è presentata per la prima volta per richiedere la borsa di studio, lo studente può pertanto presentarla direttamente all’EDISU o al soggetto dall’EDISU autorizzato, che rilascerà un’attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica dichiarata.

La dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l’accesso a tutte le PSA di cui al citato D. Lgs 31 marzo 1998 n.109, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. L’EDISU, o il soggetto dall’ EDISU autorizzato, in qualità di ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica dell’ISEE, raccoglie le informazioni e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall’I.N.P.S.

L’ I.N.P.S calcola e rende disponibile l’ISEE ai componenti del nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione nonchè all’EDISU.

L’EDISU richiede all’ I.N.P.S anche le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione unica sostitutiva quando procede alle integrazioni e alle variazioni previste al successivo punto III, ovvero effettua controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni erogate.

7. Al fine di favorire e agevolare gli studenti nell’espletamento delle procedure derivanti dall’applicazione della nuova disciplina dell’ ISEE, l’EDISU provvede all’organizzazione di servizi idonei, anche avvalendosi, con la stipulazione di apposita convenzione, dei Centri autorizzati di assistenza fiscale.

8. L’EDISU, d’intesa con gli Atenei, controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica, usando il metodo della verifica con controlli a campione, che interessino annualmente almeno il venti per cento degli idonei a beneficiare di PSA.

Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell’anno di riferimento abbiano presentato l’autocertificazione della condizione economica sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito.

III. Requisiti economici

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’ ISEE, di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 n.109, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulla base dei seguenti ulteriori criteri di selezione fissati all’art.5 del DPCM 9.4.2001, in attuazione di quanto previsto dall’art.3 del citato D.Lgs 31 marzo 1998 n.109:

a) al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente le PSA è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

b) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non

inferiore a Euro 6500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona;

b) il nucleo familiare del richiedente le PSA per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente;

c) in caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente le PSA è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente le PSA è integrato con quelli di entrambi i genitori;

d) al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono l’onere di mantenimento dello studente, il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente punto nella misura del 50 per cento;

e) l’ISEE all’estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all’estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell’ISEE, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’ di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n.167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni e integrazioni;

f) l’ indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al citato D.Lgs 31 marzo 1998 n.109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all’estero.

Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:

- i patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;

- i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n.167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per l’accesso alle PSA, l’ISEE del nucleo familiare, sommato con l’Indicatore della situazione economica all’estero, non può superare il limite di 16.432 euro. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109,art.3 comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l’Indicatore della situazione patrimoniale di cui alla precedente lettera f) superi il limite di 27.729 euro.

IV. Requisiti di merito

1. Come già evidenziato in Premessa, al fine di assicurare l’erogazione delle borse agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che si impegnano effettivamente a conseguire la laurea nei tempi legali, i requisiti di merito sono innalzati rispetto a quelli minimi fissati dal DPCM 9.4.2001, così come previsto all’art.6, comma 9 del DPCM stesso.

Il requisito è pesato in modo da richiedere allo studente, per il mantenimento della borsa al secondo anno dei corsi di studio, l’acquisizione, alla data del 10 agosto fissata dal DPCM, di almeno il 50% dei sessanta crediti previsti di norma dagli ordinamenti didattici per ogni anno accademico.

Per gli anni successivi al secondo, è richiesta l’acquisizione, alla data del 10 agosto, di almeno il 60% dei sessanta crediti previsti di norma dagli ordinamenti didattici per ogni anno accademico, oltre naturalmente ai crediti riferiti agli anni accademici precedenti, a partire dal primo.

2. Ai fini della valutazione del merito non sono presi in considerazione i periodi di interruzione per i quali, ai sensi dell’art. 8, del DPCM 9.4.2001, gli Atenei abbiano concesso l’esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi e durante i quali non è possibile effettuare alcun atto di carriera.

3. Si indicano di seguito i requisiti di merito richiesti per l’attribuzione della borsa di studio:

A) Iscritti per la prima volta al primo anno

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, la borsa è attribuita agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui al punto 4, anche se richiesti di specifici obblighi formativi di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, articolo 6, comma 1.

I requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono valutati ex-post e, secondo quanto previsto al comma 1 dell’articolo 6 del DPCM 9.4.2001, la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di 20 crediti purchè conseguiti entro il 10 agosto.

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui al punto III, ammessi ai corsi ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

I requisiti di merito per l’accesso alla borsa sono valutati ex-post e, secondo quanto previsto al comma 1 dell’articolo 6 del DPCM 9.4.2001, la seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di 20 crediti purchè conseguiti entro il 10 agosto.

Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui al punto III, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti.

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica i quali, entro il 30 novembre dell’anno solare successivo all’iscrizione, non abbiano conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell’anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

In caso di revoca, lo studente deve restituire la prima rata della borsa e l’importo corrispondente al valore del servizio abitativo eventualmente goduto, con le modalità e nei tempi indicati dall’Ente nei Bandi.

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui al punto III, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

B ) Iscritti agli anni successivi al primo

Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;

b) per il terzo anno, 96 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

c) per l’ultimo semestre, 156 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;

b) per il terzo anno, 96 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

c) per il quarto anno, 156 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

d) per il quinto anno, 216 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

e) per il sesto anno, ove previsto, 276 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

f)per l’ulteriore semestre, 66 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per il conseguimento dei requisiti di merito, lo studente può utilizzare, per una sola volta nella propria carriera, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato sulla base dell’anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;

c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

b) per l’ultimo semestre, 96 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea.

Tale ultima disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

I crediti, di cui ai punti precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell’anno precedente.

Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l’ammissione richiesti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche università.

C) Iscritti agli anni successivi al primo nel vecchio ordinamento.

Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi attivati prima dell’attuazione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ai sensi dell’art. 6, comma 11 del D.P.C.M 9.4.2001, lo studente deve possedere i requisiti di merito previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari” del 30 aprile 1997, secondo la Tabella esami/ crediti convenzionali per l’a.a. 2002/03, già pubblicata nei Bandi per la concessione delle PSA relative all’a.a. 2001-2002.

In sede di attivazione di corsi di laurea e di laurea specialistica previsti dal decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 le università riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.

Per l’accesso alle PSA da parte degli studenti che chiedono il passaggio a corsi di studio del nuovo ordinamento, limitatamente all’anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo, sono richiesti i requisiti di merito risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza, secondo la sopra citata Tabella esami/ crediti convenzionali.

Nella fase di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento, nei casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui al punto precedente, l’EDISU d’intesa con le università definisce i criteri per la valutazione del merito per l’accesso alle PSA, individuando requisiti di peso analogo a quelli fissati nella sopra citata Tabella esami/ crediti convenzionali.

V. Graduatorie

1. I benefici sono attribuiti sulla base di graduatorie formulate per ogni Università.

2. Per gli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica, ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, i benefici sono attribuiti sulla base delle rispettive graduatorie degli idonei, formulate per ogni Università, senza alcuna differenziazione per facoltà e corso di studi, ordinate in modo crescente sulla base dell’ISEE, integrata con le voci, di cui al precedente punto III.

3. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica, ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione ad anni successivi al primo, le graduatorie degli idonei dei vari corsi sono definite per ogni Università in ordine decrescente di merito, tenendo conto del numero di crediti acquisiti e delle votazioni conseguite. A parità di merito la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche.

4. Al fine di garantire la massima equità nella formulazione delle graduatorie, l’Ente individua i punteggi da assegnare per gli ulteriori crediti acquisiti oltre il minimo previsto al punto IV e per la votazione conseguita.

VI. Borsa di studio

1. All’erogazione delle borse di studio, ivi compresa quella prevista al successivo punto X per gli studenti non impegnati a tempo pieno, è destinato l’importo complessivo di Euro 20.000.000,00.

Tale spesa è coperta con il gettito della tassa regionale, con le risorse disponibili nell’ambito del contributo regionale erogato annualmente all’EDISU per l’intera attività dell’Ente o attraverso finanziamenti finalizzati, con le somme derivanti dalla riscossione delle borse revocate e con il fondo integrativo statale.

L’EDISU procede ad un riparto di massima delle risorse finanziarie tra le università e a ciascuna università viene attribuito l’importo derivante dalla tassa regionale versata dai rispettivi studenti nonchè dalle somme derivanti dalla riscossione delle borse revocate.

Se l’importo erogato per le borse di studio degli idonei di un’ università fosse inferiore al gettito derivante dalla tassa regionale versata dagli studenti della medesima Università, la differenza incrementa lo stanziamento per le borse di studio dell’anno accademico successivo riferito a tale Università.

