Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 / 07 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2002, n. 10-6195

Regolamento CE 1493/99 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo all’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo. Approvazione definitiva del Piano di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti adottato con D.G.R. n. 56-5342 del 18 febbraio 2002

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di approvare definitivamente il Piano di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti del Piemonte, già adottato con D.G.R. n. 56-5342 del 18/02/2002 e modificato nei seguenti punti, per le motivazioni meglio illustrate in premessa:

* Punto 2.5 “Interventi ammissibili”, primo trattino

Sostituzione varietale, mediante reimpianto o sovrainnesto di una percentuale minima del 70% sia della superficie che della piattaforma ampelografica.

* Punto 4.1 “considerazioni generali”, settimo capoverso, secondo e terzo trattino

Sostituzione dei testi : “ Euro 11.669,85 per il mancato reddito derivante da tre anni di improduttività” e “Euro 32.149,95 per l’estirpo, reimpianto e mancato reddito” con i testi : “Euro 8.946, per il mancato reddito derivante da due anni di improduttività ed un terzo anno di produttività parziale” ed “Euro 29.426,98, per l’estirpo, reimpianto e mancato reddito”

* Punto 4.2.1 secondo capoverso primo trattino

Sostituzione del testo “ - utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto proveniente da estirpazione aziendale autorizzata precedentemente all’entrata in vigore della nuova O.C.M. vitivinicola (1 agosto 2000)”, con il testo “ - utilizzi per la ristrutturazione e riconversione un diritto di reimpianto proveniente da estirpazione aziendale autorizzata”

* Capitolo 11 “istruttoria delle domande”

Inserimento, quale ultimo capoverso del paragrafo, del seguente testo : “ Le Province decidono sulle domande da finanziare inviando entro il 6 maggio c.a. gli elenchi definitivi alla Regione che, entro il 10 Maggio, li trasmetterà per il pagamento all’AGEA.”

* Capitolo 14 “Definizioni”, -rinnovo normale del vigneto

Sostituzione dell’attuale definizione, “ (rinnovo normale di un vigneto giunto al termine del ciclo di vita naturale): il reimpianto di una particella non vitata da meno di cinque anni con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite.”, con la seguente definizione: “Per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite”.

2. di permettere, in sanatoria, l’ammissione a beneficio dei vigneti impiantati a rittochino, qualora, le Province competenti l’istruttoria, dopo sopralluogo tecnico, ne attestino la necessità disponendone, nel contempo, le opportune prescrizioni.

(omissis)