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Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 / 06 / 2002

Deliberazione del Consiglio Regionale 30 maggio 2002, n. 242-17400

Art. 4 della legge regionale 18 ottobre 1984 n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) e successive modifiche ed integrazioni - Delibera quadro e contributi regionali relativi all’anno 2002

(omissis)

Tale deliberazione nel testo che segue, è posta in votazione mediante procedimento elettronico: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

- di ripartire percentualmente fra le Province le somme, imputabili all’UPB 15091 del bilancio di previsione 2002, finalizzate al finanziamento degli interventi di cui agli artt. 7 bis e 8 della l.r. 55/1984 e successive modifiche ed integrazioni;

- di stabilire che il suddetto riparto avviene in misura corrispondente all’incidenza percentuale della disoccupazione in ciascuna delle Province stesse, nel precedente anno, rispetto al totale del Piemonte;

- di dare atto che il riparto è suscettibile di modifica in  base alle richieste, pervenute all’Amministrazione regionale da parte delle Province piemontesi, relative all’effettiva previsione di spesa per la realizzazione degli interventi predetti, dando mandato all’Amministrazione Regionale di adottare il provvedimento di riparto effettivo e di assegnazione alle Province medesime;

- di stabilire che l’entità dell’indennità giornaliera che gli Enti locali attuatori di cantieri devono corrispondere ai disoccupati per le sole giornate di effettiva apertura del cantiere, in  base all’art. 8 della l.r. 55/1984, è quantificabile in euro 30.99 lordi;

- di stabilire che la quota della predetta indennità finanziabile con i contributi regionali nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia ammonta a Euro 15.49 lordi e di stabilire che la formazione professionale e le eventuali connesse azioni di orientamento e consulenza, di cui all’art. 7 bis della l.r. 55/1984 sono a completo carico del bilancio regionale, nell’ambito delle risorse stanziate;

- di stabilire che si intendono disoccupati, per i fini della l.r. 55/1984, i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 1 del citato d.lgs. 181/2000;

- di stabilire, oltre ai requisiti specificati nell’art. 6, comma 1, della l.r. 55/1984, i seguenti criteri e priorità per l’accoglimento delle domande, l’approvazione dei progetti e la concessione dei contributi:

- il progetto deve essere finalizzato ad uno sbocco occupazionale non occasionale e secondariamente ad un miglioramento della posizione relativa spendibile sul mercato locale del lavoro. In particolare tale progetto deve prevedere un percorso integrato comprensivo di azioni di filtro e accoglienza finalizzate alla valutazione delle condizioni d’accesso a successivi percorsi orientativi e formativi, azioni di orientamento e consulenza volte ad aiutare e sostenere i disoccupati nello sviluppo di capacità e competenze utili nella ricerca del lavoro successivo all’attività di cantiere, azioni di formazione professionale e/o altre azioni volte all’occupazione;

- il progetto deve essere  riferito al bacino provinciale di riferimento dei Centri per l’Impiego di cui all’art. 15, comma 1, della l.r. 41/1998, in cui il rapporto tra disoccupati iscritti presso i Centri stessi ed il numero di abitanti residenti risulti più elevato;

- il progetto deve prevedere che l’indennità giornaliera di cui all’art. 8 della l.r. 55/1984 risulti cofinanziata dal contributo regionale nella misura del 50%, da fondi provinciali nella misura di almeno il 20% e dagli Enti locali attuatori per la rimanente quota;

- il progetto, al fine del riconoscimento del credito formativo derivante dalla partecipazione alle attività poste in essere ai sensi degli artt. 7 bis e 7 ter della l.r. 55/1984 riferibili ai profili formativi deve prevedere quanto indicato agli artt. 75, 76 e 77 dalla l.r. 44/2000 e di conseguenza la possibilità di presentazione dell’apposita domanda all’Amministrazione Regionale per l’eventuale riconoscimento dei crediti formativi con le modalità previste dalla predetta normativa;

- di individuare, quali categorie di soggetti deboli sul mercato del lavoro, le seguenti:

- disoccupati di cui alla definizione contenuta nel presente dispositivo, considerando prioritariamente le specifiche condizioni del mercato del lavoro locale;

- disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno e con maggiore anzianità nello stato di disoccupazione;

- disoccupati invalidi fisici e sensoriali la cui riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere;

- disoccupati portatori di handicap intellettivo lieve o medio lieve, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere;

- disoccupati che abbiano maturato il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2001;

- disoccupati che non sono stati utilizzati nei cantieri di lavoro dell’esercizio dell’anno precedente;

- di dare mandato alla Giunta regionale di assumere tutti i provvedimenti necessari all’attuazione dei presenti criteri ed indicazioni.

(omissis)