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Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2002

Codice 25.9
D.D. 12 marzo 2002, n. 348

Procedura ex art. 10 L.R. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Realizzazione e rinforzo argine in sponda sinistra del torrente Anza a monte dello sbarramento Edison” in territorio del comune di Piedimulera (VB) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di ritenere che il progetto “Realizzazione e rinforzo argine in sponda sinistra del Torrente Anza a monte dello sbarramento Edison” in territorio del Comune di Piedimulera (VB), possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni espresse in premessa, nonchè alle specifiche condizioni di carattere tecnico nella stessa dettagliate, concertate con il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale nel corso dell’istruttoria, di seguito così elencate:

a) le opere in progetto dovranno essere conformi a quanto previsto dal quaderno delle opere tipo allegato al D.P.C.M. Toce del 7/12/95 e s.m.i. e dovranno raccordarsi al meglio nei punti in cui si collegano con le opere esistenti;

b) nel progetto esecutivo, necessario per il conseguimento dell’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904, dovranno essere prodotte delle sezioni significative estese a tutto l’alveo del torrente Anza, inoltre le attuali sezioni di progetto dovranno essere integrate riportando l’indicazione del livello di massima piena per TR = 500 anni e TR = 200 anni;

c) non venga effettuato sul sito di intervento alcun tipo di stoccaggio di sostanze pericolose per l’ambiente, se non in condizioni di sicurezza;

d) nel caso in cui le operazioni richiedessero l’allestimento di uno o più aree destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere (sostituzione olio lubrificante, riparazioni, rifornimento/rabbocco, ecc....) dovranno essere garantite tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l’ambiente;

e) nel caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazioni e/o sostituzioni di pezzi meccanici, si dovrà garantire l’idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti;

f) dovranno essere impiegati sia per i riporti e sia per le scarpate terreni e materiali idonei allo scopo, mentre eventuali rifiuti già in loco dovranno essere smaltiti o recuperati come da normativa vigente;

g) dovranno essere ripristinate le aree, la copertura vegetale e la morfologia alterate dai lavori, al fine di consentire, almeno in parte, la rinaturalizzazione del sito ed il suo inserimento nel circostante contesto paesaggistico, a tal fine non dovranno essere utilizzate specie esotiche per il ripristino e la ricostituzione degli strati erbaceo, arboreo ed arbustivo;

h) il rischio di contaminazione chimica delle acque superficiale e sotterranee, del suolo e del sottosuolo, può essere controllato, mediante l’utilizzo, in caso di evento accidentale, delle tecnologie disponibili sul mercato (panne contenitive, seppiolite) che dovrebbero essere presenti in cantiere per un’intervento rapido e tempestivo in caso di incidente;

i) al fine di limitare la produzione e la diffusione dell’articolato sospeso, si dovrà provvedere alla periodica bagnatura delle aree di lavoro soprattutto nei periodi ventosi e di clima secco;

j) per limitare il più possibile l’impatto sulla componente rumore, si consiglia di valutare in fase di progetto esecutivo le tecnologie che consentano le migliori in sonorizzazioni dei mezzi operativi. Inoltre, si auspica una valutazione di inquinamento acustica anteoperam e in fase di esercizio per non peggiorare il quadro sonoro dell’area già pesantemente compromesso dai siti estrattivi limitrofi;

k) al fine di garantire il regolare deflusso delle portate, anche di piena, è necessario evitare fenomeni di sbarramento del corpo idrico mediante periodiche operazioni di pulizia lungo l’alveo (taglio delle ceppaie e della vegetazione infestante, rimozione dei detriti, ecc....; tali operazioni dovranno essere eseguite nei periodi autunno-invernali al fine di scongiurare la distribuzione dei siti di alimentazione, rifugio e nidificazione dell’avifauna e dei micromammiferi;

l) dovrà essere valutata, sentita la polizia provinciale, per la cattura conservativa delle specie ittiche presenti.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole