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Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2002, n. 32-6395

Legge Regionale n. 21/97 e s.m.i., artt. 16 e 18. Programma degli interventi per la localizzazione e rilocalizzazione delle imprese artigiane

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare il Programma degli interventi di cui all’art.18 della L.R. 21/97, come modificata dalla L.R. 24/99, in materia di “Contributi per la localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani”, di cui all’allegato A che costituisce, parte integrante della presente deliberazione.

Le domande devono essere presentate sul modello predisposto dalla Direzione Commercio e Artigianato;

(omissis)

Allegato A

Programma degli Interventi ai sensi della Legge Regionale n° 21/97 e s.m.i., artt. 16 e 18. Anno 2002

Contributi per la localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani

I. Ambiti di intervento:

1) Comuni sede di imprese beneficiarie dei contributi a valere sui programmi di intervento 1999, 2000 e 2001 esclusivamente per gli interventi localizzativi di completamento funzionale nelle aree per insediamenti produttivi già interessate dai contributi predetti.

Alle domande di localizzazione in tali comuni è riservato il 20% delle risorse disponibili.

2) Aree per le quali le Province del Piemonte hanno individuato priorità d’intervento con deliberazione della Giunta provinciale, rispettivamente:

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - aree di cui alla deliberazione n. 355 del 31/05/2002;

PROVINCIA DI ASTI - aree di cui alla deliberazione n. 38945 del 04/06/2002;

PROVINCIA DI BIELLA - aree di cui alla deliberazione n. 137 del 23/04/2002;

PROVINCIA DI CUNEO - aree di cui alla deliberazione n. 378 del 28/05/2002;

PROVINCIA NOVARA - aree di cui alla deliberazione n. 297 del 6/06/2002;

PROVINCIA DI TORINO - aree di cui alla deliberazione n.51-119313/2002;

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA - aree di cui alla deliberazione n. 155 del 12/06/2002;

PROVINCIA DI VERCELLI - aree di cui alla deliberazione n. 17866 del 28/05/2002.

Alle domande di localizzazione in tali comuni è riservato il 30% delle risorse disponibili. Tale riserva viene assegnata per un terzo in proporzione alle imprese artigiane della Provincia e per due terzi in parti uguali ai territori di ciascuna provincia.

3) Altri comuni ubicati in aree del Piemonte non comprese nelle aree obiettivo 2 e nelle aree a sostegno transitorio (Phasing Out) ai sensi del Regolamento CEE n°1260/99.

Alle domande di localizzazione in tali comuni è riservato il 50% delle risorse disponibili.

Le domande di localizzazione nelle aree obiettivo 2 e nelle aree a sostegno transitorio possono essere ammesse a contributo qualora le risorse disponibili eccedano il fabbisogno determinato dalle domande di localizzazione in altre aree.

II. Beneficiari

Imprese artigiane singole o associate.

III. Interventi finanziabili

Sono ammessi a contributo gli interventi esecutivi e immediatamente cantierabili all’interno di aree produttive individuate dal PRGC regolarmente approvate.Condizione essenziale per l’ammissione ai benefici è la presentazione di almeno tre progetti, da parte di altrettante imprese artigiane, per la stessa area. La deroga al requisito del numero minimo di tre progetti è ammessa qualora le risorse disponibili eccedano il fabbisogno determinato da domande in possesso di tale requisito e solo nel caso in cui la localizzazione avvenga in aree già occupate da altre imprese.

All’interno dello stesso Comune, o tra Comuni limitrofi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, non saranno ammessi interventi localizzativi in più di un’area.

IV. Misure e modalità di concessione delle agevolazioni:

I contributi sono concessi, fino a concorrenza delle risorse disponibili, nella misura massima del 40% delle spese ammissibili e nel rispetto della disciplina comunitaria de minimis (GUCE n. C 68 del 6.3.96), previa dichiarazione da parte dell’impresa che la somma del contributo e di eventuali benefici soggetti alla citata disciplina non eccede il limite di 100.000 EURO nel triennio. Nel caso in cui le riserve di cui al paragrafo I restassero in tutto o in parte inutilizzate, le risorse corrispondenti saranno impiegate per le istanze in graduatoria eventualmente non finanziabili per mancanza di fondi.

Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione in conformità a quanto disposto nel successivo paragrafo V.

In attuazione di quanto previsto al precedente paragrafo III, comma 2 le domande relative ad interventi in più aree nello stesso Comune, o in Comuni limitrofi con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, saranno registrate secondo l’ordine cronologico di arrivo, con l’esclusione dalla graduatoria di quelle pervenute successivamente.

Alle domande ammissibili viene attribuito un punto per ognuno dei seguenti requisiti:

* rilocalizzazione di impresa artigiana ubicata nelle fasce fluviali A e B soggette a vincolo così come individuate dalle delibere dell’Autorità di Bacino del fiume PO;

* imprese soggette ad ordinanze di sgombero a causa di eventi alluvionali;

* dichiarazione del richiedente di assumere dipendenti a intervento ultimato (l’impresa dovrà documentare l’avvenuta assunzione entro 6 mesi dalla fine lavori);

* nuove imprese costituite a partire dal 01/01 dell’anno di presentazione della domanda;

* procedure immobiliare di sfratto in corso;

* impresa ubicata all’interno del PRG in area impropria con produzione rumorosa e problemi ambientali (regolarmente certificati dal Comune)

Le domande ammissibili sono ordinate in base al punteggio ottenuto, a parità di punteggio è preso in considerazione l’ordine cronologico di presentazione.