I finanziamenti regionali e il fondo integrativo statale sono ripartiti tra gli Atenei sulla base del numero degli studenti equivalenti, mentre sono ripartiti tra gli Istituti universitari statali, le Università non statali legalmente riconosciute, le Istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99, sulla base del numero degli studenti iscritti.

L’importo assegnato ad ogni università è ripartito tra i corsi di laurea e i corsi laurea specialistica a ciclo unico, in base al numero di studenti equivalenti, mentre è ripartito tra i corsi di laurea specialistica, i corsi di dottorato e i corsi di specializzazione, in base al numero di iscritti.

Una quota non inferiore al 20% è destinata agli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica, ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione.

Per l’erogazione delle borse agli studenti idonei iscritti agli anni successivi al primo, l’importo residuo di ogni università è ripartito tra le sue Facoltà, in base al numero di studenti equivalenti e tra i vari anni di corso di studio di ogni Facoltà, in modo direttamente proporzionale al numero degli idonei dell’anno di riferimento.

2. L’importo della borsa è diversificato in relazione alla condizione degli studenti, sulla base della loro provenienza e dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo le seguenti tipologie:

a) studente in sede: residente nel Comune o nell’area circostante la sede del corso di studi frequentato;

b) studente pendolare: residente in Comuni diversi da quello sede del corso di studi frequentato, che però può essere raggiunto dai mezzi pubblici in 60 minuti;

c) studente fuori sede: residente in Comuni diversi da quello sede del corso frequentato, che non può essere raggiunto dai mezzi pubblici entro 60 minuti e che per tale motivo prende domicilio nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali dell’Ente o con l’Ente convenzionate oppure strutture di altri enti e abitazioni in locazione.

3. Per gli studenti in sede la borsa di studio consiste nell’erogazione di un importo in denaro comprensivo dell’equivalente su base annua di un pasto giornaliero, pari a 500 euro.

4. Per gli studenti fuori sede la borsa di studio consiste nell’ erogazione di un importo in denaro comprensivo dell’equivalente su base annua di un pasto giornaliero, pari a 500 euro, e nell’assegnazione di un posto letto. Gli studenti fuori sede, che intendono usufruire del servizio abitativo, sono tenuti pertanto a presentare apposita domanda per il posto letto, secondo quanto indicato al successivo punto VII.

5. Nelle Tabelle che seguono sono indicati gli importi netti in denaro della borsa di studio diversificati in base alle condizioni soggettive dello studente e comprensivi della quota di Euro 500,00 su base annua per un pasto giornaliero nonchè il valore attribuito al servizio abitativo per gli studenti fuori sede.



Studenti fuori sede                                                                                                                                                       
I.S.E.E. inferiore o uguale ai 2/3 del limite di riferimento      I.S.E.E. superiore ai 2/3 del limite di riferimento
Valore servizio abitativo     Euro 1300             Valore servizio abitativo     Euro 1300      
Valore netto in denaro     Euro 2706            Valore netto in denaro     Euro 2050
Totale lordo      Euro 4006             Totale lordo          Euro 3350
Studenti pendolari                                                                                                                                                                  
I.S.E.E. inferiore o uguale ai 2/3 del limite di riferimento    I.S.E.E. superiore ai 2/3 del limite di riferimento
Valore netto in denaro     Euro 2209            Valore netto in denaro     Euro 1746
Studenti in sede                                                                                                                                                                        
I.S.E.E. inferiore o uguale ai 2/3 del limite di riferimento    I.S.E.E. superiore ai 2/3 del limite di riferimento
Valore netto in denaro     Euro 1970            Valore netto in denaro     Euro 1643


In caso di mancato godimento del servizio abitativo, a seguito di rinuncia, è corrisposto unicamente l’importo netto in denaro della borsa di studio.

Nel caso in cui la mancata assegnazione del posto letto dipenda da indisponibilità di posti, ai borsisti è concesso il valore in denaro del servizio abitativo.

6. Agli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio, che non ottengano il beneficio per l’esaurimento delle disponibilità finanziarie, è riconosciuto l’importo annuo di Euro 500,00 relativo al pasto giornaliero, mentre agli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea si applica, ai sensi dell’ art.11 comma 4 del DPCM 9.4.2001, l’importo della tariffa del pasto corrispondente alla prima fascia di reddito prevista per il servizio ristorazione, che per l’ a.a.2002/03 ammonta a Euro 1,85 per il pasto completo e a Euro 1,15 per il pasto ridotto.

7. La prima rata semestrale delle borse di studio per l’a.a.2002-2003 è erogata entro il 31 dicembre 2002 e la seconda, per gli iscritti ad anni successivi al primo, entro e non oltre il 30 giugno 2003.

VII. Graduatorie del Servizio abitativo

1. Gli studenti fuori sede che richiedono la borsa di studio e intendono anche usufruire del servizio abitativo nelle residenze dell’EDISU devono presentare apposita domanda entro le scadenze fissate dal bando dell’EDISU stesso.

2. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione e di dottorato di ricerca è riservato almeno il 30% dei posti letto disponibili, ripartiti tra gli Atenei, in base al numero di studenti equivalenti e tra gli Istituti universitari statali, le Università non statali legalmente riconosciute, le Istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99, in base al numero degli iscritti.

3. I posti letto residui sono assegnati agli studenti idonei iscritti agli anni successivi al primo, sulla base delle graduatorie, formulate con i criteri indicati per le graduatorie delle borse di studio al precedente al punto V.

VIII. Borse per gli iscritti alle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale

1. Ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 6, le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano agli studenti delle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale.

Conseguentemente si applicano a tali istituzioni le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi dal 19 al 23 e della L.R.n.53/96 art.1.

2. Le borse, determinate secondo quanto previsto al punto VI, sono concesse agli iscritti ai corsi di formazione di livello universitario cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall’anno di prima iscrizione.

3. Le borse sono attribuite agli iscritti al primo anno che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui al punto III.

4. L’EDISU determina autonomamente gli specifici requisiti per la valutazione del merito ai fini della erogazione della seconda rata della borsa e della revoca dei benefici di cui all’articolo 6, commi 1, 2,3 del DPCM del 9.4.2001, assicurando che essi siano pesati in modo analogo a quelli fissati per gli Atenei al precedente punto IV.

5. Le istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza.

6. Qualora le istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale concedano borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del DPCM del 9.4.2001.

IX. Borse a favore degli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,n.394, art.46, comma 5, dell’art.13 del DPCM del 9.4.2001, gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, alla concessione della borsa di studio, determinata secondo quanto previsto al punto VI.

2. Le determinazioni per i requisiti economici sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso art. 46 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica e ai sensi di quanto previsto dall’ art. 5 del DPCM del 9.4.2001 e dal punto III del presente atto, mentre quelle per i requisiti di merito sono effettuate secondo quanto previsto al punto IV del presente atto.

3. Gli studenti stranieri, ai sensi del comma 3 dell’art.13 del del DPCM del 9.4.2001, sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

4. Ai fini della valutazione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, secondo le modalità di cui all’art. 5 del DPCM 9.4.2001.

X. Borse per studenti non impegnati a tempo pieno

1. Nel caso in cui le università introducano apposite modalità organizzative delle attività

formative per studenti non impegnati a tempo pieno, iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica, per tali studenti è prevista l’attribuzione per concorso della borsa di studio, costituita unicamente da un importo in denaro.

2. La borsa di studio può essere concessa per il conseguimento per la prima volta dei corsi di laurea e di laurea specialistica con le seguenti modalità:

a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri;

b) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre;

c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica per un periodo di cinque semestri a partire dall’anno di prima iscrizione.

3. I requisiti economici richiesti per l’accesso e il mantenimento del beneficio sono quelli indicati al punto III.

4. La seconda rata della borsa è corrisposta ai vincitori di borsa iscritti al primo anno dei

corsi di laurea e di laurea specialistica che abbiano conseguito entro il 10 agosto almeno 11 crediti.

La borsa è revocata agli studenti vincitori di borsa iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica i quali, entro il 30 novembre dell’anno solare successivo all’iscrizione, non abbiano conseguito almeno 11 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell’anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell’anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

In caso di revoca, lo studente deve restituire la prima rata della borsa con le modalità e nei tempi indicati dall’Ente nei Bandi.

