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Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 / 06 / 2002
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 giugno 2002, n. 7/R
Regolamento di prima organizzazione dellAgenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES PIEMONTE)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto larticolo 16 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 52 - 6361 del 17 giugno 2002;
emana
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO DI PRIMA ORGANIZZAZIONE DELLAGENZIA REGIONALE DELLE STRADE DEL PIEMONTE (ARES PIEMONTE).
Art. 1.
(Principi e finalità)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi di quanto disposto dellarticolo 16 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 (Istituzione dellagenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) il funzionamento dellAgenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte), istituita dalla l.r. 19/2001, quale ente di diritto pubblico economico, strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, tecnica e patrimoniale, posto sotto la vigilanza della Giunta regionale.
2. I principi generali, le finalità e loggetto dellARES Piemonte sono disciplinati dalla l.r. 19/2001.
Art. 2.
(Logo e sede)
1. LARES Piemonte ha sede legale in Torino, presso la Regione Piemonte, Assessorato ai Trasporti, piazza Nizza n. 44.
2. Il Comitato direttivo adotta il logo dellente con la dicitura ARES Piemonte - Agenzia regionale delle Strade .
Art. 3.
(Organi dellAres)
1. Sono organi dellARES Piemonte:
a) il direttore generale;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori.
Art. 4.
(Direttore generale)
1. Il direttore generale, la cui attività è improntata ai principi generali di legalità, imparzialità e buon andamento dellazione amministrativa, è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dellARES Piemonte, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale, in particolare in materia di trasporti, ambiente, assetto del territorio e salute pubblica, nonché della corretta gestione delle risorse. A tal fine sono riservati al direttore generale tutti i poteri di gestione e di direzione delle attività, nonchè la legale rappresentanza e la rappresentanza processuale, attiva e passiva, dellARES Piemonte.
2. Il direttore generale provvede in particolare agli adempimenti previsti dallarticolo 6, comma 5, della l.r. 19/2001.
3. Il direttore generale può inoltre delegare le proprie attribuzioni operative al personale dipendente dellARES Piemonte con qualifica dirigenziale. Salvo che il direttore generale abbia altrimenti disposto, in caso di comprovato impedimento di questultimo ogni potere decisorio interno e di rappresentanza, con la sola esclusione degli atti di disposizione sui beni immobili, è conferito al dirigente responsabile dellarea amministrativa.
Art. 5.
(Comitato direttivo)
1. Il comitato direttivo, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dellarticolo 3 della l.r. 19/2001, è composto dal direttore generale, che lo presiede, e da cinque esperti individuati fra persone con comprovata professionalità ed esperienza in materia di viabilità e pianificazione di infrastrutture, di gestione amministrativa pubblica e privata, di pianificazione del territorio e ambiente.
2. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, il comitato direttivo è presieduto da un componente delegato dal direttore generale stesso.
3. Il comitato direttivo provvede in particolare, su proposta del direttore generale, agli adempimenti previsti dallarticolo 7, comma 3, della l.r. 19/2001.
4. Il comitato direttivo si riunisce almeno mensilmente e vota a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità è determinante il voto del presidente. Delle riunioni del comitato direttivo deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze; il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
5. Il numero legale per la validità delle riunioni del comitato direttivo è di almeno quattro membri.
6. Il comitato è convocato dal direttore generale dellARES Piemonte, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi, almeno sette giorni prima della data fissata per ladunanza, presso il domicilio dichiarato dai componenti del comitato direttivo. Lavviso di convocazione contiene la data, il luogo e lora della riunione, nonché lordine del giorno. In caso di comprovata urgenza lavviso di convocazione può essere recapitato, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo telegramma ovvero fax.
Art. 6.
(Collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dellARES Piemonte, valutandone la conformità dellazione e dei risultati alle norme che disciplinano lattività dellARES Piemonte stessa, ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. In particolare il collegio provvede agli adempimenti previsti allarticolo 10, comma 2, della l.r. 19/2001:
3. Il presidente del collegio comunica i risultati della propria attività di verifica e vigilanza al direttore generale ed alla Giunta regionale. Ciascun componente del collegio, compresi i supplenti, ha diritto di accedere a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili allesercizio del proprio mandato; gli stessi possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dellARES Piemonte e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili. I revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
4. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale.
5. Il collegio dei revisori è convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale. Nella stessa seduta i revisori eleggono, tra loro, il presidente del collegio e stabiliscono le modalità di convocazione e di subingresso dei supplenti in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.
6. Il collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o almeno due suoi componenti ne facciano richiesta. Il collegio è convocato dal suo presidente a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi, almeno sette giorni prima della data fissata per ladunanza, presso il domicilio dichiarato dai suoi componenti. Lavviso di convocazione contiene la data, il luogo e lora della riunione, nonché lordine del giorno. In caso di comprovata urgenza lavviso di convocazione può essere recapitato, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo telegramma ovvero fax.
7. Il collegio dei revisori delibera con la presenza di tutti i membri. Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti e trascritto in apposito libro delle adunanze; il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Art. 7.
(Consulenze e collaborazioni)
1. LARES Piemonte può stabilire convenzioni e rapporti di collaborazione ai sensi dellarticolo 12 della l.r. 19/2001; i rapporti di collaborazione con altri enti operanti nel campo della viabilità, qualora comportino oneri economici a carico dellARES Piemonte, sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia di pubblici appalti.
2. Il direttore generale può avvalersi di specialisti con comprovata competenza, per incarichi a tempo determinato, ai fini della soluzione di argomenti che richiedano particolari competenze, da scegliersi nellambito dellalbo dei consulenti ARES Piemonte che e istituito dalla Giunta regionale ai sensi dellarticolo 12 della l.r. 19/2001.
3. In caso di comprovata necessità ed urgenza, ove non siano reperibili nellalbo le professionalità necessarie alla soluzione di uno specifico problema, lARES Piemonte può avvalersi, in via immediata, di consulenti ed esperti altrimenti reperiti, dandone preventiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvede, per il futuro, allintegrazione dellalbo.
4. LARES Piemonte informa ogni anno la Regione sulle consulenze e collaborazioni affidate e tale elenco viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 8.
(Attività negoziale)
1. LARES Piemonte applica, nei contratti con i terzi, le disposizioni del presente regolamento nonché delle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
2. Le commissioni giudicatrici, ove necessarie, sono istituite con specifico provvedimento del direttore generale, che ne nomina i componenti scegliendoli tra coloro che abbiano adeguate e specifiche professionalità e indicando chi, tra essi, ne assume le funzioni di presidente.
3. LARES Piemonte può compiere operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie ed industriali purchè funzionalmente ed esclusivamente connesse al raggiungimento delloggetto; lARES Piemonte può altresì procedere al rilascio di garanzie reali e fidejussorie in favore di terzi e allassunzione di partecipazioni in società, previa autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 9.
(Finanziamento e norme di contabilità)
1. Le entrate dellARES Piemonte sono definite allarticolo 13, comma 1 della l.r. 19/2001.
2. Lesercizio finanziario dellARES Piemonte coincide con lanno solare.
3. Le procedure per la predisposizione, presentazione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto dellARES Piemonte sono quelle previste dallarticolo 3 della l.r. 19/2001.
4. Salvo quanto previsto allarticolo 11 per quanto attinente allesercizio 2002, nelle more dellapprovazione del provvedimento di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 19/2001, lARES Piemonte è autorizzata allesercizio provvisorio di bilancio, nei limiti delle entrate di cui al comma 1.
Art. 10.
(Disposizioni transitorie)
1. Il presente regolamento di prima organizzazione resta in vigore sino allapprovazione, da parte del Consiglio regionale del Piemonte, dello Statuto dellARES Piemonte.