Ove la dotazione finanziaria del presente intervento dovesse risultare insufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, è data facoltà all’Amministrazione di ridurre in misura percentuale uguale per tutti i soggetti il contributo previsto, oppure di prevedere la possibilità di concedere l’intervento agevolativo alle istanze ammesse, ma non finanziate per carenza di fondi, a valere sul successivo stanziamento di risorse nell’esercizio finanziario 2003, ove si rendano disponibili le citate risorse per le medesime finalità.

Nel caso in cui si verifichino delle economie di spesa tra i progetti finanziati, le risorse verranno utilizzate per la concessione del contributo alle imprese in graduatoria non ancora finanziate.

Nel corso della procedura di finanziamento l’impresa ammessa a contributo ha facoltà di sostituire a se medesima un’altra impresa che abbia i requisiti previsti dal Bando per la concessione del contributo, purché non vi siano imprese in graduatoria non finanziate per mancanza di fondi. In tal caso l’impresa che subentra dovrà dichiarare di essere a conoscenza dei contenuti del Programma degli interventi, di accettarli incondizionatamente in tutte le sue parti e di rispettare le modalità previste.

I contributi saranno erogati con le seguenti modalità:

* 30% a concessione opere di urbanizzazione o concessione della unità produttiva ovvero, nel caso in cui la concessione sia antecedente il 01/01/2002, alla data di inizio lavori, che deve essere comunque successiva al 01/01/2002;

* 30% al raggiungimento del 30% dell’investimento;

* 30% a ultimazione dell’investimento;

* 10% a presentazione del consuntivo finale di spesa.

I beneficiari devono iniziare i lavori entro sei mesi dalla data di approvazione del Programma degli interventi, salvo motivata richiesta di proroga e devono concluderli entro 36 mesi dal rilascio della concessione edilizia.

I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale e completa esecuzione dell’intervento conformemente al progetto e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nullaosta ed autorizzazioni, alla corretta manutenzione e regolare esercizio dell’opera finanziata secondo i criteri generali correnti, che potranno essere accertati attraverso periodiche ispezioni.

I beneficiari sono obbligati a non alienare, cedere o comunque distrarre le opere realizzate col contributo per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi e le prescrizioni di cui al presente programma la Regione provvede alla revoca del contributo concesso con il recupero delle somme già erogate, gravate dagli interessi legali calcolati dalla data di liquidazione alla data di restituzione.

Per interventi non ultimati entro i termini stabiliti, ma risultanti funzionali alle finalità del progetto, la Regione eroga un contributo proporzionale agli investimenti realizzati.

V. Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese, sostenuta a partire dal 1/1/2002 relative a:

* terreno;

* opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

* fabbricato (struttura produttiva, tamponamenti opere di finizione, impianti tecnici e tecnologici).

Sono escluse le seguenti spese:

* spese tecniche relative alla progettazione e direzione lavori;

* prestazioni professionali varie ( onorari, parcelle, spese notarili, consulenze);

* spese di allacciamento alle opere di urbanizzazione:

* spese relative a lavori in economia;

* spese relative alla realizzazione degli uffici e degli arredi.

VI. Modalità di presentazione della domanda:

I soggetti interessati possono presentare la domanda, corredata della documentazione obbligatoria, a partire dal 20°giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera sul B.U. della Regione Piemonte ed entro il 30/09/2002.

Le domande, compilate utilizzando il modulo predisposto dalla Direzione competente e indirizzate a: Regione Piemonte, Direzione Commercio e Artigianato, Settore Promozione, sviluppo e credito dell’artigianato, Via XX Settembre 88 - 10122 TORINO, possono essere spedite con raccomandata AR, nel qual caso farà fede il timbro postale di partenza ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione, o consegnate alla segreteria del citato Settore dalle ore 9.30 alle 12.30 tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì. La domanda dovrà essere presentata dal titolare dell’impresa o da un suo delegato munito di apposita delega redatta su carta intestata dell’impresa.

Gli uffici Regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale.

Le domande presentate oltre i termini prescritti non saranno prese in considerazione.

Le domande devono essere prodotte in originale, in regola con la normativa sul bollo e corredate, pena la decadenza, dalla documentazione specificata in calce al modulo di richiesta di contributo.

Nel caso di presentazione da parte di forma associativa di imprese sono richiesti anche l’atto costitutivo e lo statuto.

Sul modulo di domanda è indicata dettagliatamente la documentazione di spesa da produrre alla Regione a stato di avanzamento lavori e a conclusione dell’intervento.

La Regione si riserva comunque la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e/o documentazione che si rendesse necessaria a fini istruttori e di verifica.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

VII. Monitoraggio e valutazione

Ai fini del monitoraggio e della valutazione dell’efficacia degli interventi previsti dall’art. 3bis della L.R. 21/97 e s.m.i., i beneficiari sono tenuti a fornire al Settore regionale competente i dati necessari, secondo le scadenze che verranno indicate e sulla base di apposita modulistica, che verrà distribuita unitamente ai moduli di domanda o inviata successivamente alle imprese.