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Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2002, n. 13-6376

Smaltimento dei PCB e dei PCT. Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 209/1999. Adozione da parte della Giunta Regionale

A relazione dell’Assessore Cavallera:

In base all’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”, pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 1999, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, le regioni e le province autonome adottano e trasmettono al Ministero dell’Ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 (vale a dire quelli contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito) e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3.

In base al secondo comma dello stesso articolo i programmi di cui al comma 1 indicano le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui al citato decreto n. 209/1999 e costituiscono parte integrante dei piani disciplinati dall’articolo 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22/1997 e s.m.i. in materia di rifiuti.

Con Deliberazione del Consiglio 30 luglio 1997, n. 435-11546 è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che comprende, fra l’altro, la Sezione 2 “Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti Speciali da attività produttive, commerciali e di servizi, di cui al Capo IV della L.R. n. 59/1995", nel cui ambito vengono presi in considerazione anche i rifiuti contenenti PCB e/o PCT.

L’analisi della problematica di cui trattasi è stata quindi condotta avendo lo scopo di individuarne una soluzione che tenesse coerentemente conto di quanto stabilito, sia nel D.Lgs. n. 209/1999, sia nel D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e, conseguentemente, anche dei contenuti del suddetto Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Gli approfondimenti sviluppati hanno avuto come base conoscitiva i dati forniti dall’ARPA, relativi all’inventario delle apparecchiature contenenti PCB ex articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 209/1999 ed al catasto dei rifiuti, vale a dire alle dichiarazioni MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) dei rifiuti contenenti PCB relative agli anni 1998, 1999 e 2000.

Il problema è stato affrontato anche con le Province e l’ARPA in una riunione tenutasi il giorno 7 giugno 2002 della quale è stato informato l’Assessorato Regionale alla Sanità ed alla quale hanno partecipato l’ARPA e le Province di Asti, Alessandria, Biella, Novara, Torino e Vercelli.

Nel corso della riunione è stato approfondito e puntualizzato il documento che era stato inviato all’ARPA ed alle Province in occasione della convocazione della riunione stessa; in ordine a tale documento non sono stati sollevati rilievi in ordine alla sua impostazione, al suo contenuto ed alle sue conclusioni. Non sono inoltre pervenute osservazioni da parte delle Province di Cuneo e Verbania, non presenti alla riunione stessa.

Successivamente alla riunione l’ARPA ha fatto pervenire i dati relativi all’anno 2000 che, come detto, sono stati inseriti nel documento di cui trattasi.

Alla luce di quanto esposto l’elaborato allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante, predisposto nella sua veste definitiva anche alla luce di quanto emerso nella suddetta riunione del 7 giugno, rappresenta la conclusione dei lavori svolti e si configura come attuazione del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 209/1999 ed adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.C.R. n. 436-11546 del 30 luglio 1997, del quale restano comunque confermati i criteri ed i principi generali, nonché i contenuti sostanziali.

L’articolo 3, comma 6, della L.R n. 59/1995 stabilisce che il Piano Regionale di cui sopra è sottoposto ad aggiornamento almeno ogni cinque anni e, comunque, può essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni parziali, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso articolo.

Nei commi richiamati si stabilisce che: (comma 1) la Giunta Regionale adotta il progetto di piano regionale per l’organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, elaborato avvalendosi delle strutture regionali, dell’apporto delle Province e dei Comuni e della collaborazione di Istituti, enti ed esperti; (comma 2) i Comuni, le Province e ogni soggetto pubblico o privato che ne abbia l’interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di adozione del progetto di piano regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione, possono presentare osservazioni in ordine ai contenuti del progetto del piano stesso; (comma 3) decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta Regionale valuta le osservazioni prodotte e propone il progetto del piano regionale al Consiglio Regionale; (comma 4) il Consiglio Regionale provvede all’approvazione del piano regionale.

La Giunta Regionale;

Visto il D.Lgs n. 209/1999;

visto il D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 59/1995;

condividendo le considerazioni del relatore, sulla base di quanto esposto in premessa, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di adottare l’elaborato allegato alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa e che si configura come attuazione del D.Lgs. n. 22/1997 in materia di rifiuti e s.m.i. e del D.Lgs. n. 209/1999 “Attuazione della Direttiva 96/59CE relativa allo smaltimento dei ploclorodifenili e dei policlorotrifenili” ed adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con D.C.R. n. 436-11546 del 30 luglio 1997, del quale restano comunque confermati i criteri ed i principi generali, nonché i contenuti sostanziali.

- di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’adozione di cui sopra al fine di ricevere, entro trenta giorni dalla pubblicazione stessa, da parte dei Comuni, delle Province e di ogni soggetto pubblico o privato che ne abbia l’interesse, osservazioni in ordine ai contenuti del documento allegato alla presente deliberazione, nonché al fine della conseguente proposta di deliberazione al Consiglio Regionale, alla luce della procedura di approvazione di cui all’articolo 3, comma 6, della L.R. n. 59/1995.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)



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