5. Per il mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) per il secondo anno, 18 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;

b) per il terzo anno, 52 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

c) per l’ultimo semestre, 90 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

6. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) per il secondo anno, 18 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all’atto dell’ammissione ai corsi;

b) per il terzo anno, 52 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

c) per il quarto anno, 90 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

d) per il quinto anno, 120 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

e) per il sesto anno, ove previsto, 155 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

f) per l’ulteriore semestre, 37 crediti in più rispetto al numero previsto per l’ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per il conseguimento dei requisiti di merito sopra indicati, lo studente può utilizzare, per una sola volta nella propria carriera, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato sulla base dell’anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

a) 3 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

b) 7 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;

c) 9 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del “bonus” non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

7. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

a) per il secondo anno, 18 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda;

b) per l’ultimo semestre, 52 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente punto, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea.

8. Nella Tabella che segue sono indicati gli importi della borsa di studio, diversificati in base alle condizioni soggettive dello studente.

I.S.E.E. inferiore o uguale ai 2/3 del limite di riferimento#I.S.E.E. superiore ai 2/3 del limite di riferimento

Studenti in sede  Euro 372#Studenti in sede Euro 250

Studenti pendolari Euro 478#Studenti pendolari Euro 318

Studenti fuori sede Euro 848#Studenti fuori sede Euro 530

All’erogazione delle borse di studio per gli studenti di cui al presente punto è destinato l’importo massimo di Euro 150.000,00.

XI. Borse a sostegno degli studenti in situazione di handicap

1. Per gli studenti in situazione di handicap con grado di invalidità non inferiore al 66% sono previste le seguenti disposizioni:

* i limiti degli indicatori sono riferiti a quelli relativi al nucleo familiare convenzionale con tre componenti in più. La percentuale di invalidità viene desunta da idonea certificazione rilasciata dall’ente tenuto al riconoscimento di detta invalidità, in base alla normativa vigente;

* per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico i requisiti di merito sono diminuiti del 40% rispetto a quelli indicati al punto IV;

* agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea specialistica a ciclo unico non si applicano le disposizioni relative alla verifica del merito per l’erogazione della seconda rata della borsa e per l’eventuale revoca della borsa, di cui al punto IV.

* per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del decreto ministeriale n.509/99

si applicano i requisiti di merito indicati al comma 5 dell’art.14 del DPCM 9.4.2001,

eventualmente convertiti su indicazione degli Atenei in crediti convenzionali;

* per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico;

* per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell’applicazione del decreto ministeriale n.509/99 la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, l’80 per cento dei crediti convenzionali previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondati per difetto.

2. L’importo della borsa di studio può essere incrementato, al fine di consentire l’utilizzo di protesi e supporti nonchè la realizzazione di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell’attività didattica e lo studio.

Tale incremento, che può variare fino ad un massimo di Euro 3100,00 è determinato dall’Ente in misura differenziata in ragione della gravità dell’handicap e dei bisogni.

3. La spesa destinata all’erogazione dell’ incremento della borsa di studio può raggiungere un ammontare complessivo di Euro 130.000,00.

XII. Integrazione della borsa di studio per la mobilità internazionale

1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato di ricerca e per una sola volta per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell’ambito di programmi promossi dall’Unione Europea sia di programmi non comunitari.

2. L’integrazione della borsa è concessa a condizione che lo studente sia beneficiario della borsa nell’anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

3. A tal fine è concessa ai borsisti una integrazione della borsa di importo pari a 500 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dall’università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione.

Dall’importo della integrazione concessa è dedotto l’ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell’Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

4. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all’importo di 100 euro per i paesi europei e sino all’importo di 500 euro per i paesi extraeuropei.

5. Tali benefici sono attribuiti anche agli studenti idonei non beneficiari di borsa di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, coinvolti in progetti di mobilità nell’ambito del programma europeo Leonardo o di similari iniziative.

6. Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell’ ISEE e dell’Indicatore della situazione patrimoniale superiori ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedenti il 40% di tali limiti, e che presentino i requisiti di merito di cui al punto IV può essere concesso un sostegno finanziario alla copertura dei costi di mantenimento per l’ammontare di 125 euro su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all’estero sino ad un massimo di dieci mesi, erogato a condizione che le università contribuiscano al cofinanziamento dell’onere per ulteriori 125 euro.

7. I contributi sono erogati in due soluzioni, la prima pari al 70%, prima dell’avvio del programma di mobilità, la seconda pari al 30%, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma.

8. La spesa destinata all’integrazione della borsa di studio per la mobilità internazionale può raggiungere un ammontare complessivo di Euro 210.000,00.