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Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2002, n. 65-6427

Schema di contratto di lavoro a tempo determinato per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per le adozioni internazionali

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di approvare lo schema di contratto di diritto privato a tempo determinato per l’attribuzione dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, riportato all’Allegato A) della presente deliberazione, della quale è parte integrante e sostanziale.

(omissis)

Allegato A

Schema di contratto di diritto privato a tempo determinato per l’attribuzione dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali

Premesso:

che la Giunta regionale ha provveduto con la deliberazione n..... del ....alla nomina del/della........ quale Direttore generale dell’Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali prevista dalla legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 “Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell’Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali;

che con D.G.R. n. 37-5948 del 7 maggio 2002, pubblicata sul B.U.R.P. n. 20 del 16 maggio 2002 è stato approvato lo Statuto per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia per le adozioni internazionali, a norma dell’art. 4, comma 8, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 30;

che con D.G.R. n. 54-6112 del 23 maggio 2002 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di disponibilità per la nomina del Direttore dell’Agenzia, pubblicato sul B.U.R.P. del 30 maggio 2002 n. 30;

vista la DGR n. 25-23494 del 22.12.97 avente ad oggetto “Determinazione dei contenuti normativi ed economici del contratto di lavoro dei direttori regionali e dei responsabili delle strutture organizzative speciali ”;

vista la L.R.. 6 agosto 1997, n. 51

visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165

Tutto ciò premesso,

• tra la Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta regionale (CF: 80087670016) nato a .....  il ......, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale di Piazza Castello 165, in Torino

• e il/la ...... (CF .......) nato/a a .... il  ...... residente a ..........

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto degli atti citati in premessa.

Il Presidente della Regione Piemonte, alla stipula del presente contratto, conferisce al Sig./Sig.ra.... che accetta, l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, a seguito di nomina avvenuta con deliberazione di Giunta n. .... del

Il presente contratto ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile una sola volta.

Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.

Art. 2

La sede di lavoro è a Torino.

Il Direttore si obbliga a svolgere diligentemente a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell’Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali tutte le funzioni di Direttore generale stabilite dalla L.R. n. 30/2001 e dal relativo Statuto approvato con D.G.R. n. 37-5948 del 7 maggio 2002, esercitando i poteri ed ogni altra funzione connessa all’attività di gestione dell’Agenzia, nonché ogni altra funzione connessa a questi atti, da altre norme di legge, di regolamento e da atti regionali di programmazione ed indirizzo nella materia.

Trovano applicazione, per tutta la durata dell’incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità (l.r. 23.1.89, n. 10), previste per i dirigenti regionali.

E’ preclusa in ogni caso la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da pregiudicare l’attività che con il presente contratto si affida.

Art. 3

Nell’esercizio delle proprie funzioni il Direttore è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite; si impegna a perseguire gli obiettivi stabiliti dalla Regione; risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il Direttore è tenuto al rispetto di quanto disposto ai commi 3 e 4 dell’art. 9 dello Statuto dell’Agenzia nonché delle norme di cui alla L.R. 27/1994 e alla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, alla riservatezza, e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 4

Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti Artt. 2 e 3.

Art. 5

La retribuzione è costituita dal trattamento economico annuo fondamentale di Euro 36.151,98, al lordo di oneri e ritenute di legge, da corrispondere in 13 mensilità posticipate, al quale si aggiunge il trattamento economico accessorio, di Euro 42.349,46, in 13 mensilità posticipate, quale retribuzione di posizione, e la retribuzione di risultato, fino a un massimo del 25% della retribuzione di posizione, stabilita a seguito della valutazione della Giunta.

La retribuzione di risultato viene corrisposta secondo i criteri individuati nel sistema di valutazione dei dirigenti regionali.

In caso di missioni e trasferte è dovuto un trattamento pari a quello previsto per i Dirigenti generali dello Stato, dal D.P.C.M. 15 febbraio 1995 e successive rideterminazioni.

Sono estese le coperture assicurative previste per i Dirigenti del comparto Regioni - Enti locali.

E’ riconosciuto il diritto ad usufruire dei servizio mensa secondo le modalità previste per i dirigenti regionali, a seguito di apposita convenzione da stipulare a carico dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali.

Art. 6

Il Direttore viene iscritto, per il trattamento di previdenza, quiescenza ai relativi Istituti previsti per i dirigenti regionali, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Alla risoluzione del rapporto, spetta un trattamento di fine rapporto da calcolarsi in base a quanto disposto dall’art. 2120 del codice civile e dalla legge 335/95.

Art. 7

Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Agenzia, il Direttore assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all’espletamento dell’incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Art. 8

Il Direttore ha il diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie, nell’ammontare e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

Spettano altresì le ulteriori giornate di riposo riconosciute a diverso titolo (festività soppresse, festa del Santo patrono) ai dipendenti regionali.

Nel calcolo delle ferie sono escluse le domeniche, i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge, nonché i giorni comunque non considerati lavorativi.

Qualora, per esigenze di servizio, non fosse possibile la completa fruizione delle ferie, compete, al termine del rapporto di lavoro, un compenso commisurato al trattamento economico spettante per ogni giorno non fruito.

Art. 9

Il Direttore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi.

Ai fini della maturazione del predetto periodo l’assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei due anni precedenti.

In casi particolarmente gravi, a seguito di richiesta documentata e motivata, possono essere concessi ulteriori tre mesi di assenza dal servizio, senza retribuzione.

Il trattamento economico spettante al direttore che si assenti per malattia è il seguente:

a) intera retribuzione per i primi sei mesi di assenza;

b) 90% della retribuzione per i successivi due mesi;

c) 50% della retribuzione per l’ulteriore mese del periodo di conservazione del posto.

I periodi di assenza per malattia, esclusi quelli concessi senza retribuzione, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Nel caso di malattia o di infortunio dipendente da causa di servizio la Regione conserva l’incarico corrispondendo l’intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente, totale o parziale, tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell’incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

E’ applicabile la normativa della legge 151/2001 sulla tutela della maternità e paternità.

Art. 10

Il contratto è risolto nei seguenti casi:

• in caso di soppressione dell’Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali; in tale caso l’agenzia corrisponde, oltre al trattamento di fine rapporto, una indennità pari all’importo della retribuzione spettante per tre mesi di servizio;

• a seguito del verificarsi di fatti comprovati, anche relativi al comportamento professionale del Direttore, di gravità tale da determinare il venir meno delle condizioni in base alle quali è stato adottato il provvedimento di attribuzione dell’incarico ovvero situazioni di motivata incompatibilità ambientale;

• quando sia sopravvenuto o, pur preesistente, sia stato successivamente accertato uno degli impedimenti alla nomina (DPCM 18 ottobre 1994, n. 692);

nei casi previsti dall’art. 4 comma 4 dello Statuto dell’Agenzia;

• negli altri casi previsti da leggi statali e regionali.

La risoluzione anticipata può essere disposta infine a seguito di richiesta da parte del Direttore, previa valutazione delle motivazioni addotte e tenuto conto delle esigenze di servizio.

In caso di decesso del Direttore, l’Agenzia corrisponde agli aventi diritto una indennità equivalente all’importo della retribuzione spettante per un anno di servizio, secondo quanto stabilito dall’art. 2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

Art. 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del Codice Civile e, in via residuale, per quanto non altrimenti disciplinato, alla norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione Piemonte.

Art. 12

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e le spese di bollo a carico dell’Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali.

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il

per la Regione Piemonte
(firma del Presidente della Regione Piemonte)

per l’Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali
(firma del Direttore)

Ai sensi dell’art 1341, secondo comma del Codice Civile, il/la sottoscritto/a dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 7, 9 e 10 del presente contratto.