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Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 / 06 / 2002

Codice 22.5
D.D. 17 giugno 2002, n. 198

Legge 549/95, L.R. 59/95 e L.R. 39/96. Interventi per il miglioramento qualitativo dei fanghi ai fini del recupero a fini agricoli, di cui alla D.G.R. n. 23-29513 del 1 marzo 2000. Modalità, termini e modulistica per la redazione e presentazione delle istanze di finanziamento

La Legge n. 549 del 28 dicembre 1995, all’art. 3, commi da 24 a 40, ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti;

il comma 27 dell’art. 3 della suddetta legge prevede che le risorse derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta siano destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo;

con legge regionale n. 39 del 10 luglio 1996 è stato tra l’altro istituito, in attuazione e per le finalità di cui al citato comma 27 dell’art. 3 della legge 549/1995, un apposito capitolo di bilancio denominato “fondo per investimenti di tipo ambientale” costituito dalle risorse derivanti dal gettito della tassazione dei fanghi (art. 12, comma 1, punto a). L’impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto dalla Giunta Regionale (art. 12, comma 1);

in attuazione delle disposizioni di legge la Giunta Regionale ha stabilito di destinare le risorse in questione ad interventi volti di miglioramento delle caratteristiche qualitative e di stabilizzazione biologica dei fanghi, allo scopo di incentivare il recupero, ai fini agricoli, dei fanghi idonei a tale impiego, provenienti da imprese dei settori produttivi e dei fanghi di depurazione delle acque reflue, in coerenza a quanto previsto dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti, di cui alla D.C.R. 30.07.1997 n. 436-11546 che, per i fanghi di depurazione idonei all’uso agricolo e/o al compostaggio, fa divieto di smaltimento in discarica a partire dal 30.07.1998, prevedendo siano avviati al compostaggio e/o all’utilizzo agricolo preferibilmente nel Bacino di produzione;

con deliberazione n. 23-29513 del 1 marzo 2000 la Giunta Regionale, in continuità con i provvedimenti adottati negli anni precedenti per il finanziamento delle iniziative in questione, ha approvato i criteri per la redazione dei progetti di miglioramento e per la concessione e revoca dei contributi destinati alla realizzazione degli interventi, stabilendo inoltre il tetto massimo di contributo in lire 125.000.000 equivalenti con arrotondamento ad euro 64.557,00;

con D.G.R. n. 71-4609 del 26 novembre 2001, è stata disposta la prenotazione della somma di Euro 258.228,45 sul cap. 27015/02 (100275/P) da destinare al finanziamento degli interventi di cui trattasi;

con D.G.R. n. 46-5138 del 21 gennaio 2002 la Giunta regionale ha confermato, quali assegnazioni a valere sul corrente esercizio in favore delle Direzioni regionali, le prenotazioni adottate negli esercizi finanziari 2000 e 2001, ed in particolare la prenotazione di cui al punto precedente in favore della Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti;

con nota n. 2383/22 del 7 febbraio 2002 il Direttore competente ha assegnato al Settore Programmazione Gestione Rifiuti la somma di Euro 258.228,45 (L. 500.000.000) sul cap. 27015/02 (100275/A) per dare corso alle procedure di selezione e finanziamento degli interventi di miglioramento, presso gli impianti di depurazione, delle caratteristiche qualitative e di stabilizzazione biologica dei fanghi;

è pertanto necessario procedere alla definizione delle modalità e dei termini per la redazione e presentazione dei progetti ed alla predisposizione della modulistica da utilizzare per la formulazione delle istanze di contributo, come dettagliato rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II al presente provvedimento quale parte integrante;

richiamato il Regolamento della Commissione Europea n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;

dato atto che il sostegno agli investimenti operato attraverso il finanziamento dei progetti di cui trattasi si configura nei confronti delle Imprese beneficiarie quale aiuto “de minimis” e, come tale, soggetto all’applicazione dal Regolamento CE sopra citato;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;

visto l’art. 22 della legge regionale n. 51/1997;

vista la legge regionale n 7/2001;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri dettati nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 23-29513 del 1 marzo 2000,

determina

* di approvare ai fini dell’ammissione a contributo regionale dei progetti inerenti il miglioramento, presso gli impianti di depurazione, delle caratteristiche qualitative e di stabilizzazione biologica dei fanghi, mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dal gettito della tassazione dei fanghi di cui al comma 27 dell’art. 3 della legge 549/1995:

- le modalità e i termini per la redazione e presentazione dei progetti, come dettagliato nell’Allegato I,

- il Modulo per la presentazione delle domande di contributo di cui all’Allegato II,

che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

* di definire nel 3 settembre 2002 il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento;

* di dare atto che il contributo concesso è da intendersi accordato quale aiuto “de minimis”, come definito Regolamento della Commissione Europea n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001;

* di dare atto che alla spesa relativa alla concessione dei contributi si farà fronte con i fondi di cui al cap. 27015/2002.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Agata Milone

Allegato 1
Allegato 2