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Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2002

Codice 25.3
D.D. 14 marzo 2002, n. 369

Autorizzazione Idraulica n. 3686 per il mantenimento di un muro di difesa spondale realizzato in parziale difformità rispetto a quanto autorizzato con autorizzazione idraulica n. 3379 del 03.08.1999, in sponda sx del Torrente Luserna in Comune di Luserna San Giovanni. Ditta: Pontevecchio S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Pontevecchio S.r.l. con sede in Luserna San Giovanni, Via Pontepietra, 3 a mantenere le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di sistemazione longitudinale dell’alveo del corso d’acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi della struttura di fondazione il cui piano di appoggio è reso solidale con l’esistente substrato roccioso mediante l’impiego di micropali del diametro di 15 cm;

3. l’opera di difesa è risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno è raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

4. il manufatto di difesa spondale già realizzato, dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessaria, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

7. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

9. l’autorizzazione in sanatoria è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.);

11. ai fini del completamento dell’opera ancora da realizzare si richiamano integralmente le condizioni contenute nell’autorizzazione n. 3379 del 03.08.1999.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera