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Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 / 06 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2002, n. 47-6356

Approvazione delle procedure di valutazione dei progetti predisposti ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2002" previsto dalla Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 ”Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica"

A relazione dell’Assessore Racchelli:

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 67-6250 del 3.6.2002 con la quale è stato approvato il “Programma annuale degli interventi 2002" definito in attuazione dell’art. 5 della Legge Regionale 8 luglio 1999 n. 18 ”Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica";

atteso che secondo quanto stabilito al paragrafo 1.5 di tale “Programma annuale degli interventi 2002", la Regione, nel rispetto dei criteri di valutazione indicati nel medesimo Programma, dovrà provvedere alla definizione di apposite ”Procedure di valutazione" che stabiliscano l’entità e le modalità di applicazione dei punteggi assegnabili a ciascun indicatore, al fine della formazione delle graduatorie di idoneità dei progetti;

dato atto che la D.G.R. n. 67-6250 del 3.6.2002 di approvazione del “Programma annuale degli interventi 2002" verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 del 27.6.2002 e che pertanto entro i successivi 60 giorni lavorativi dalla medesima data di pubblicazione dovranno essere presentate le domande di contributo;

visti i criteri generali di valutazione e le priorità stabilite ai paragrafi 1.5, 1.6, 1.6.1 e 1.6.2 del “Programma annuale degli interventi 2002" approvato con la citata D.G.R. n. 67-6250 del 3.6.2002;

considerata l’opportunità al fine di garantire un elevato grado di aderenza delle proposte progettuali ai criteri stabiliti dal “Programma annuale degli interventi 2002", di articolare la valutazione delle medesime proposte mediante la formulazione di tre graduatorie riferite in particolare a:

1) istanze di piccole e medie imprese tese all’ottenimento dei contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. A) del Programma 2002;

2) istanze di piccole e medie imprese o organismi “no profit” per interventi a “gestione non imprenditoriale” e di soggetti privati tese all’ottenimento dei contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. B - C - D - E del Programma 2002;

3) istanze di piccole e medie imprese o di soggetti privati tese all’ottenimento del contributo previsto al paragrafo 1.8 lett. F) del Programma 2002;

definite le procedure di valutazione ai fini della formulazione delle sopra indicate graduatorie dei progetti idonei nonché finanziabili in attuazione del “Programma annuale degli interventi 2002", nel rispetto dei criteri di valutazione e delle priorità nel medesimo contenuti, così come riportato nell’allegato A) parte integrante della presente deliberazione;

ritenuto che con successivo atto deliberativo, sulla base degli stanziamenti previsti dal Bilancio pluriennale della Regione 2002-2004, verrà definita la ripartizione delle quote di stanziamento da destinare per il finanziamento delle proposte progettuali contenute in ciascuna delle graduatorie di idoneità;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare le procedure di valutazione dei progetti presentati ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2002" attuativo della Legge Regionale 8 luglio 1999, n,. 18 ”Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica", così come definite nell’allegato A) parte integrante della presente deliberazione;

di stabilire, al fine di garantire un elevato grado di aderenza delle proposte progettuali ai criteri di valutazione indicati dal “Programma annuale degli interventi 2002", di articolare la valutazione delle medesime proposte mediante la formulazione di tre graduatorie riferite a:

1) istanze di piccole e medie imprese tese all’ottenimento dei contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. A) del Programma 2002;

2) istanze di piccole e medie imprese o organismi “no profit” per interventi a “gestione non imprenditoriale” e di soggetti privati tese all’ottenimento dei contributi previsti al paragrafo 1.8 lett. B - C - D - E del Programma 2002;

3) istanze di piccole e medie imprese o di soggetti privati tese all’ottenimento del contributo previsto al paragrafo 1.8 lett. F) del Programma 2002;

di stabilire che con successivo atto deliberativo da assumere contestualmente all’approvazione delle graduatorie di idoneità, sulla base degli stanziamenti previsti dal Bilancio pluriennale 2002-2004, verrà definita la ripartizione delle quote di stanziamento da destinare per il finanziamento delle proposte progettuali contenute in ciascuna delle citate graduatorie di idoneità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato

Regione Piemonte
Assessorato al Turismo
Direzione Turismo Sport Parchi
Settore Offerta Turistica Interventi comunitari in materia turistica
Via Magenta, 12 10128 Torino

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI PRESENTATI SULLA BASE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2002 ATTUATIVO DELLA L.R. 18/99.

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI PREDISPOSTI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI

-ANNO 2002-

ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 8.07.1999, n. 18 “INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL’OFFERTA TURISTICA”

I progetti relativi agli interventi predisposti ai sensi del Programma Annuale degli Interventi 2002 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica”, redatti secondo quanto previsto dal Dossier di Candidatura, sono valutati in relazione a quanto stabilito dai paragrafi 1.5 e 1.6 del suddetto Programma, “Criteri di valutazione” e “Priorità”, nonché sulla base delle modalità fissate al paragrafo 2.3 dello stesso Programma.

Operativamente la procedura di valutazione prevede una fase preliminare di verifica sotto il profilo formale, tre successive fasi relative alla valutazione di merito del progetto presentato ed una finale consistente da un lato nell’attribuzione del punteggio complessivo e dall’altro lato nel contestuale inserimento della proposta progettuale presentata nella graduatoria prefigurata al citato paragrafo 2.3 del Programma.

FASE PRELIMINARE DI VERIFICA FORMALE

Le proposte progettuali presentate saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale ossia della conformità con quanto stabilito dal Programma Annuale 2002 e dalle modalità di attuazione per quanto concerne tipologie di intervento e beneficiari ammissibili, completezza e regolarità della documentazione richiesta, rispetto dei tempi.

In particolare, gli elementi di riferimento per tale verifica risultano essere:

1. Dossier di candidatura presentato entro i termini di legge e regolarmente sottoscritto;

2. Soggetto beneficiario previsto dal programma annuale degli Interventi 2002;

3. Tipologia di intervento previsto dal Programma Annuale degli Interventi 2002;

4. Dossier di candidatura completo della documentazione e dei dati necessari alla valutazione, così come desumibili dalla modulistica predisposta e diffusa dagli Uffici del Settore scrivente;

5. Data di inizio lavori secondo le indicazioni del Programma;

6. Avvenuta comunicazione, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di candidatura, dell’avvenuta costituzione per le imprese in corso di costituzione.

I Dossier di candidatura che a seguito della verifica preliminare risultassero non rispettare gli elementi sopra riportati saranno giudicati “non accettabili” e pertanto le relative proposte progettuali saranno escluse dalla successiva fase di valutazione di merito e dalla ammissione al contributo.

FASI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI MERITO

La valutazione di merito delle proposte progettuali descritte nei Dossier di candidatura, ai fini della selezione degli interventi da ritenere idonei e ammissibili a finanziamento, si articola in tre fasi di cui la seconda e la terza destinate solo a quegli interventi per i quali nella prima fase di valutazione non siano state individuate gravi lacune che ne pregiudichino la fattibilità. In particolare:

* La prima fase finalizzata alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del Progetto Definitivo (paragrafo 1.5 del Programma), ossia della sua fattibilità, della qualità tecnico funzionale ed economica del progetto/investimento, della capacità del progetto di dare attuazione ai principi di politica turistica assunti dal Programma 2002.

* La seconda fase finalizzata alla valutazione del Progetto Definitivo in rapporto alle “tipologie di intervento prioritarie” previste dal paragrafo 1.6.1 del Programma.

* La terza fase deputata all’assegnazione del punteggio correlato agli “ambiti territoriali di intervento prioritari” prefigurati al paragrafo 1.6.2 del Programma.

PRIMA FASE

Per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del progetto sono individuate tre categorie principali di valutazione a ciascuna delle quali corrisponde una serie di criteri: l’insieme articolato delle categorie principali di valutazione e dei criteri costituisce la “Griglia di valutazione” dell’efficienza e dell’efficacia dei progetti finanziabili dalla Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 18.

Le categorie principali di valutazione sono le seguenti:

1. Fattibilità del progetto;

2. Qualità del progetto;

3. Contributo allo sviluppo economico e turistico locale.

All’interno di tali tre categorie, i criteri base per la valutazione del progetto risultano essere:

1) Fattibilità del progetto:

a. cantierabilità (idoneità urbanistica, autorizzazioni ottenute o in corso);

b. conformità tecnico-normativa in materia di disciplina delle strutture turistiche in oggetto.

2) Qualità del progetto:

a. qualità e completezza della metodologia progettuale e di investimento adottata (entità e redditività dell’investimento, ottimizzazione dei costi, strategia commerciale, organizzazione aziendale, ....);

b. innovazione tecnologica e gestionale (soluzioni tecnologicamente avanzate per il contenimento dei consumi energetici, lo smaltimento dei rifiuti, l’inquinamento nei confronti di aria, adottate nel progetto proposto).

3) Contributo allo sviluppo economico e turistico locale:

a. creazione di nuova attività ricettiva imprenditoriale;

b. creazione di nuova attività imprenditoriale di servizi turistici;

c. creazione di nuova attività ricettiva o di servizi turistici non imprenditoriale;

d. creazione di nuovi posti letto (solo per strutture ricettive)

Procedura di valutazione

* La valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei progetti è svolta applicando la “Griglia di valutazione” summenzionata in cui sono elencati i criteri individuati e raggruppati secondo le tre categorie principali di valutazione elencate.

Qualora, in relazione al criterio 1 (Fattibilità del progetto), gli interventi risultassero in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati (1.a) ovvero non rispettassero le disposizioni di disciplina delle strutture turistiche in oggetto in maniera tale da impedirne la successiva attivazione (1.b), le proposte progettuali saranno escluse dalla successiva fase di valutazione di merito e dall’ammissione al contributo.

Per ciascun criterio è assegnato un punteggio variabile tra 0 e 4 in relazione al “Grado di corrispondenza o soddisfacimento” del progetto con il criterio considerato. Operativamente l’assegnazione del punteggio avviene secondo la seguente casistica:

* Punteggio 0, attribuito nei casi in cui il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato insufficiente (la proposta progettuale, rispetto al criterio, è inadeguata o fortemente carente);

* Punteggio 1, attribuito quando il grado di corrispondenza/soddisfacimento" con il criterio considerato è giudicato sufficiente (la proposta progettuale, rispetto al criterio, risponde solamente ai requisiti minimi richiesti);

* Punteggio 2, attribuito quanto il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato discreto (la proposta progettuale, rispetto al criterio, è mediamente soddisfacente ed accettabile);

* Punteggio 3, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato buono (la proposta progettuale, rispetto al criterio, è ben risolta e coerente);

* Punteggio 4, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato ottimo (la proposta progettuale, rispetto al criterio, è ben risolta e coerente e dimostra la ricerca per dare concretezza ai principi ed alle finalità del Programma Annuale degli Interventi 2002 della Legge Regionale n. 18/99).

In considerazione del fatto che il Programma 2002 prevede di privilegiare l’immediata cantierabilità, i parametri di cui al punto 1a verranno moltiplicati per un valore pari a tre.

Una volta assegnato il punteggio relativo ad ogni singolo criterio considerato viene calcolato il punteggio totale relativo alla prima fase, assegnabile al progetto sulla base dei criteri di efficienza ed efficacia, come somma dei singoli punteggi parziali relativi alle tre categorie (punti da 1 a 3) della medesima fase.

SECONDA FASE

La seconda fase, a cui perverranno tutti i progetti che saranno risultati idonei dal punto di vista della fattibilità nella prima fase di valutazione, consisterà nell’attribuzione di un punteggi cumulabili basati sulla tipologia dell’intervento previsto (paragrafo 1.6.1 del Programma), così come risulta dal seguente prospetto.

Nel caso il prospetto sotto riportato preveda un arco di variabilità del punteggio, lo stesso verrà attribuito sulla base del numero di stanze, o di posti letto, previsti dall’intervento e delle caratteristiche qualitative della struttura.

1) Realizzazione di nuove strutture alberghiere classificabili come “cinque stelle” e “quattro stelle” secondo la normativa vigente

A) Nuove strutture alberghiere “cinque stelle”:      punti 15

B) Nuove strutture alberghiere “quattro stelle”:      punti 12

2) Realizzazione di nuove strutture alberghiere e nuove “Case e appartamenti per Vacanza (CAV) - Residence” la cui capacità in termini di posti letto non sia inferiore a 100 posti letto autorizzabili secondo le norme vigenti

A) Nuove strutture alberghiere:

* n° posti letto³ 200     punti da 10 a 12

* n° posti letto  150£ n°£199     punti da 8 a 10

* n° posti letto 100£ n° £149     punti da 6 a 8

B) Nuove “Case e appartamenti per Vacanza (CAV) - Residence”:

* n° posti letto ³200     punti da 9 a 11

* n° posti letto 150 £n°£199     punti da 7 a 9

* n° posti letto 100£n°£149     punti da 5 a 7

3) Realizzazione di nuovi posti letto (autorizzabili secondo le norme vigenti) nelle strutture alberghiere e “Case e appartamenti per Vacanza (CAV) - Residence” esistenti, in misura non inferiore al 30% di quelli già in dotazione (risultanti dall’ultima dichiarazione prezzi presentata all’ATL di competenza) e comunque per non meno di 25 posti letto

A) Strutture alberghiere:

* incremento dei posti letto esistenti £100%     punti da 10 a 11

* incremento dei posti letto esistenti 50÷100%     punti da 5 a 10

* incremento dei posti letto esistenti 30÷50%     punti da 3 a 5

B) “Case e appartamenti per Vacanza (CAV) - Residence”:

* incremento dei posti letto esistenti ³100%     punti da 9 a 10

* incremento dei posti letto esistenti 50÷100%     punti da 4 a 9

* incremento dei posti letto esistenti 30÷50%     punti da 2 a 4

In assenza del dato da fornire, in presenza di dichiarazione di valori attuali difformi da quelli riportati nella dichiarazione ufficiale delle caratteristiche e dei prezzi per l’anno 2001 (L.R. 22/95) o di valori posti in intervento in contrasto con le vigenti norme (L.R. 34/88), non verrà attribuito il punteggio corrispondente alla priorità in oggetto.

4) Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture alberghiere e “Case e appartamenti per Vacanza (CAV) - Residence” esistenti solo se compresi negli interventi di cui al precedente punto 3 (punto 3 del paragrafo 1.6.1 del Programma), documentato con riferimento alla situazione esistente al paragrafo 2.3 della Relazione Generale

    punti da 2 a 8

5) Realizzazione presso strutture alberghiere e “Case e appartamenti per Vacanza (CAV) - Residence” esistenti di nuovi impianti e nuove strutture complementari di pertinenza.

N.B. Sono ammesse esclusivamente le tipologie di impianti tecnici e strutture complementari non esistenti nella struttura, indipendentemente dalle caratteristiche di quelli eventualmente presenti.     

    punti da 2 a 7

6) Realizzazione di nuova ricettività alberghiera, extralberghiera limitatamente alle tipologie classificabili come “Case e appartamenti per Vacanza (CAV) - Residence”, affittacamere, alloggi agrituristici, foresterie, bed&breakfast, presso “dimore storiche”

* Ricettività alberghiera     punti 6

* Case e appartamenti per Vacanza (CAV) - Residence     punti 5

* Affittacamere     punti 4

* Alloggi agrituristici     punti 4

* Foresterie     punti 3

* Bed & breakfast     punti 3

7) Realizzazione di almeno n. 15 nuove unità abitative o ristrutturazione, riqualificazione, rinnovo arredi/attrezzature, acquisto di almeno n. 10 unità abitative da destinare ad “alloggi vacanza” secondo la definizione di cui al d.d.l. del Giunta regionale n. 397/2001 (tipologia ammissibile solo successivamente all’approvazione del d.d.l. da parte del Consiglio regionale)

A) Nuove unità abitative:

* n° nuove unità abitative ³60     punti da 4 a 5

* n° nuove unità abitative 30£n°£60     punti da 3 a 4

* n° nuove unità abitative 15£n°£30     punti da 2 a 3

B) Ristrutturazione, riqualificazione, rinnovo arredi/attrezzature, acquisto di almeno n. 10 unità abitative da destinare ad “alloggi vacanza”

* n° nuove unità abitative ³30     punti da 3 a 4

* n° nuove unità abitative 10£n°£30     punti da 2 a 3

TERZA FASE

La terza fase, collegata agli ambiti territoriali prioritari, riguarda i soli progetti che rientrano nelle tipologie di intervento prioritarie, fatta eccezione per gli interventi dei tipi di cui al paragrafo 1.4 lettere a), b), c) realizzati nei Comuni compresi nell’area olimpica o nei bacini turistici transfrontalieri cui può essere assegnato il l’ulteriore punteggio aggiuntivo anche se non rispondenti alle caratteristiche di priorità indicate al paragrafo 1.6.1.

I punteggi attribuibili ai progetti, a seconda dell’appartenenza ad una o più delle categorie individuate al paragrafo 1.6.2 del Programma, sono di seguito riportati e sono costituiti da valori fissi, non soggetti quindi ad ulteriori valutazioni istruttorie di merito. Tali punteggi non sono tra loro cumulabili; nei casi di iniziative ricadenti nei Comuni compresi in più di uno degli ambiti territoriali prioritari individuati, verrà attribuito il punteggio più elevato.

1) Comuni dell’area olimpica, così come definita nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica, approvata con D.G.R. del 9/4/2001, n. 45-2741 (pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, Supplemento al n. 16 del 18/4/2001).

I punteggi verranno attribuiti alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4, lettere a), b), c) anche se non aventi le caratteristiche di priorità indicate al par. 1.6.1.

* Comuni sedi dei Giochi e Comuni distanti fino a 30’ da tali sedi      punti 5

* Comuni distanti fino a 60’ dalle sedi dei Giochi     punti 3

2) Comuni facenti parte di bacini turistici transfrontalieri (definiti ai sensi della L.R. n. 75/1996 e s.m.i.)

I punteggi verranno attribuiti alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4, lettere a), b), c) anche se non aventi le caratteristiche di priorità indicate al par. 1.6.1.  

    punti 3

3) Territori non compresi nelle aree DOCUP 2000-06 (non compresi in zone obiettivo 2 e a “regime transitorio” - phasing out) punti 2

4) Comuni facenti parte di Comunità Montane

    punti 2

FASE FINALE DI ESAME DEI PROGETTI E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La fase finale di valutazione, attraverso la somma dei punteggi ottenuti nelle tre fasi precedenti, permette di classificare i progetti secondo il loro maggiore o minore grado di idoneità e di giungere, secondo quanto stabilito al paragrafo 2.3 del Programma 2002, alla formulazione delle varie graduatorie.