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Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2002

Codice 25.3
D.D. 25 marzo 2002, n. 410

Alluvione Ottobre 2000 - O.M. n. 3090 del 18/10/2000. Finanziamento di L. 34.000.000 compreso nel 4º programma stralcio per la realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale. Autorizzazione idraulica n. 20/2002 per l’esecuzione di lavori di pulizia delle rogge Vignolasso, Luva e Molinetto in Comune di Strambino. Ditta: Comune di Strambino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Strambino, ad eseguire gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione degli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. l’estrazione/movimentazione del materiale d’alveo deve essere praticata con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli stessi scavi in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all’asse delle rogge e da valle verso monte; durante il corso dei lavori d’estrazione/movimentazione è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonchè l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare l’estrazione stessa;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre il materiale fangoso e le erbacce dovranno essere portati alla pubblica discarica. Così pure quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

7. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera