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Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2002, n. 59-6242

Istituzione del registro regionale dei laboratori di analisi che effettuano prove relative all’autocontrollo per le industrie alimentari

A relazione dell’Assessore D’Ambrosio:

Visto l’articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 come modificato dall’articolo 16 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

visto il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle Direttive 93/43/CE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari, come modificato dall’articolo 10 comma 3 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526;

visto il DPCM 10 febbraio 1984 recante indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni diagnostiche di laboratorio;

visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 120 recante attuazione delle Direttive 88/320/CEE e 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio come modificato dal Decreto del Ministro della Sanità 5 agosto 1999;

considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

considerato che con nota n.600.8/24475/263 del 5 febbraio 2001 il Ministro della Sanità ha chiarito alcuni aspetti procedurali relativi al trasferimento delle funzioni e dei compiti in materia di sanità veterinaria relativamente al rilascio dei decreti di riconoscimento;

considerato che tra le funzioni e i compiti conferiti alle Regioni è compreso il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento che attestano l’idoneità dei laboratori esterni alle industrie alimentari che intendono effettuare analisi ai fini dell’autocontrollo di cui al Decreto Legislativo 155/97;

preso atto che ai sensi dell’articolo 3 bis comma 1 del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le Regioni devono provvedere ad iscrivere i laboratori autorizzati in appositi elenchi da trasmettere successivamente al Ministero della Salute;

considerato che ai sensi dell’articolo 3 bis comma 5 del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 il Ministro della Salute, con apposito Decreto, avrebbe dovuto stabilire i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo, ma che ad oggi tale provvedimento non è ancora stato emanato;

considerato che per poter effettuare le prove analitiche relative all’autocontrollo di cui al Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 i laboratori devono comunque essere iscritti in appositi elenchi predisposti a tal fine dalle Regioni;

considerato che le industrie alimentari che non operano in settori disciplinati da norme comunitarie di carattere settoriale, non hanno attualmente alcuna indicazione circa i laboratori esterni riconosciuti o autorizzati a svolgere analisi in autocontrollo;

valutata l’opportunità di istituire, in via provvisoria, un elenco regionale per i laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari così come previsto all’articolo 3 bis comma 1 del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, in attesa che il Ministro della Salute, ai sensi dell’articolo 3 bis comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, provveda a stabilire con apposito Decreto i requisiti minimi e le procedure di iscrizione;

stabilito di iscrivere nell’elenco provvisorio dei laboratori esterni che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo le ditte che hanno presentato istanza di inserimento, previa verifica della completezza della documentazione prevista dall’art. 3 bis commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 155/97 ed allegata a corredo dell’istanza stessa;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di istituire, ai sensi del Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, il registro regionale dei laboratori di analisi esterni alle industrie alimentari che effettuano prove analitiche relative all’autocontrollo;

2. di delegare alla Direzione Sanità Pubblica l’iscrizione provvisoria nel registro regionale dei laboratori che risultano in possesso dei requisiti di base indicati dall’art. 3 bis commi 3 e 4 del Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e dalla nota della Direzione di Sanità Pubblica prot. 6220 del 12/04/2000, in attesa che il Ministero della Salute stabilisca i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di autocontrollo, così come previsto dallo stesso Decreto legislativo;

3. di affidare al personale ispettivo della Direzione Sanità Pubblica gli accertamenti ritenuti necessari ai fini dell’iscrizione del laboratorio nel registro regionale nonché le ispezioni per la convalida dell’iscrizione a seguito dell’emanazione del citato decreto ministeriale;

4. di subordinare l’iscrizione provvisoria dei laboratori di autocontrollo alla presentazione di copia del certificato di accreditamento secondo le norme EN 45001 o EN 17025 rilasciato da enti a tal fine autorizzati ovvero di copia della comunicazione con la quale l’Ente di accreditamento dichiara il ricevimento della richiesta formale di accreditamento; in questo caso, il certificato di accreditamento secondo le norme EN 45001 o EN 17025 dovrà essere fornito entro il termine massimo di 24 mesi dalla presentazione dell’istanza di inserimento nel registro regionale, pena la decadenza dell’iscrizione provvisoria.

I laboratori iscritti nel registro regionale operano conformemente alla normativa sanitaria per le sole prove riportate nelle schede che accompagnano il certificato dell’Ente di accreditamento;

5. di stabilire che, ai fini della convalida dell’iscrizione nel registro, le spese relative all’esecuzione degli accertamenti tecnici sono a carico degli interessati nella misura stabilita dal tariffario regionale;

6. di stabilire che i laboratori esterni alle industrie alimentari già inseriti negli elenchi ministeriali per l’effettuazione delle analisi ai fini dell’autocontrollo degli alimenti di origine animale regolamentati da norme verticali, nonché dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, possano effettuare anche analisi ai fini dell’autocontrollo di cui al D.L.vo 155/97, previa richiesta di inserimento nel registro regionale indirizzata alla Direzione di Sanità Pubblica, allegando copia del certificato di accreditamento secondo le norme EN 45001 o EN 17025 rilasciato da enti a tal fine autorizzati;

7. di stabilire che i laboratori esterni alle industrie alimentari non aventi sede in Piemonte, che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo di cui al DL.vo 155/97, possano operare sul territorio regionale purché iscritti negli elenchi presenti nelle Regioni di competenza ovvero, nel caso in cui la Regione o Provincia Autonoma di appartenenza non abbia ancora regolamentato il settore, presentino apposita comunicazione indirizzata alla Direzione di Sanità Pubblica della Regione Piemonte corredata dalla documentazione citata al punto 1. I suddetti laboratori non sono assoggettati al pagamento delle spese previste al punto 4;

8. di richiedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per consentirne la dovuta pubblicità.

(omissis)