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Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2002, n. 32-6217

LR 41/98, art. 12 e art. 2, comma 3, lett. d) - Dlgs 81/2000, art. 8, comma 1 - L 388/2000, art. 78, comma 1, lett. a), comma 2, lett. b), comma 3 - Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni - Anno 2002 in materia di lavoratori socialmente utili

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e

locali in materia di mercato del lavoro";

preso atto che l’art.12 della predetta legge stabilisce che la Regione svolge le funzioni in materia di politiche del lavoro, ai sensi dell’1, comma 1 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 469, nell’ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato, esercitando le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro;

considerato che l’oggetto del presente provvedimento rientra nella fattispecie di funzioni e compiti che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, previsto dall’art, 2, comma 3, lett. d) della predetta legge 41/98;

visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81: “Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 4, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

considerato che l’art.8 del predetto decreto prevede la possibilità di impiegare le risorse del fondo per l’occupazione di cui alla L 236/93 destinate alle attività socialmente utili, per l’anno 2000, per lo svolgimento di misure di politica attiva per l’impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all’art.2, comma 1 del decreto stesso, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Regioni interessate, sentiti gli Enti locali nelle sedi previste dall’art.4, comma 1, del Dlgs 469/97;

vista la legge 21 dicembre 2000, n. 388 che stabilisce all’art. 78, comma 2, lett. a), la possibilità di rinnovo annuale delle convenzioni, di cui al citato art. 8 del Dlgs 81/2000, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;

preso atto che l’obiettivo di stabilizzazione fissato nella Convenzione di cui al sopra citato art. 8, relativa all’anno 2001, pari a 486 unità, è stato raggiunto e superato;

ritenuto, pertanto, di provvedere anche per l’anno 2002 alla stipula della Convenzione citata, allo scopo di procedere ulteriormente verso il cosiddetto svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, ritenendo conseguibile in detto anno la fuoriuscita di una quota pari ad almeno il venti per cento del citato bacino, risultante dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 71 - 4221 del 22 ottobre 2001, di 308 unità;

ritenuto, quindi, di stipulare la predetta convenzione autorizzando l’Assessore delegato alle funzioni ed ai compiti in materia di mercato del lavoro, dr. Gilberto Pichetto Fratin, alla firma della stessa e dei relativi atti;

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento curata dai competenti uffici della Direzione 15 Formazione Professionale - Lavoro e preso atto di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale, ai sensi di legge,

delibera

Di approvare lo schema della Convenzione prevista dall’ art 78, comma 2, lett. a) della legge 21 dicembre 2000, attuativo dell’art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.81, così come indicato nell’allegato alla presente deliberazione.

Di autorizzare l’Assessore delegato alle funzioni ed ai compiti in materia di mercato del lavoro: dr. Gilberto Pichetto Fratin, alla firma della Convenzione prevista dall’ art 78, comma 2, lett. a) della legge 21 dicembre 2000, attuativo dell’art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.81, così come indicata nell’allegato schema alla presente deliberazione, nonché dei relativi atti.

(omissis)

Allegato

Schema di Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte di cui all’art. 8, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ed all’art. 78, comma 1,lett. a) della legge 21 dicembre 2000, n. 388 - Anno 2002 -

Visto il decreto legislativo 28/02/2000, n.81, recante integrazioni della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell’art. 45, comma 2 della legge 17/05/1999, n.144 ed in particolare: l’art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo, l’art. 4, comma 2, che pone a carico degli Enti utilizzatori il 50% dell’assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

visto l’art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n 388 ed in particolare: il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo delle convenzioni, di cui all’art. 8, comma 1 del Dlgs 81/2000, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, il comma 2, lettera b), che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui all’art. 4, comma 2, del Dlgs 81/2000 dell’assegno per prestazioni socialmente utili e dell’intero ammontare dell’assegno al nucleo familiare che le Regioni si impegnano a versare all’INPS,

il comma 3 che prevede che ai fini del rinnovo delle citate convenzioni con le Regioni di cui al comma 2, saranno previste a partire dall’anno 2002 apposite risorse preordinate nell’ambito del Fondo per l’occupazione per i soggetti di cui all’art. 2, comma 1 del Dlgs 81/2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi gli ultracinquantenni al 31/12/2000, non stabilizzati entro il 31/12/2001;

considerata l’entità del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, che la Regione Piemonte quantifica in 431 unità;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Piemonte, convengono quanto segue:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art.2

Vengono trasferite alla Regione Piemonte risorse finanziarie pari a EURO 2.514.581,20. Tali risorse finanziarie devono, in coerenza con la legislazione regionale in materia, agevolare prioritariamente i processi di stabilizzazione e fuoriuscita dal bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, il cui numero è indicato nelle premesse.

