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Bollettino Ufficiale n. 28 del 11 / 07 / 2002

Codice 22.8
D.D. 21 maggio 2002, n. 149

Bando diretto alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Approvazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo ai sensi del decreto del Ministero dell’Ambiente - Servizio IAR - n. 106 del 16 marzo 2001 e approvazione dell’elenco delle domande non ammissibili a finanziamento

Il Ministero dell’Ambiente, con decreto n. 106 del 16 marzo 2001, pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2001, ha definito e avviato il programma “Tetti fotovoltaici” che prevedeva la promozione, attraverso contributi pubblici in conto capitale, di impianti fotovoltaici “collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano”.

Tale programma era organizzato in due sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti pubblici e l’altro indirizzato, attraverso le Regioni e le Province autonome, ai soggetti pubblici e privati.

Ai sensi dell’ art. 9 del decreto citato, la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-2836 del 23 aprile 2001, ha disposto l’adesione al sottoprogramma indirizzato ai soggetti pubblici e privati, dando atto che la Direzione Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti avrebbe dovuto procedere all’adozione degli atti di approvazione del Bando e dei modelli di presentazione delle domande entro 60 giorni dalla comunicazione ministeriale di accoglimento della richiesta di adesione e assegnazione della relativa quota di finanziamento statale.

Al fine della realizzazione del programma “Tetti fotovoltaici”, con la citata deliberazione della Giunta regionale era stata, altresì, individuata sul cap. 26770/2001 la somma di euro 671.393,97 (lire 1.300.000.000), e assegnata alla Direzione Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti da destinare, quale cofinanziamento regionale, per la promozione degli impianti fotovoltaici di cui al D.M. 106/2001.

Con successiva nota registrata al protocollo n. 11394/22 del 4 maggio 2001, il Direttore competente assegnava al Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica la somma di euro 671.393,97 (lire 1.300.000.000) ai fini dell’adozione dei provvedimenti in coerenza con i principi e le direttive stabilite dalla deliberazione n. 10-2836 del 23 aprile 2001.

Pertanto, con determinazione n. 365 del 26 luglio 2001 il competente Settore regionale approvava l’apertura del bando in oggetto finalizzato alla concessione dei contributi relativi ad interventi rivolti alla realizzazione di impianti fotovoltaici e contestualmente approvava la modulistica occorrente per la presentazione delle domande di contributo.

Il bando prevedeva tutte le specifiche tecniche relative ai tempi di realizzazione degli interventi, i casi di revoca del contributo e le modalità di erogazione dello stesso, unitamente alla percentuale di contributo concedibile, nel rispetto di quanto previsto nel citato D.M. 106 del 16 marzo 2001 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10-2836 del 23 aprile 2001.

L’art. 5 del bando prevedeva a pena di inammissibilità:

1) di fissare nei giorni 1 ottobre 2001 e 29 novembre 2001 i termini di inizio e fine per la presentazione delle richieste di contributo;

2) che le domande dovevano essere redatte sull’apposita modulistica allegata alla determinazione 365/01 citata, per costituirne parte integrante.

Ai sensi dell’art. 8 del bando, le domande sono state suddivise in gruppi, ciascuno dei quali costituito esclusivamente da domande inviate nello stesso giorno. Nel caso di più domande pervenute nella stessa data, lo stesso art. 8 citato prevedeva un ulteriore suddivisione secondo l’ordine alfabetico a partire dalla lettera “D”, sorteggiata dai funzionari del Settore Programmazione e risparmio in materia energetica in data 1 ottobre 2001, così come risulta dal verbale di estrazione agli atti del Settore.

Pertanto, in conformità a quanto sopra descritto, il competente Settore regionale ha provveduto alla stesura di due elenchi, il primo relativo alle domande ammissibili a finanziamento composto da 317 interventi, il secondo relativo alle domande non ammissibili a finanziamento e composto da 185 interventi.

Gli elenchi sono strutturati su 10 colonne:

* le colonne da 1 a 3 attengono ai dati amministrativi assegnati dal Settore nel corso dell’istruttoria;

* le colonne da 4 a 7 attengono ai dati identificativi della domanda di contributo;

* le colonne da 8 a 10 di riferiscono ai dati tecnici dell’impianto.

L’art. 7 del bando “Entità del contributo” stabilisce lo stesso nella percentuale del 75% della spesa ammessa IVA esclusa.

Qualora il richiedente abbia dichiarato una spesa d’impianto superiore a quanto ammesso dall’art. 7 del bando, il Settore competente ha provveduto d’ufficio ad abbassarla entro i limiti stabiliti dallo stesso art. 7 citato, viceversa se la spesa prevista dal richiedente è minore dei limiti fissati dall’art. 7, il contributo è stato calcolato sulla base dei costi previsti.

Le somme ammesse a contributo si riferiscono ai costi preventivati, oggetto delle istruttorie amministrativa e tecnico-economica, e le stesse potranno risultare ridotte o revocate per i seguenti motivi:

- in seguito a ulteriori verifiche istruttorie che si ritenessero necessarie;

- in relazione a mancata o incompleta presentazione della successiva documentazione, inerente le spese realmente sostenute e regolarmente finanziabili, richiesta per poter dar corso alla liquidazione del contributo;

- a sopralluoghi e collaudi che dovessero risultare necessari;

- esito negativo della verifica tecnico-funzionale dell’impianto e/o non conformità alle specifiche tecniche della L. 46/1990;

- mancato collegamento dell’impianto alla rete elettrica;

- non conformità delle specifiche elencate dal bando regionale all’art. 11;

- mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza di cui al Regolamento C.E. n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, così come specificato dall’art. 12 del bando.

Si dà altresì atto che l’impegno e la liquidazione dei contributi avranno luogo con successivi provvedimenti e in occasione della positiva conclusione dell’iter amministrativo sopra descritto.

Sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione n. 10-2836 del 23 aprile 2001, le istanze che non hanno superato l’istruttoria tecnico-amministrativa e che, pertanto, non sono meritevoli di finanziamento, sono state inserite in un distinto elenco “Non idonee”, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e composto da 185 domande.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 3 e 16 del D.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche;

visto l’articolo 22 della Legge Regionale n. 51/1997;

visto il D.M. n. 106 del 16 marzo 2001 - Servizio IAR;

visti gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 10-2836 del 23 aprile 2001;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 365 del 26 luglio 2001;

richiamato il verbale di estrazione della lettera per l’ordine di arrivo.

determina

di approvare la graduatoria relativa alle domande pervenute dall’ 1 ottobre 2001 al 29 novembre 2001 quali termini di inizio e fine per la presentazione delle richieste di contributo;

di dare atto che le istanze contenute nell’elenco di cui sopra si riferiscono alle domande di contributo presentate a seguito del bando regionale approvato con deliberazione n. 10-2836 del 23 aprile 2001 e aperto con determinazione dirigenziale n. 365 del 26 luglio 2001 e ammissibili a finanziamento in conto capitale;

di prevedere che all’impegno e alla liquidazione delle somme occorrenti, in relazione ai citati interventi e per l’importo indicato a fianco di ciascuno di essi, si provvederà, a seguito della dimostrazione della corretta realizzazione degli stessi e, salvo ulteriori verifiche istruttorie o rinunce da parte degli interessati, con appositi atti successivamente all’adozione del presente provvedimento;

di dare atto che le domande inserite nell’elenco “non idonee”, allegato al presente provvedimento, si riferiscono alle domande di contributo non meritevoli di finanziamento in quanto non sono stati rispettati i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10-2836 del 23 aprile 2001.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Allegato Idonei
Allegato non idonei