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Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2002
Codice 25.3
D.D. 14 marzo 2002, n. 369
Autorizzazione Idraulica n. 3686 per il mantenimento di un muro di difesa spondale realizzato in parziale difformità rispetto a quanto autorizzato con autorizzazione idraulica n. 3379 del 03.08.1999, in sponda sx del Torrente Luserna in Comune di Luserna San Giovanni. Ditta: Pontevecchio S.r.l.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Pontevecchio S.r.l. con sede in Luserna San Giovanni, Via Pontepietra, 3 a mantenere le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dellopera di sistemazione longitudinale dellalveo del corso dacqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano di appoggio è reso solidale con lesistente substrato roccioso mediante limpiego di micropali del diametro di 15 cm;
3. lopera di difesa è risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nellesistente sponda, mentre il parametro esterno è raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. il manufatto di difesa spondale già realizzato, dovrà essere mantenuto ad unaltezza non superiore alla quota dellesistente piano di campagna;
5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
6. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessaria, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
7. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
9. lautorizzazione in sanatoria è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.);
11. ai fini del completamento dellopera ancora da realizzare si richiamano integralmente le condizioni contenute nellautorizzazione n. 3379 del 03.08.1999.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera