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Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2002, n. 38-6223

Approvazione del regolamento attuativo dell’articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) per la determinazione della superficie minima indivisibile

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

fino all’emanazione di una specifica normativa regionale di attuazione dell’articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), introdotto dall’articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002) la costituzione di compendi unici agrari è soggetta alla disciplina stabilita in materia dalla L. 97/1994, con le modalità definite, per quanto riguarda la determinazione della superficie minima indivisibile, nel regolamento attuativo dell’art. 5-bis, comma 6, della L.97/1994 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

(omissis)