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Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2002
Codice 25.4
D.D. 8 marzo 2002, n. 329
Ditta: A.C.I.B.S. - Novi Ligure. Autorizzazione idraulica (PI n. 446 T. Scrivia) per la realizzazione di lavori di prolungamento del collettore consortile fino al Rio Chiappino in Comune di Arquata Scrivia. Perizia di variante
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare ai soli fini idraulici, la Ditta: A.C.I.B.S. via Onero 37 di Novi Ligure, ad eseguire le opere in variazione al progetto iniziale, approvato idraulicamente con det. 127/25.4 del 21/2/2000 e previste nel progetto di variante (tra il Pt. 8 e il Pt. 14 cfr. tav I-719.A2 di perizia di variante) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
- lopera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi; nel caso di allontanamento del materiale dallalveo venga seguita lordinaria pratica per il pagamento delleventuale canone demaniale;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
- la presente autorizzazione ha validità per anni 1 e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopra indicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore.
Tale nuovo termine viene a sommarsi al primo emetto con det. 127/25.4 del 21/2/2000, pertanto è da intendersi come concessione di proroga del periodo di validità.
E fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dellopera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa del Suolo di Alessandria, a mezzo lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.
Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sponde, in corrispondenza del manufatto, che si renderanno necessaria, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale per la realizzazione dellopera.
Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle are demaniali in questione, ai sensi del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 e della L.R. 26/4/2000, n. 44.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Mauro Forno