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Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2002

Codice 25.7
D.D. 26 marzo 2002, n. 412

Interventi di manutenzione idraulica del fiume Ticino alla confluenza del rio Linosa in Comune di Varallo Pombia (NO). Ditta: Ente di Gestione Parco Naturale della Valle del Ticino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, sugli atti progettuali relativi ai lavori di manutenzione idraulica del fiume Ticino alla confluenza del rio Linosa in Comune di Varallo Pombia, consistente nel taglio ed esportazione del materiale legnoso e nello sbancamento ed allontanamento di circa mc. 6.400,000 di materiale litoide presente in alveo, parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’esecuzione dei lavori secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati, di cui si restituisce copia vistata, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

Art. 1

l’autorizzazione ad asportare il materiale inerte sopra indicato è vincolata al pagamento del canone demaniale da parte della ditta aggiudicataria dei lavori i quali dovranno essere affidati, come stabilito dalla DGR n. 44-5084 del 14.01.2002, al soggetto che avrà offerto il maggior sovracanone in aggiunta al valore del canone erariale che, per la località indicata, è fissato in L/mc 9.200 pari ad Euro/mc 4,751.

Art. 2

L’autorizzazione ad asportare il materiale inerte sopra indicato si intende limitata alla zona di proprietà demaniale, cioè quella compresa fra le sponde fisse, giusto il disposto degli art. 93 e 94 del T.U. sulle opere idrauliche (R.D. del 25.07.1904 n. 523) corrispondente alla zona coperta dalle piene ordinarie ai sensi della Circolare 28.02.1907 n. 780 Div. IV del Ministero dei LL.PP. - Direzione Generale delle Opere Pubbliche - sulla delimitazione dell’alveo dei corsi d’acqua o sulle piantagioni in aree alluvionali.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di impedire qualunque scavo in tratte di fiume o torrente che presentino caratteristiche o singolarità tali da richiedere una particolare loro tutela.

La zona di estrazione indicata nei grafici allegati alla istanza ed approvati da questo Ufficio deve essere delimitata con solidi picchetti e pali di idonee dimensioni, prontamente sostituiti in caso di asportazione o danneggiamenti, a cura e spese della Ditta titolare.

Art. 3

Gli scavi, salvo diverse specifica disposizione di questo Ufficio, dovranno essere normalmente praticati in senso longitudinale, parallelamente all’asse del corso d’acqua, procedendo da valle verso monte e dallo specchio d’acqua verso riva, per successive strisce.

Essi non dovranno mai avere carattere di possibile invito alla corrente verso le sponde.

Art. 4

E’ assolutamente vietata l’estrazione in zone non comprese nella presente autorizzazione.

In ogni caso gli scavi dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare pregiudizio per la stabilità delle sponde, da non alterare le condizioni dei manufatti, guadi o passi esistenti, da non danneggiare o comunque influire sulla integrità delle opere di difesa e delle arginature esistenti, da non danneggiare o recare impedimento ai lavori eventualmente in corso da parte dell’Amministrazione e da altri Enti Pubblici e da privati debitamente autorizzati e da non alterare, neppure indirettamente, le condizioni delle opere di derivazione d’acqua.

Viene comunque vietato deviare od interrompere il corso delle acque per formare accessi o facilitare le estrazioni, nonchè a tutela del patrimonio ittico, di estrarre materiale nelle zone di frega dei pesci ed inquinare le acque.

Allo scopo viene fatto obbligo di concordare con l’Amministrazione Provinciale - Servizio Caccia e Pesca -, prima dell’avvio dei lavori, le procedure precauzionali atte a salvaguardare il patrimonio ittico.

Nel caso di ritrovamento o sospetta esistenza di ordigni bellici la Ditta ha l’obbligo di provvedere immediatamente alla sospensione dei lavori ed alla segnalazione a questo Ufficio ed all’Autorità di P.S..

Nell’alveo è pure vietato fare depositi di materiale estratto.

Art. 5

La presente autorizzazione è soggetta a tutte le norme di legge in vigore o emanande in materia idraulica.

Art. 6

La ditta aggiudicataria dei lavori, dovrà all’atto dell’estrazione, avere con se, l’autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta di pubblici Ufficiali e di Agenti Giurati.

Nel caso di inosservanza delle condizioni sopra stabilite, la presente potrà essere sospesa e revocata ed il concessionario denunciato all’Autorità Giudiziaria, senza pregiudizio dei provvedimenti di ripristino dell’alveo e delle sponde a norma dell’art. 378 della legge 20.03.1865 n. 2248 all. f) e art. 1 del R.D. 19.11.1921 n. 1688.

Art. 7

L’estrazione dovrà essere esercitata senza creare pericoli per la pubblica incolumità e danni all’esercizio della pesca e della navigazione, previa apposizione di cartelli indicatori di pericolo oltre che di apposito cartello recante indicazioni analoghe a quelle previste per le concessioni edilizie, nelle dimensioni, collocazione e visibilità.

E’ vietato alla ditta aggiudicataria dei lavori, nel modo più assoluto, il carico di sabbia e ghiaia contenente acqua in quantità tale da provocare, durante il trasporto, lo stillicidio su strade aperte al pubblico transito.

Art. 8

Il materiale eventualmente di risulta, proveniente dagli scavi in alveo, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello eventualmente rinvenuto e costituito da relitti di murature o manufatti dovrà essere asportato dall’alveo.

Art. 9

Prima dell’inizio dei lavori, si dovrà ottenere ogni autorizzazione, ove necessaria, secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Pirro Teseo Sassi