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Bollettino Ufficiale n. 29 del 18 / 07 / 2002

ANNUNCI LEGALI


Comune di San Mauro Torinese (Torino)

Statuto comunale - Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 35 del 7 maggio 2002 (esecutiva in data 20/5/2002)

INDICE

Titolo I - Principi fondamentali

Art. 1 Origini di San Mauro Torinese

Art. 2 Identificazione del Comune - Stemma - Gonfalone

Art. 3 Sede

Art. 4 Territorio

Art. 5 Rapporti con l’Area Metropolitana Torinese e con altri Enti

Pubblici

Art. 6 Autonomia e funzioni

Art. 7 Finalità

Art. 8 Attività culturali, sportive e del tempo libero

Art. 9 Festività locali e manifestazioni

Art. 10 Gemellaggi

Art. 11 Attività economiche

Art. 12 Istruzione ed istituzioni

Art. 13 Libertà di culto religioso, di associazione e di volontariato

Art. 14 Solidarietà locale, nazionale ed internazionale

Art. 15 Tutela della popolazione anziana e dei disabili

Art. 16 Immigrati ed extracomunitari

Art. 17 Tutela dell’ambiente naturale

Art. 18 Protezione Civile

Titolo II - Ordinamento Comunale

Art. 19 Organi Comunali

Art. 20 Consiglio Comunale

Art. 21 Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 22 Sedute del Consiglio Comunale

Art. 23 Prima seduta del Consiglio comunale

Art. 24 Linee programmatiche di mandato

Art. 25 Consiglieri Comunali

Art. 26 Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

Art. 27 Commissioni Consiliari

Art. 28 Gruppi Consiliari

Art. 29 Conferenza dei Capigruppo

Art. 30 Sindaco

Art. 31 Giunta Comunale

Art. 32 Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 33 Competenze della Giunta Comunale

Art. 34 Mozione di sfiducia

Titolo III - Istituti di partecipazione popolare e diritti dei cittadini

Art. 35 Autonomia e partecipazione

Art. 36 Istituti di partecipazione popolare

Art. 37 Esercizio e dell’iniziativa popolare

Art. 38 Referendum propositivo e consultivo

Art. 39 Limiti al Referendum

Art. 40 Ricevibilità ed ammissibilità delle proposte di Referendum

Art. 41 Effetti del Referendum

Art. 42 Istanze, proposte e petizioni

Art. 43 Consultazione popolare

Art. 44 Azione popolare

Art. 45 Diritto di informazione

Art. 46 Diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture, ai servizi

Art. 47 Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 48 Pubblicità degli atti amministrativi

Art. 49 Difensore Civico

Art. 50 Elezione del Difensore Civico

Art. 51 Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

Art. 52 Poteri e modalità di intervento

Art. 53 Rapporti con il Consiglio comunale

Art. 54 Organizzazione dell’ufficio

Art. 55 Indennità di carica

Art. 56 Prerogative

Titolo IV - Funzioni e servizi pubblici

Art. 57 Funzioni

Art. 58 Servizi pubblici locali

Titolo V - Finanza e contabilità

Art. 59 Ordinamento finanziario e contabile

Art. 60 Programmazione

Art. 61 Controllo interni sulla gestione

Art. 62 Nomina del Commissario ad acta

Titolo VI - Forme Associative

Art. 63 Principio di cooperazione ed associazionismo

Art. 64 Convenzioni

Art. 65 Consorzi

Art. 66 Accordi di programma

Titolo VII - Decentramento

Art. 67 Decentramento Uffici e Servizi comunali

Titolo VIII - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 68 Principi

Art. 69 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 70 Segretario Generale

Art. 71 Direttore Generale

Art. 72 Dirigenza

Titolo IX - Funzione normativa

Art. 73 Statuto

Art. 74 Regolamenti

Art. 75 Norme finali

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Origini di San Mauro Torinese

1. Il primo documento storico attestante l’esistenza della comunità di San Mauro Torinese è costituito dalla carta di donazione del Monastero di San Mauro di Pulcherada al Monastero di San Quintino del 4.5.991. L’originale è conservato presso la biblioteca civica “Anton Giulio Barrili” di Savona pubblicato da B. Bosio in “La charta di fondazione e donazione dell’abbazia di San Quintino di Spigno”.

2. La celebrazione di tale evento storico avviene ogni venticinque anni.

Art. 2
Identificazione del Comune - Stemma - Gonfalone

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da un “ramo di quercia ed uno di alloro congiunti alla base da nastro tricolore, con al centro torre e mitra arcivescovile, sormontato da corona turrita”.

2. L’utilizzo dello stemma da parte di Associazioni, Enti di promozione o altri soggetti che organizzino attività di interesse generale sul territorio del Comune è autorizzato con la concessione del patrocinio

e normato da apposito Regolamento.

L’utilizzo dello stemma da parte dei Gruppi Consiliari o di singoli Consiglieri Comunali è normato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo quadrangolare di un metro per due, con fondo blu, con al centro lo stemma comunale, sospeso mediante un bilico mobile ad un’asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale e terminata in punta da una freccia.

4. L’uso del gonfalone può avvenire soltanto per pubbliche cerimonie e per motivi di interesse pubblico generale; deve essere sempre accompagnato dalla bandiera nazionale, che deve avere il posto d’onore a destra o in alto.

5. Nelle occasioni ufficiali vengono esposti nel palazzo comunale i vessilli della Città di San Mauro Torinese, della Regione Piemonte, della Repubblica Italiana e della Comunità Europea.

Al Comune di San Mauro Torinese è attribuito il titolo di Città con Decreto del Presidente della Repubblica n. 4275 del 22.7.1991.

6. I colori ufficiali della Città di San Mauro Torinese sono il blu ed il giallo.

Art. 3
Sede

1. La sede del Comune è in via Martiri della Libertà n. 150; presso di essa o in locali comunali all’uopo destinati, si riuniscono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, le Commissioni, salvo esigenze particolari ed eccezionali, che possono legittimare - temporaneamente - le adunanze di detti Organi in altre sedi.

Art. 4
Territorio

1. Il territorio del Comune si estende per 12,55 kmq, confina con i Comuni di Torino, Settimo Torinese, Castiglione Torinese e Baldissero Torinese e comprende i distretti di: San Mauro Centro, Sant’Anna-Pescatori, Oltre Po, Sambuy, Pescarito.

2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata in base alle Leggi vigenti.

Art. 5
Rapporti con l’Area Metropolitana Torinese e
con altri Enti Pubblici

1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il Comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti Pubblici, secondo le forme previste dalla Legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, pari dignità, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

2. Il Comune di San Mauro Torinese attua collegamenti formali ed operativi con la Regione Piemonte, con la Provincia di Torino e con gli Enti preposti a governare l’Area Torinese, secondo le modalità stabilite dalla Legge, dagli Statuti, dai Regolamenti applicativi e da eventuali accordi tra le parti.

3. Promuove e favorisce forme di collaborazione con i Comuni limitrofi, anche attraverso convenzioni e consorzi, al fine di svolgere in modo coordinato ed efficace funzioni e servizi sovracomunali.

Art. 6
Autonomia e funzioni

1. La Città di San Mauro Torinese è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Il Comune, con i propri organi, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, nello spirito della Costituzione Italiana, nel riconoscimento del valore storico da attribuirsi alla Resistenza, nonché della Carta Europea delle Autonomie Locali.

Art. 7
Finalità

1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:

a) promuovere e tutelare i diritti riguardanti la dignità e la libertà delle persone;

b) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa ed all’istruzione;

c) promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone handicappate ad una città accessibile e ad una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l’integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;

d) garantire pari opportunità tra i due sessi, nell’ambito delle funzioni esercitate, sia all’interno dell’organizzazione dell’Ente, sia nell’attività sul territorio, sia nei rapporti con altri Enti ed Organizzazioni;

e) favorire un’organizzazione della vita urbana che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie.

Art. 8
Attività culturali, sportive e del tempo libero

1. Il Comune difende l’originale patrimonio culturale, di costume e linguistico della comunità sanmaurese e favorisce l’integrazione di altre realtà culturali esistenti sul territorio, anche attraverso la cooperazione con l’Area Metropolitana ed i Comuni limitrofi.

2. Incentiva e valorizza le attività culturali, sportive e del tempo libero che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita.

Assicura collaborazioni, patrocini ed incentivi ad Enti, Associazioni, Organismi spontanei e privati che svolgono le suddette attività, secondo le previsioni di bilancio e criteri oggettivi, prefissati da apposito Regolamento.

Art. 9
Festività locali e manifestazioni

1. Il Comune, nell’ambito del calendario civile, riconosce come “Festa

del Santo Patrono" quella dei “Corpi Santi”, che cade il martedì dopo la 3° domenica di settembre.

Il nome sta ad indicare le reliquie dei Santi Martiri che nel 1662 furono traslate dalle catacombe di Roma nella Chiesa di Santa Maria di Pulcherada su richiesta dell’Abate Aghemio.

2. Il Comune inoltre incentiva e valorizza la “Sagra delle Fragole” e le rassegne intese a valorizzare i prodotti locali.

Art. 10
Gemellaggi

1. La Città di San Mauro Torinese riconosce il valore dei gemellaggi e dei patti di amicizia con i Comuni, Paesi, Istituzioni dell’UE o extracomunitari, in quanto rafforzano la conoscenza e la fratellanza tra i popoli e sono strumenti di accettazione delle diversità culturali e di lotta al razzismo e all’intolleranza.

2. La Città di San Mauro Torinese conferma i legami di collaborazione con i Comuni gemellati di Mirande (Francia) (atto in data 30/9/1964) e l’Eliana (Spagna) (atto in data 18/9/1994). Può promuovere altri gemellaggi in base ai principi enunciati al comma precedente.

3. E’ istituito un Comitato per i gemellaggi, rappresentativo dell’associazionismo culturale, sportivo e di volontariato, delle istituzioni scolastiche, delle categorie produttive, dei cittadini che contribuiscono attivamente alle iniziative dei gemellaggi.

La composizione, i compiti ed il funzionamento del Comitato sono normati da apposito Regolamento.

Art. 11
Attività economiche

1. Il Comune promuove e favorisce le iniziative economiche private,

pubbliche e cooperativistiche nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e del terziario che consentano lo sviluppo e la crescita dell’economia e favoriscano l’occupazione.

2. Riconosce la rilevanza regionale del “Comprensorio Industriale del Pescarito”.

Art. 12
Istruzione ed istituzioni

1. Il Comune promuove e favorisce l’istruzione scolastica in ogni ordine e grado.

2. Assume iniziative tese ad avvicinare la popolazione scolastica alle istituzioni locali al fine di consentire una graduale ed effettiva conoscenza dell’organizzazione politico-amministrativa.

3. Mette altresì a disposizione degli organismi scolastici e degli studenti il proprio patrimonio storico, al fine di valorizzarne e tramandarne gli aspetti sociali, economici e culturali.

Art. 13
Libertà di culto religioso, di associazione e di volontariato

1. Il Comune riconosce e garantisce la piena libertà nell’esercizio del culto religioso, nell’associazionismo, nel volontariato, al fine di conseguire il pieno e libero sviluppo del cittadino, purché non in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico italiano.

3. Il Comune contribuisce - in via diretta ed indiretta e con criteri obiettivi e pari opportunità - a tali iniziative ed attività, purché di interesse della comunità sanmaurese.

Art. 14
Solidarietà locale, nazionale ed internazionale

1. Il Comune promuove, favorisce ed assicura - quale interesse di altissimo valore sociale e morale - secondo le modalità stabilite dal Governo italiano, aiuti ed atti di solidarietà a favore della popolazione locale, nazionale ed internazionale colpite da gravi calamità naturali.

Art. 15
Tutela della popolazione anziana e dei disabili

1. Il Comune promuove il miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana e dei disabili mediante lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi e delle strutture, adattando gli stessi alle relative esigenze.

2. In particolare il Comune:

a) sviluppa forme di informazione e di educazione finalizzate a valorizzare la risorsa degli anziani e la dignità dei disabili;

b) promuove accordi per la riserva di alloggi nei programmi di edilizia residenziale pubblica;

c) agevola i servizi di trasporto da e per i centri di servizio socio- sanitario;

d) favorisce l’eliminazione delle eventuali barriere architettoniche;

e) contribuisce alla realizzazione dei programmi di assistenza domiciliare per i soggetti non autosufficienti.

Art. 16
Immigrati ed extracomunitari

1. Il Comune, nell’ambito delle Leggi vigenti, tutela e favorisce l’inserimento, nella collettività sanmaurese, degli immigrati e degli extracomunitari, con iniziative di carattere sociale, economico e culturale, al fine di migliorare lo sviluppo del tessuto sociale e produttivo locale.

2. In particolare gli Organi di governo locale predispongono misure amministrative e coordinano le iniziative spontanee al fine di favorire l’accesso degli stessi - con pari opportunità - al lavoro ed all’abitazione.

Art. 17
Tutela dell’ambiente naturale

1. La salubrità e l’integrità dell’ambiente locale, quale alta espressione della tutela della salute del cittadino, è considerata come diritto alla salute del singolo e, contestualmente, come valore della collettività sanmaurese.

2. Il Comune predispone e promuove misure preventive e protettive per conservare e difendere l’ambiente naturale, affinchè l’habitat, le condizioni di vivibilità e la salute del cittadino di San Mauro Torinese non siano compromesse.

3. Forme particolari di tutela e protezione ambientale devono essere perseguite dagli Organi di governo locale - anche in collaborazione con altre Amministrazioni, con gli Enti di gestione delle aree protette e con Associazioni di carattere ambientale - per la salvaguardia e valorizzazione della collina sanmaurese, degli argini e sponde del fiume Po e dei rii, del paesaggio naturale e del patrimonio storico-artistico-culturale, anche attraverso piani di difesa del suolo collinare, di sistemazione idro-geologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche.

4. Il Comune promuove piani finalizzati alla riduzione ed al riciclaggio dei rifiuti ed alla contestuale applicazione del sistema di raccolta differenziata previsto dalla vigente legislazione.

5. Il Comune promuove la vigilanza e la sicurezza dell’ambiente naturale anche tramite convenzioni con altri Enti Locali e Associazioni di volontariato operanti in campo ambientale.

Art. 18
Protezione civile

1. Il Comune persegue le proprie finalità in materia di protezione civile attraverso la programmazione di attività di prevenzione sul territorio, la gestione di attività di previsione, nonché attraverso l’adozione e l’attuazione di un Piano Comunale di Intervento ove vengono individuate procedure operative, metodi e mezzi per gli interventi contingibili ed urgenti per l’incolumità pubblica e per la salvaguardia del territorio.

2. Al fine di un migliore e proficuo esercizio di tali funzioni ed al fine di assicurare in caso di calamità ogni forma di assistenza alla popolazione fino al ripristino delle condizioni di normalità, viene instaurato un costante rapporto collaborativo con lo Stato, la Regione, la Provincia, nonché con i Comuni viciniori attraverso attività di previsione, prevenzione e soccorso.

3. Il Comune informa in via preventiva la popolazione sui rischi naturali presenti sul territorio, nonché sulle diverse tipologie di rischi derivanti dalle attività dell’uomo.

4. Favorisce la costituzione di Associazioni, nonché la partecipazione degli organismi di volontariato locale, espressioni di impegno e di solidarietà sociale, alle attività di protezione civile; in via prioritaria prevede l’organizzazione delle attività dei volontari in riferimento alle zone ed ai rischi individuati sul territorio comunale.

TITOLO II
ORDINAMENTO COMUNALE

Art. 19
Organi comunali.

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 20
Consiglio Comunale

1. L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo.

3. Ha competenza limitata agli atti fondamentali stabiliti dalla Legge e svolge le proprie attribuzioni in conformità ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite dallo Statuto stesso e dalle norme regolamentari.

4. Impronta l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale; adotta un apposito Regolamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, che ne disciplina l’organizzazione ed il funzionamento.

Art. 21
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta, procede all’elezione nel proprio seno di un Presidente e di un Vice Presidente.

2. L’elezione del Presidente avviene con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Eletto il Presidente, si procede immediatamente all’elezione del Vice Presidente con le stesse modalità di cui al precedente comma.

4. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal Regolamento.

5. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni e coordina l’attività delle Commissioni Consiliari.

6. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura un’adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri Comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.

8. Il Presidente del Consiglio Comunale non può far parte delle Commissioni Consiliari permanenti, alle cui sedute peraltro può intervenire, e non può rivestire altra carica istituzionale nel Comune.

9. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

10. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale durano in carica per un periodo pari alla metà del mandato elettorale e sono rieleggibili.

Qualora il Presidente o il Vice Presidente cessino dalla carica prima della scadenza, colui che subentra durerà in carica fino allo scadere del mandato del Presidente o del Vice Presidente cui è subentrato.

11. Possono essere revocati, per gravi e comprovati motivi, su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la seconda seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda.

Art. 22
Sedute del Consiglio Comunale.

1. L’attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione; sono considerate straordinarie tutte le altre.

2. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento. Le modalità di riunione e di convocazione sono previste dal Regolamento.

Art. 23
Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino all’elezione del Presidente del Consiglio.

2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla Legge. La seduta prosegue con l’elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, cui seguono: la prestazione del giuramento, da parte del Sindaco, di osservare lealmente la Costituzione Italiana; la comunicazione, da parte del Sindaco, della nomina dei componenti della Giunta Comunale; l’elezione della Commissione Elettorale Comunale.

Art. 24
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, anche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, a condizione che siano coerenti con gli indirizzi generali contenuti nel programma, mediante presentazione di emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento.

3. Con cadenza annuale, contestualmente all’approvazione del rendiconto della gestione, il Consiglio Comunale provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’Organo Consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 25
Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la surrogazione dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla Legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, l’intera comunità.

2. I Consiglieri Comunali entrano in carica all’atto della proclamazione

ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi di Legge, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. In caso di parità, le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal più anziano di età.

4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di Legge e dichiarare l’ineleggibilità o l’incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle relative surrogazioni. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

5. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive senza documentato e giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con nota scritta a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio Comunale esamina e infine delibera, tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

Art. 26
Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale. Hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalla Legge e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dal Regolamento.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle Aziende del Comune, dalle Istituzioni e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e

dell’erogazione dei compensi è disciplinato dalla Legge.

6. Ogni Consigliere Comunale può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. Apposita deliberazione del Consiglio Comunale dovrà quantificare l’ammontare delle indennità nei limiti stabiliti dalla Legge, prevedendo altresì l’applicazione di detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.

Art. 27
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti, con funzioni consultive e propositive, la cui composizione è determinata con criterio di proporzionalità.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, la composizione e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni temporanee o speciali per fini di studio, di controllo o di garanzia.

4. La Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, viene attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

5. Il Consiglio Comunale può inoltre istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione.

I poteri, la composizione ed il funzionamento di tali Commissioni

sono disciplinati dal Regolamento.

6. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 28
Gruppi Consiliari

1. Nell’ambito del Consiglio Comunale, si costituiscono i Gruppi Consiliari, secondo quanto è previsto dal Regolamento.

Art. 29
Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo Consiliari costituiscono un organismo permanente denominato Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, le cui competenze e modalità di organizzazione sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 30
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le disposizioni dettate dalla Legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica, nonché la durata del mandato.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione Comunale.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

5. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai Dirigenti e Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

6. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

7. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge.

8. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

9. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall’esercizio della funzione.

10. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’Assessore all’uopo delegato.

11. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

Le deleghe agli Assessori e le eventuali modifiche devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta utile.

12. Le dimissioni presentate dal Sindaco divengono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale nomina di un Commissario.

13. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della rispettiva Giunta.

Art. 31
Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è l’organo di governo del Comune.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, stabilito dal Sindaco stesso, fino ad un massimo di sette, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco, scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le Leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni Pubbliche.

4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale ed hanno facoltà, durante i lavori del Consiglio, di intervenire nella discussione nelle materie loro delegate, previa richiesta e successiva concessione a parlare da parte del Presidente del Consiglio Comunale. La facoltà di intervento degli Assessori nelle discussioni del Consiglio Comunale è da ritenersi essenziale, onde consentire ai medesimi di illustrare iniziative, attività e scelte tecniche o politiche della Giunta Comunale e dei singoli Assessorati.

5. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status degli Assessori sono disciplinati dalla Legge.

6. Le dimissioni di uno o più Assessori sono presentate al Sindaco per iscritto ed hanno effetto immediato.

7. Alla sostituzione degli Assessori provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 32
Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 33
Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale, del Direttore Generale o dei Dirigenti o Funzionari Responsabili.

3. Inoltre, ha la competenza ad assumere gli atti di resistenza in giudizio.

Art. 34
Mozione di sfiducia

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.

2. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

3. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e, ai sensi di Legge, viene nominato un Commissario.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 35
Autonomia e partecipazione

1. Il Comune esercita la propria autonomia ed informa la propria attività per realizzare l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini, sia singoli che associati, all’attività politica, economica e sociale della comunità locale.

2. Il Comune riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alle funzioni amministrative ed al controllo dei pubblici poteri è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà.

3. Garantisce con modi e strumenti idonei l’effettivo esercizio della partecipazione per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell’ambito del proprio territorio.

Art. 36
Istituti di partecipazione popolare

1. Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi sono previsti i seguenti istituti di partecipazione all’azione amministrativa del Comune:

- l’iniziativa popolare;

- il referendum propositivo e consultivo;

- le istanze, le proposte e le petizioni;

- la consultazione;

- l’azione popolare.

Art. 37
Esercizio dell’iniziativa popolare

1. I cittadini elettori esercitano l’iniziativa per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 4% degli elettori del Comune secondo forme che garantiscano l’autenticità delle firme e la conoscenza dell’oggetto della proposta da parte dei presentatori.

3. I primi cinque sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione Consiliare competente la ragione ed il contenuto dell’iniziativa.

4. L’iniziativa popolare viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di provvedimento amministrativo alla Segreteria generale del Comune cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità formale della proposta.

5. La Commissione Consiliare, alla quale la proposta di provvedimento d’iniziativa popolare viene assegnata, presenta una relazione scritta entro un mese.

6. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta entro trenta giorni dalla relazione della Commissione.

7. Ove il Consiglio Comunale non prenda in esame entro detto termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere Comunale di richiederne l’iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

Art. 38
Referendum propositivo e consultivo

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa del Comune è prevista l’indizione e l’attuazione di Referendum propositivi e consultivi tra la popolazione comunale.

2. Il Referendum può essere richiesto dal 15% degli elettori del Comune, su materie di esclusiva competenza comunale.

3. Il Regolamento di attuazione del referendum dovrà prevedere e disciplinare modalità e strumenti di facilitazione per l’autenticazione e la raccolta delle firme. Le suddette modalità e strumenti sono applicati agli altri istituti di partecipazione popolare.

Art. 39
Limiti al referendum

1. Il referendum propositivo o consultivo non può essere proposto in materia di tributi locali e di tariffe, di bilancio, di Statuto, su provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi.

2. E inammissibile nell’anno precedente la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

3. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.

4. Non è ammessa più di una consultazione referendaria per ogni anno e non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Ogni consultazione referendaria potrà contenere uno o più quesiti.

Art. 40
Ricevibilità ed ammissibilità delle proposte di referendum

1. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco il quale, entro venti giorni dal ricevimento, previa effettuazione dell’istruttoria da parte degli uffici, la discute in Giunta e successivamente, se attinente a materie di competenza consiliare, la trasmette alla Commissione Consiliare competente.

2. Il Consiglio Comunale delibera l’indizione del referendum nei sessanta giorni successivi, oppure trasforma, nello stesso termine, la proposta referendaria ammessa in provvedimento amministrativo di accoglimento della stessa.

Art. 41
Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto quando i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti del Comune; in caso contrario è respinto.

2. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l’esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale una proposta di provvedimento di accoglimento dell’oggetto sottoposto a referendum.

3. All’onere finanziario per le spese necessarie per l’espletamento del referendum farà fronte il Comune con propri mezzi di bilancio.

Art. 42
Istanze, proposte e petizioni

1. I cittadini elettori, singoli o associati, possono rivolgere istanze, petizioni o proposte agli Organi Comunali per chiedere provvedimenti amministrativi o per esporre necessità di interesse generale comunale.

2. Nessuna particolare forma è richiesta per la relativa presentazione al Sindaco; devono essere firmate e contenere, in modo chiaro ed inequivocabile, quanto richiesto a pena d’inammissibilità.

3. E’ data risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione, a cura degli uffici competenti ed a firma del Sindaco o suo delegato.

Art. 43
Consultazione popolare

1. Il Comune promuove e favorisce la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione, chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l’attuazione, mediante l’audizione delle forze economiche e produttive o dei soggetti sociali operanti nel territorio che possano contribuire alla ricerca di soluzioni più appropriate per l’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo comunale e verso le quali i soggetti interpellati rivestono una particolare qualificazione e rappresentatività.

2. Gli Organi comunali dispongono altresì forme di consultazione popolare o di categorie e settori di esse tramite indagini o questionari conoscitivi, avvalendosi dei servizi interni comunali, ovvero tramite l’apporto di professionalità esterne, al fine di acquisire una migliore conoscenza su problemi e fenomeni di particolare rilevanza locale.

Art. 44
Azione popolare

1. Ogni cittadino elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In caso di soccombenza del Comune, le spese sostenute, giudiziarie e non, sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.

Art. 45
Diritto d’informazione

1. Il Comune riconosce che presupposto della partecipazione è l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sugli atti amministrativi comunali; dà relazione periodica dell’attività amministrativa, organizza dibattiti e conferenze aperte alla cittadinanza, stabilisce rapporti permanenti con gli organi d’informazione locale e non, provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

2. Il Regolamento stabilisce le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano ed assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso il Comune.

Art. 46
Diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture, ai servizi

1. Tutti i cittadini e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridiche soggettive, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal relativo Regolamento, fatti salvi i documenti coperti da segreto di Stato o da divieto previsto per Legge o per temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, in conformità a quanto previsto dal Regolamento.

2. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, o a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ed il rilascio di copie, individuando i responsabili del procedimento.

3. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture e dei servizi comunali, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa comunale.

Art. 47
Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il Comune assicura e garantisce la partecipazione di qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati o di interessi diffusi, ai procedimenti amministrativi, attraverso l’accesso e la visione degli atti, anche interni, la presentazione di memorie scritte e documenti che gli Organi Comunali hanno l’obbligo di valutare.

2. Le modalità di esercizio della partecipazione sono disciplinate dalle Leggi e dal Regolamento.

Art. 48
Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espresse disposizioni di Legge o di Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Le deliberazioni ed i provvedimenti degli Organi Comunali approvati nelle forme e nei modi di Legge devono essere pubblicati, almeno per estratto della parte dispositiva, all’Albo Pretorio del Comune.

Art. 49
Difensore Civico

1. E’ istituito nel Comune l’Ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell’imparzialità e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all’articolo successivo, salvo che il Consiglio Comunale non deliberi di avvalersi, mediante stipula di apposita convenzione, del Difensore Civico di altro Ente Locale.

3. Il Difensore Civico, eletto dal Consiglio Comunale, dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni sino all’insediamento del successore; può essere rieletto una sola volta.

Art. 50
Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è scelto dal Consiglio Comunale fra cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività e competenza giuridico-amministrativa.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Tale votazione avviene sui nominativi inseriti nell’elenco stilato ai sensi del Regolamento. Se nessun candidato ottiene la predetta maggioranza in due votazioni successive, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione, ed è proclamato chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto colui che in graduatoria occupa la posizione più elevata.

3. I requisiti e le procedure di selezione dei candidati sono disciplinati da apposito Regolamento.

Art. 51
Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale.

2. L’ufficio del Difensore Civico è altresì incompatibile con qualsiasi carica elettiva politico-amministrativa e con le cariche direttive dei partiti politici.

3. Il Difensore Civico si impegna a non presentarsi candidato alle elezioni nel territorio della Città di San Mauro Torinese durante i tre anni successivi alla cessazione della sua attività.

4. Il Difensore Civico decade per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità indicate nel presente articolo. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale con deliberazione motivata.

Art. 52
Poteri e modalità di intervento

1. Il Difensore Civico verifica la legittimità delle deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale sottoposte al suo controllo nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini o di propria iniziativa, presso l’Amministrazione Comunale ed i concessionari di servizi, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. Acquisite tutte le informazioni utili, esprime per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l’intervento, inviandone copia per conoscenza al Sindaco; richiede, in caso di ritardo, agli Organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli Organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

4. L’Amministrazione Comunale ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell’atto non recepisce i suggerimenti del Difensore Civico, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.

5. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all’attività del Difensore Civico fornendo i documenti, le notizie ed i chiarimenti richiesti.

Art. 53
Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico intrattiene i rapporti con il Consiglio Comunale tramite la Commissione Affari Istituzionali. In caso ne ravvisi la necessità, può richiedere alla predetta Commissione un incontro che deve essere fissato entro 30 giorni. La Commissione Affari Istituzionali può decidere autonomamente di sentire il Difensore Civico. Qualora sia invitato, il Difensore Civico è tenuto a presentarsi.

2. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Art. 54
Organizzazione dell’ufficio

1. Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

2. La Giunta Comunale assegna all’ufficio del Difensore Civico il personale necessario (individuato tra i dipendenti comunali) per garantire il funzionamento dello stesso.

Art. 55
Indennità di carica

1. Al Difensore Civico è assegnata, a titolo di compenso per l’opera prestata, una indennità di carica, secondo modalità stabilite dal Regolamento, con un massimale pari al 50% dell’indennità annua prevista per gli Assessori del Comune.

2. Tale indennità deve ritenersi comprensiva di ogni eventuale rimborso spese.

Art. 56
Prerogative

1. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di Legge .

2. Durante il periodo in cui esercita il mandato, può richiedere di essere considerato in aspettativa non retribuita.

TITOLO IV
FUNZIONI E SERVIZI PUBBLICI

Art. 57
Funzioni

1. Il Comune di San Mauro Torinese è Ente autonomo territoriale di governo e di amministrazione, espressione degli interessi della comunità sanmaurese.

2. Le funzioni amministrative di cui il Comune ha titolarità sono individuate dalla Legge e attengono:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della collettività sanmaurese;

b) alla tutela, alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività produttive, insediative ed abitative che si svolgono su di esso.

3. Per l’esercizio delle funzioni proprie, il Comune impronta la sua azione :

a) ai criteri del buon andamento e dell’imparzialità;

b) al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più ampio decentramento dei servizi.

4. Coopera con la Regione, con la Provincia, con l’Area Metropolitana Torinese e con gli altri Enti Locali.

5. Oltre alle funzioni proprie, il Comune esercita funzioni delegate, la cui titolarità resta imputata a soggetti pubblici diversi.

Art. 58
Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione delle reti e dei servizi pubblici locali, secondo le forme e le modalità indicate dalla Legge.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA

Art. 59
Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla Legge.

2. Con il Regolamento di Contabilità il Comune applica i principi contabili stabiliti dalla Legge, con proprie modalità organizzative.

3. Nell’ambito della Finanza Pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

4. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell’ambito delle facoltà concesse dalla Legge, ed ha un proprio Demanio e Patrimonio.

Art. 60
Programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione, con l’Area Metropolitana Torinese e con gli altri Enti Territoriali, come metodo ordinatore della propria attività.

2. Attiva il programma di sviluppo economico ed i piani d’intervento

sociale sul proprio territorio tramite l’adozione di un programma pluriennale di attività e di spesa, articolato in programmi di settore per le materie di propria competenza, nonché per le materie delegate dallo Stato e dalla Regione.

3. Il bilancio preventivo annuale ed i provvedimenti di spesa che importano investimenti devono essere coerenti con le linee fondamentali del programma pluriennale.

4. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle Associazioni e delle Organizzazioni Sindacali e di categoria, degli Organismi Economici e delle altre forme sociali.

Art. 61
Controlli interni sulla gestione

1. L’Amministrazione Comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell’azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l’analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell’Ente.

2. L’organizzazione del sistema di controlli interni dell’Amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

Art. 62
Nomina del Commissario ad acta

1. In tutte le ipotesi in cui, per espressa disposizione normativa, si renda necessaria la nomina di un “Commissario ad acta”, provvede il Prefetto, su segnalazione del Segretario Generale del Comune.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE

Art. 63
Principio di cooperazione ed associazionismo

1. L’attività di governo e di amministrazione dell’Ente, diretta a conseguire con altri Enti Locali uno o più obiettivi di interesse comune, si estrinseca attraverso patti ed intese volontarie di associazionismo e cooperazione.

2. I singoli moduli organizzatori sono previsti dalla Legge.

Art. 64
Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti , i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 65
Consorzi

1. Gli Enti Locali, per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. In particolare, la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio; lo Statuto del consorzio, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Tra gli stessi Enti Locali non può essere costituito più di un consorzio.

5. Ai consorzi che gestiscono servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Art. 66
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

TITOLO VII
DECENTRAMENTO

Art. 67
Decentramento Uffici e Servizi Comunali

1. Il Comune, al fine di assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali e di competenza statale da parte dei cittadini e la razionale utilizzazione dei servizi comunali, provvede, in base alle risorse disponibili, a decentrare sui distretti comunali i servizi e gli uffici, con particolare riferimento a quelli anagrafici, di carattere sociale e scolastico.

TITOLO VIII
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

Art. 68
Principi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli Organi Elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Generale, al Direttore Generale ed ai Dirigenti.

2. Il Comune assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

- analisi ed individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

- individuazione dei centri di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

4. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, di trasparenza ed efficienza e gestiti con criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

5. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

Art. 69

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinata da apposito Regolamento, approvato dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto.

2. L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art. 70
Segretario Generale

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare, dipendente dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

3. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi e ne coordina l’attività, quando il Sindaco non abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.

4. Il Segretario Generale, inoltre, può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente.

5. Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione.

6. Esercita, altresì, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

7. La Legge disciplina le modalità di nomina e di revoca del Segretario Generale.

8. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la nomina, da parte del Sindaco, sentito il Segretario Generale, di un Vice-Segretario, per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 71
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, garantendo la trasparenza nelle modalità di selezione e di individuazione dello stesso.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, secondo le direttive del Sindaco stesso.

3. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia.

4. Compete in particolare al Direttore Generale la proposta alla Giunta Comunale del Piano Esecutivo di Gestione, nonchè la predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi previsto dalle norme sulla contabilità.

5. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell’Ente, ad eccezione del Segretario del Comune.

6. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso non raggiunga gli obiettivi fissati ovvero in caso di gravi irregolarità.

7. Nel caso non sia nominato il Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale.

Art. 72
Dirigenza

1. Spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli Organi di Governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario Generale o del Direttore Generale.

3. Spetta in particolare ai Dirigenti la rappresentanza dell’Ente in giudizio per gli atti o ambiti di competenza comunale.

4. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di Governo dell’Ente.

5. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

6. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità fissate dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta Comunale o dell’Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento , al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione o per responsabilità particolarmente grave e reiterata e negli altri casi disciplinati dai Contratti Collettivi di Lavoro.

7. Gli incarichi dirigenziali possono essere assegnati a soggetti esterni all’Amministrazione con contratti a tempo determinato, nella misura, con le modalità e con la durata previste dalla normativa vigente e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IX
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 73
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

3. Le deliberazioni di revisione anche parziale dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità e la procedura stabilite dalla Legge per l’approvazione.

Art. 74
Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti nelle materie di propria competenza.

2. Le violazioni ai Regolamenti e alle Ordinanze Comunali sono punite con sanzioni amministrative secondo le modalità stabilite nei Regolamenti del Comune.

Art. 75
Norme finali

1. Il presente Statuto, approvato e pubblicato nei modi e nei termini di Legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.