Le risorse finanziarie sopra indicate possono essere utilizzate anche per assicurare la copertura dell’assegno per prestazioni socialmente utili e per l’assegno del nucleo familiare ai soggetti utilizzati.

Art.3

La Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 81/2000, al fine di agevolare la collocazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili di cui alla presente convenzione, può individuare attività collegate ad iniziative che comportano il trasferimento di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero iniziative finanziate da fondi strutturali europei ovvero iniziative oggetto di programmazione negoziata.

Art.4

Sono destinatari delle azioni e delle iniziative volte allo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili previste dall’art.7 del Dlgs 81/2000 e dall’art 52, comma 71, della legge 488/01, i soggetti individuati nell’ultimo capoverso delle premesse.

Art.5

Le risorse finanziarie di cui all’art. 2 saranno trasferite alla Regione Piemonte dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale accreditamento di fondi statali vincolati alle finalità della presente convenzione, sul conto corrente di contabilità speciale n. 22710 intestato alla Regione Piemonte istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art.6

Le risorse finanziarie di cui all’art 2, sono incrementate per un ammontare pari ai costi di gestione per la corresponsione da parte dell’INPS degli assegni per le attività socialmente utili, ma detti costi saranno rimborsati all’INPS direttamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul fondo occupazione, anno 2002.

Art.7

La Regione Piemonte ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritengono conseguibile nell’anno 2002 la fuoriuscita di una quota pari ad almeno il 20% del bacino regionale come quantificato nelle premesse.

Art. 8

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Regione Piemonte, affida ad Italia Lavoro l’attività. di monitoraggio numerico del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, come quantificato nelle premesse, anche al fine di seguire l’andamento della spesa delle azioni di svuotamento del bacino medesimo realizzate dalla Regione Piemonte a valere sul fondo Occupazione.

A tal fine Italia Lavoro attiverà entro il mese di aprile 2002 un sistema, basato su tecnologia Internet ed inserito nel proprio Portale del Lavoro, per la gestione dei dati e l’inserimento delle informazioni: elenco dei lavoratori iniziali e successive variazioni dello stesso.

La Regione Piemonte si impegna a far utilizzare agli Enti attuatori delle attività socialmente utili il sistema di cui al capoverso precedente.

Le procedure di comunicazione all’Inps dei nominativi dei soggetti aventi titolo all’assegno per prestazioni di attività socialmente utili e delle relative variazioni mensili si intendono espletate da parte degli Enti utilizzatori con l’inserimento nel sistema attivato da Italia Lavoro delle informazioni necessarie, secondo le procedure tecniche fornite dalla stessa Italia Lavoro.

Il suddetto sistema dovrà essere richiamato nella Convenzione tra Inps e Regione per la corresponsione degli assegni per le attività socialmente utili.

Art.9

Alla Regione Piemonte è, inoltre, riconosciuto un contributo aggiuntivo derivante dal riparto tra le Regioni delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per l’occupazione, destinate ai lavoratori socialmente utili, che residueranno dopo il riparto di cui alle Convenzioni per l’anno 2002.

Art.10

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con le Regioni, stabilirà i criteri per il riparto delle risorse di cui all’art. 9, tenendo conto anche del criterio della premialità e del cofinanziamento regionale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in considerazione delle istanza rappresentate delle Regioni, si attiverà per individuare ulteriori azioni di sostegno allo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili, tenendo conto della necessità di accompagnare il processo anche sotto i profili finanziario e normativo.

A tal scopo il Ministero medesimo convocherà riunioni periodiche su richiesta delle Regioni.