2. Sino alla nomina, da parte della Giunta regionale, dei componenti il Comitato direttivo, il direttore generale può porre in essere tutti gli atti che competono al suo ufficio e gli atti di ordinaria amministrazione relativi allorganizzazione e al funzionamento dellARES Piemonte, ivi compresa lassunzione di personale, in numero non superiore a 10 unità, in conformità di quanto disposto dalla Giunta regionale ai sensi dellarticolo 3, comma 3, e dellarticolo 15, della l.r. 19/2001.
3. Ai sensi dellarticolo 16, comma 1, della l.r. 19/2001, le Direzioni Regionali Patrimonio e tecnico, Bilanci e finanze, Trasporti ed Organizzazione; pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane, su richiesta di ARES Piemonte, assicurano a questultima i locali e i servizi idonei al suo funzionamento, imputandone i relativi costi al capitolo di bilancio Trasferimento di fondi allARES Piemonte per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento. In particolare:
a) la Direzione Patrimonio e tecnico mette a disposizione di ARES Piemonte:
1) idonei locali, entro il 1 luglio 2002, nonché il servizio di sorveglianza e pulizia ad essi relativo;
2) mobili ed attrezzature, eventualmente anche a mezzo di contratti di comodato gratuito;
3) utenze;
4) cancelleria;
5) veicoli: per tutto quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia, ai soli fini della conduzione di autoveicoli di proprietà della Regione Piemonte, il personale dellARES Piemonte è ad ogni effetto equiparato al personale della Regione Piemonte.
b) la Direzione Bilanci e finanze presta assistenza:
1) nel calcolo degli emolumenti del direttore generale e del personale di ARES Piemonte, nonché negli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi alla gestione del personale;
2) per quanto attinente alla gestione contabile di ARES Piemonte.
c) la Direzione Trasporti fornisce i supporti tecnici, logistici ed amministrativi necessari al funzionamento;
d) la Direzione Organizzazione; pianificazione, sviluppo e gestione delle risorse umane:
1) fornisce supporto consulenziale nelle procedure di assunzione e gestione del personale;
2) provvede alla fornitura di servizi generali (quali ad esempio portierato e, nei limiti delle possibilità, servizi informatici).
4. Nelle more della determinazione delle procedure di cui allarticolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 19/2001, la contabilità viene tenuta e pubblicata secondo il disposto della l.r. 7/2001.
5. Nelle more dellapprovazione del provvedimento di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 19/2001 relativo allanno 2002 e della nomina degli organi di gestione e di controllo previsti agli articoli 7 e 9 della l.r. 19/2001, il direttore generale è autorizzato ad effettuare, nei limiti di quanto imputato al capitolo di bilancio Trasferimento di fondi allARES Piemonte per il contributo annuo regionale per le spese di funzionamento per lanno 2002 e di quanto previsto dal documento di programmazione finanziaria di cui allallegato A del presente regolamento, le spese necessarie al funzionamento dellARES Piemonte; entro sessanta giorni dallinsediamento degli organi di gestione e di controllo previsti agli articoli 7 e 9 della l.r. 19/2001 lARES Piemonte è comunque tenuta, anche a ratifica ed eventuale sanatoria delle spese precedentemente effettuate, alla predisposizione del bilancio preventivo annuale relativo allesercizio 2002.
6. Ove possibile, il primo bilancio preventivo pluriennale deve essere presentato dallARES Piemonte, congiuntamente al bilancio preventivo relativo allanno 2003, entro il 31 dicembre 2002; il rendiconto relativo allanno 2002 deve essere presentato entro quindici giorni dallapprovazione da parte del comitato direttivo.
Art. 11.
(Disposizioni finali)
1. Quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento è regolato dalla l.r. 19/2001, dai principi generali del diritto e dalle norme del codice civile.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 21 giugno 2002
Enzo Ghigo
Allegato (fare riferimento al file PDF) A
(Art. 10.)
Documento di programmazione finanziaria
Premesse
In attuazione di quanto disposto dallart. 11, comma 5 del Regolamento di prima organizzazione dellAgenzia Regionale delle Strade del Piemonte, nelle more dellapprovazione del bilancio preventivo dellagenzia, è stato predisposto il documento di programmazione finanziaria che evidenzia le spese necessarie per il funzionamento dellARES Piemonte nellanno 2002.
Per la formulazione del budget 2002 relativo ai costi di funzionamento sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:
- ipotesi davvio delle attività a partire dal 1° giugno 2002;
- numero medio di addetti quantificabile in 18 persone di varie qualifiche funzionali, ma con prevalenza delle qualifiche più elevate, in quanto si ritiene opportuno iniziare ad assumere il personale a partire dalle funzioni di maggiore responsabilità.
La forza lavoro complessiva dellARES Piemonte per lanno 2002 è quindi quantificabile in circa 120 mesi/uomo.
Programma di attività
Nel periodo preso in esame si ipotizza di svolgere le attività preliminari allattuazione del piano triennale di investimenti e di interventi, così come verranno indicati negli indirizzi programmatici forniti dalla Regione.
In particolare si ipotizza di:
- avviare la realizzazione e laggiornamento del catasto delle strade di interesse regionale, predisponendo una banca dati informatizzata che contenga tutti gli elementi relativi alla rete trasferita, sia di carattere fisico che amministrativo;
- predisporre le opportune convenzioni con le province relativamente allattività di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata che verrà ad esse affidata, fissandone i parametri prestazionali e le modalità di controllo;
- accertare lesistenza, verificandone la validità, di studi di fattibilità e/o progetti di vario livello, relativi alle opere facenti parte del piano triennale di investimenti e di interventi;
- mettere in atto ogni necessario strumento utile per il funzionamento dellAgenzia, quali: coperture assicurative, accordi di collaborazione con altri enti operanti nel campo della viabilità, convenzioni con istituti universitari ed organismi di ricerca pubblici, tali da garantire un interscambio di informazioni ed esperienze ed un apporto scientifico;
- fissare le procedure di funzionamento necessarie per il conseguimento del certificato di qualità;
- svolgere attività di supporto per la predisposizione di un piano generale per il miglioramento della funzionalità e della sicurezza della rete stradale, basato sulla rilevazione dei dati di traffico e di incidentalità.
- coadiuvare e supportare la Direzione Trasporti nellattività di aggiornamento e di prima attuazione degli interventi previsti nella pianificazione regionale in materia di viabilità.
Programma di spesa
Descrizione della categoria di spesa Importo (in migliaia di Euro)
Materie
prime, sussidiarie, di consumo e di merce
(cancelleria, stampati, carburanti
per autovetture, materiali di consumo, ecc.) 30
Servizi
(emolumenti comitato
direttivo, consulenze tecniche, costi per servizi relativi al personale,
servizi legali ed amministrativi, collaborazioni coordinate e continuative,
emolumenti collegio revisore dei conti, assistenza informatica, viaggi
e soggiorni, altre spese per servizi minori, spese telefonia fissa e mobile,
vigilanza, assicurazioni, pulizia uffici, collaborazioni occasionali, ecc.)
880
Godimento di beni di terzi
(affitto uffici, leasing attrezzature informatiche,
noleggio autovetture, altri noleggi, ecc.) 130
Personale
(stipendi,oneri
sociali, trattamenti di fine rapporto e altri costi relativi ai dirigenti
e agli impiegati) 1.100
Ammortamenti e svalutazioni 20
Oneri diversi
(libri,
giornali, abbonamenti, imposte e tasse deducibili, valori bollati, quote
associative, spese amministrative, costi ed oneri indeducibili, arrotondamenti
passivi, ecc.) 8
TOTALE 2.168
Non si è tenuto conto di eventuali spese di
investimento per interventi sulla rete stradale.