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Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2002

Codice 25.3
D.D. 27 febbraio 2002, n. 264

Autorizzazione Idraulica n. 3682 per la realizzazione di un muro di difesa spondale destra del Rio Costa Parigi e di uno scarico acque meteoriche nello stesso Rio, in Comune di San Mauro Torinese, in fregio alla S.C. Via Croce. Richiedente: Comune di San Mauro Torinese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di San Mauro T.se, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità dell’opera di difesa spondale nel corso d’acqua in argomento, con particolare riguardo alla struttura di fondazione il cui piano di appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, particolarmente nella zona a valle delle briglie esistenti;

3. il tratto terminale del manufatto di scarico, che non dovrà emergere dal corpo spondale, dovrà essere elevato di 0,50 m. dal piano alveo locale ed idoneamente eseguita un’opera di sostegno / protezione in massi, a raccordo con il profilo di sponda e senza restrizione alcuna della sezione idraulica libera;

4. l’opera di difesa dovrà essere risvoltata per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsata a monte nell’esistente sponda, mentre il parametro esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente; le due briglie esistenti dovranno essere raccordate al parametro esterno del muro previsto;

5. per quanto riguarda l’esecuzione del pozzetto e della canaletta di convogliamento acque meteoriche e della prevista piantumazione della siepe, si richiama al rispetto dell’art. 96 lettera f del R.D. 523/1904, fatti salvi vigenti Regolamenti locali sulle distanze dai corsi d’acqua;

6. il manufatto di difesa spondale dovrà essere mantenuto ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

7. il materiale legnoso vivo prelevato dall’alveo, dovrà essere oggetto di autorizzazione e valutazione da parte del Corpo Forestale dello Stato; qualora il valore del macchiatico risultasse non nullo, l’importo corrispondente dovrà essere versato sul Conto Corrente Postale n. 2207120 intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte - P.za Castello n. 165 - Torino con la causale “Canoni per l’uso di pertinenze idrauliche, taglio alberi” citando il numero della presente Autorizzazione;

8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

9. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori / dei tagli di vegetazione dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

10. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

12. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere / gli interventi sono state/i eseguite/i conformemente al progetto approvato;

13. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche delle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

15. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere; con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione (scarico acque meteoriche);

17. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giambattista Massera