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Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2002

Codice 25.1
D.D. 5 marzo 2002, n. 287

Autorizzazione all’ENEL Distribuzione S.p.A. alla ricostruzione e all’esercizio dell’impianto elettrico a 132000 Volt, n. 306/AL, con carattere di inamovibilità, denominato “Balzola - Valenza” T.614, interessante i territori dei Comuni di Frassineto Po, Ticineto e Valmacca (AL)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L’ENEL Distribuzione S.p.A., è autorizzata a ricostruire e porre in esercizio, l’impianto elettrico a 132000 Volt, n. 306/AL, tronco A-E della lunghezza complessiva di circa 6440 metri, interessante i territori dei Comuni di Ticineto, Frassineto Po e Valmacca (AL).

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la ricostruzione del’impianto elettrico autorizzato.

In accoglimento della richiesta avanzata dall’Enel Distribuzione S.p.A. l’impianto è inoltre dichiarato inamovibile.

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, l’ENEL Distribuzione S.p.A., deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L.R. 26.04.1984 n. 23, i piani particellari con l’elenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni/asservimenti ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 79 del 05.04.1988.

Art. 5 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della ricostruzione/costruzione e dell’esercizio dell’impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la ricostruzione e l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.A..

Art. 8 - L’ENEL Distribuzione S.p.A. è altresì autorizzata, per le necessità di ricostruzione/costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 15 per parte asse linee aeree.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini