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Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 / 06 / 2002

Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2002, n. 45-6354

Legge Regionale 9 maggio 1997 n. 21 - Capo IV. Servizi reali e assistenza tecnica. Approvazione criteri e modalita’ per la concessione delle provvidenze finanziarie a favore delle imprese artigiane secondo le disposizioni di cui all’art. 20, Sistemi di qualita’ e certificazione, art. 21. Assistenza Tecnica

A relazione dell’Assessore Laratore

Premesso che:

la L.R. 21/97 prevede al Titolo II, Capo IV, nell’ambito degli interventi regionali diretti alla tutela, sviluppo e valorizzazione delle produzioni artigiane, la promozione e creazione di servizi reali nel campo dell’assistenza tecnica e manageriale, della qualità e certificazione;

- la realizzazione degli interventi di cui sopra viene attuata mediante concessione di contributi, da parte della Regione Piemonte, ai soggetti indicati negli artt. 20, 21 della citata L.R. 21/97, con un concorso a fondo perduto nelle spese ritenute ammissibili.

- i citati articoli prevedono, inoltre che la Giunta Regionale determini per ciascuna tipologia di intervento, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei predetti contributi, ivi compresi i limiti di importo dell’intervento regionale ,nonché le modalità per la presentazione delle domande;

- sono state sentite le Confederazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative, secondo quanto previsto dall’ art. 21 comma 6;

l’intensità degli aiuti concessi ai sensi del presente provvedimento non supera la soglia del “de minimis” come definito dalla normativa Comunitaria in materia di aiuti di Stato e pertanto non sussiste l’obbligo di notifica alla UE;

- le domande di contributo devono essere presentate sul modulo predisposto dalla direzione Commercio e Artigianato;

la Giunta Regionale, unanime,

vista la L.R. 51/97;

delibera

per le considerazioni espresse in premessa

- di approvare il documento di cui all’Allegato I, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, contenente “criteri e modalità per la concessione dei contributi ai sensi degli artt. 20 e 21 della L.R. n°21/97" suddiviso come segue:

- Titolo I, II e III art.20 L.R: 21/97 - Sistemi di qualità e certificazione;

- Titolo IV  art.21 L.R.21/97 - Assistenza tecnica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

(omissis)

Allegato

CRITERI E MODALITA’ PER L’EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI
ART. 20 e 21 L.R. 21/97

TITOLO I - Sistemi di qualità e certificazione
Iso 9000 e Iso 9001:2000 - Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 1

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO I, Sistemi di qualità e certificazione Iso 9000 e Iso 9001:2000, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane ed operanti sull’intero territorio regionale nelle stesse attività economiche ammesse ai contributi della Legge n° 488/92, con i medesimi divieti e limitazioni settoriali derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

Articolo 2

Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’implementazione di sistemi di qualità Iso 9000 e Iso 9001:2000 e precisamente:

a) Check up aziendale

b) Consulenze per Manuale Qualità e Procedure

c) Addestramento personale (costi fatturati per corsi formazione)

d) Consulenze per applicazione sistema qualità (fino alla certificazione)

e) Certificazione

d) Mantenimento della certificazione (spesa per interventi dell’ente certificatore)

Articolo 3

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle ore 12.00 del 13.09.2002.

Articolo 4

Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattovità massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio dell’anno solare antecedente quello di presentazione della domanda.

Articolo 5

La domanda, compilata utilizzando il modulo A, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dell’artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere consegnata a mano direttamente alla segreteria del Settore oppure spedita tramite raccomandata a.r., nel qual caso farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 6

La documentazione da allegare alla domanda, indicata nella modulistica, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nella modulistica, pena l’esclusione dall’agevolazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 7

Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dell’ordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 5.

Articolo 8

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.

Articolo 9

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva.

Per ciascuna voce di costo ammissibile di cui all’art.2 vengono stabiliti i seguenti massimali:

a) Check up aziendale: 1.600,00 Euro

b) Consulenze per Manuale Qualità e Procedure: 8.600,00 Euro

c) Addestramento personale: 3.500,00 Euro

d) Consulenze per applicazione sistema qualità: 5.600,00 Euro

e) Certificazione: 4.200,00 Euro

d) Mantenimento della certificazione: 3.000,00 Euro

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Il contributo è soggetto alla disciplina comunitaria de minimis (GUCE n. C 68 del 6.3.96), e verrà concesso previa dichiarazione da parte dell’impresa che la somma del contributo stesso e di eventuali altri benefici soggetti alla citata disciplina non eccedono il limite di 100.000 EURO nel triennio.

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.

Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.

Articolo 10

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 11

I beneficiari dei contributi sono responsabili dell’avvenuta esecuzione dell’intervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO II - Consulenza - qualificazione
SOA imprese esecutrici di lavori
pubblici-Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 12

La L.R. 21/97 prevede che la strategia di intervento della Regione per l’artigianato persegua, tra l’altro, l’obiettivo di rafforzare le condizioni di esercizio delle imprese nell’ambito di una economia concorrenziale e l’obiettivo di sostenere le imprese con servizi reali nel campo dell’assistenza tecnica, manageriale e della qualità. Nell’ambito della promozione e lo sviluppo nelle aziende artigiane dei sistemi di qualità e di certificazione volti a garantire la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nel rispetto delle normative emanate a livello nazionale e comunitario, riveste particolare importanza la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici dove, appunto, la certificazione di qualità è elemento base per l’ottenimento dell’attestazione SOA. Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO II, Consulenza - qualificazione SOA di imprese esecutrici di lavori pubblici, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane ed operanti sull’intero territorio regionale esecutrici a qualsiasi titolo di lavori pubblici che devono essere qualificate da una SOA (Società Organismo di Attestazione) ai sensi della Legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni. Le imprese devono comunque operare nelle stesse attività economiche ammesse ai contributi della Legge n° 488/92, con i medesimi divieti e limitazioni settoriali derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

Articolo 13

Sono considerate ammissibili le spese occorrenti per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA (Società Organismo di Attestazione).

Articolo 14

I soggetti interessati possono presentare la domanda a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle ore 12.00 del 13.09.2002.

Articolo 15

Le domande devono riguardare gli interventi già completamente realizzati. La retroattovità massima dei giustificativi di spesa è fissata al 1 gennaio dell’anno solare antecedente quello di presentazione della domanda.

Articolo 16

La domanda, compilata utilizzando il modulo B, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dell’artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere consegnata a mano direttamente alla segreteria del Settore oppure spedita tramite raccomandata a.r., nel qual caso farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 17

La documentazione da allegare alla domanda, indicata nella modulistica, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nella modulistica, pena l’esclusione dell’agevolazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 18

Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria).

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà inserita in graduatoria sulla base dell’ordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 16.

Articolo 19

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.

Articolo 20

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva, con un massimale di costo determinato nel seguente modo:

Per il costo di attestazione SOA:

L = a + b (massimale in Euro)

a = C/12.500

dove C = somma degli ammontari massimi (in Euro) delle diverse categorie per le quali si richiede l’attestazione SOA

b = (N * 2 + 8) * (800.000/1.936,27)

dove N = numero delle categorie per le quali si richiede l’attestazione SOA.

Per i costi di consulenza per l’ottenimento dell’attestazione SOA:

Massimale = 1.500,00 Euro

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Il contributo è soggetto alla disciplina comunitaria de minimis (GUCE n. C 68 del 6.3.96), e verrà concesso previa dichiarazione da parte dell’impresa che la somma del contributo stesso e di eventuali altri benefici soggetti alla citata disciplina non eccedono il limite di 100.000 EURO nel triennio.

Il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa completa presentazione della documentazione prescritta.

Qualora venga accertata una spesa inferiore a quella richiesta, il contributo verrà ridotto proporzionalmente e comunque nei limiti dei massimali previsti.

Articolo 21

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare il corrispettivo pagato alla SOA. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 22

I beneficiari dei contributi sono responsabili dell’avvenuta esecuzione dell’intervento conformemente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il contributo, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO III - Sistemi di gestione ambientale e certificazione Iso 14000 - Art. 20 L.R. 21/97

Articolo 23

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO III, Sistemi di gestione ambientale e certificazione Iso 14000, i soggetti indicati nell’art. 20, comma 2, L.R. 21/97, e precisamente le imprese artigiane singole o associate, società consortili o associazioni temporanee, tutte regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane ed operanti sull’intero territorio regionale nelle stesse attività economiche ammesse ai contributi della Legge n° 488/92, con i medesimi divieti e limitazioni settoriali derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

Articolo 24

Sono considerate ammissibili le spese occorrenti per:

* l’introduzione e l’avvio pratico del sistema di gestione ambientale Iso 14000,

* la certificazione del sistema,

* l’addestramento tecnico del personale addetto alle funzioni di auditor interno del sistema di gestione ambientale.

Articolo 25

I soggetti interessati possono presentare la domanda o il programma di attività a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR e fino alle ore 12.00 del 30.09.2002.

Articolo 26

Le domande possono riguardare gli interventi avviati non prima del 1 gennaio dell’anno di presentazione della stessa; per data di avvio si intende quella del contratto.

Gli interventi devono essere già definiti, come minimo a livello di preventivo dettagliato, in ordine alla spesa ammissibile all’atto della presentazione della domanda e devono essere realizzati entro i diciotto mesi successivi alla data di presentazione.

Entro tale termine dovrà essere prodotta alla Regione Piemonte la documentazione finale comprovante le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento.

Articolo 27

La domanda, compilata utilizzando il modulo C, predisposto dalla Direzione e indirizzata a Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato - Settore promozione sviluppo e credito dell’artigianato - Via XX Settembre 88 - 10122 Torino, deve essere consegnata a mano direttamente alla segreteria del Settore oppure spedita tramite raccomandata a.r., nel qual caso farà fede il timbro postale di partenza, ai soli fini del rispetto dei termini di presentazione.

Gli uffici regionali ordineranno cronologicamente le domande pervenute in base al giorno e all’ora di arrivo. A tal fine farà fede il protocollo regionale. Le domande pervenute oltre i termini prescritti non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere prodotta in originale ed in regola con la normativa sul bollo.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 28

La documentazione da allegare alla domanda, indicata nella modulistica, è considerata indispensabile ai fini dell’accoglimento della stessa nonché della valutazione dell’intervento. In particolare la documentazione dovrà riguardare tutte le voci di spesa per cui è richiesto il contributo, come indicato nella modulistica, pena l’esclusione dell’agevolazione.

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

Articolo 29

La valutazione delle domande sarà effettuata dal Comitato Tecnico costituito con D.G.R. 40 -25618 del 07/10/98. Le domande vengono esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, dapprima sotto il profilo dell’ammissibilità formale (corrispondenza alle finalità delle misure agevolative, titolarità del soggetto richiedente, completezza della domanda e della documentazione obbligatoria), successivamente sotto il profilo del merito tecnico-economico sulla base dei seguenti criteri di efficienza, efficacia ed esecutività:

efficienza (fino ad un massimo di 8 punti);

-efficienza complessiva dell’intervento;

efficacia (fino ad un massimo di 8 punti);

-impatto aziendale dell’intervento;

-raggiungimento degli obiettivi;

-settore di attività prioritario (produzione e servizi alla produzione);

esecutività (fino ad un massimo di 4 punti);

-realizzabilità dell’intervento.

Ogni domanda formalmente ammissibile sarà sottoposta ad una valutazione distinta in riferimento ad ognuno dei criteri sopra elencati; dalla somma dei punteggi ottenuti per criterio, fino alla concorrenza di un massimo di 20 punti, risulterà il punteggio finale attribuito all’intervento. Sulla base dei punteggi finali ottenuti sarà stilata una graduatoria delle domande ammissibili. Le domande con punteggio inferiore a 9 punti non saranno ritenute ammissibili. A parità di punteggio sarà preso in considerazione l’ordine cronologico determinato ai sensi del precedente articolo 27.

Il Comitato Tecnico può avvalersi, per l’esame delle domande, della consulenza di un esperto in materia di qualità, certificazione, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale, scelto sulla base delle comprovate esperienze nel settore e che non abbia alcun rapporto professionale con gli enti o soggetti richiedenti i contributi in esame.

Articolo 30

I contributi saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.

Articolo 31

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 30% del costo dell’investimento ammesso, al netto dell’Iva, con un limite massimo di contributo di 9.000,00 Euro.

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Il contributo è soggetto alla disciplina comunitaria de minimis (GUCE n. C 68 del 6.3.96), e verrà concesso previa dichiarazione da parte dell’impresa che la somma del contributo stesso e di eventuali altri benefici soggetti alla citata disciplina non eccedono il limite di 100.000 EURO nel triennio.

Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità:

- acconto pari al 50% del totale all’approvazione della domanda, previa conferma dell’avvio dell’intervento da parte del richiedente;

- saldo pari al restante 50% alla presentazione della documentazione richiesta a dimostrazione della realizzazione dell’intervento e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le spese sostenute.

Per gli interventi già ultimati all’atto della approvazione della domanda, il contributo verrà erogato in un’unica soluzione, previa presentazione della documentazione prescritta.

Articolo 32

Le spese ammissibili, rigorosamente documentate, devono riguardare consulenze ed interventi ad alto contenuto specialistico. Non saranno ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno all’impresa richiedente.

Articolo 33

I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale e completa esecuzione dell’intervento conformemente al preventivo presentato e agli obiettivi in esso contenuti.

Qualora il soggetto beneficiario non realizzi l’intervento per il quale è stato concesso il contributo ovvero non rispetti i tempi di attuazione e di rendicontazione previsti, come precedentemente richiesto, la Regione provvederà alla revoca dell’intero contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

TITOLO IV - Assistenza tecnica - Art. 21 L.R. 21/97

Articolo 34

Possono beneficiare degli interventi agevolativi del TITOLO IV, Assistenza tecnica, i seguenti soggetti indicati nell’art. 21, comma 3, L.R. 21/97:

* enti operanti nella Regione in materia;

* associazioni sindacali artigiane che, direttamente o mediante società e reti di servizi, agiscono nella Regione in materia.

Articolo 35

Sono considerati ammissibili a contributo i programmi di assistenza tecnica rivolti a un numero minimo di 20 imprese artigiane finalizzati:

a) Alla creazione di siti telematici di servizio per l’introduzione dell’ e-commerce.

Il progetto deve riguardare lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni in rete, commercializzazione di beni e servizi per via elettronica e connessi sistemi di pagamento. Il progetto per l’introduzione dell’e-commerce non deve essere limitato alla costruzione di una vetrina elettronica, ma deve assistere l’operatività delle imprese, incidendo sull’organizzazione aziendale.

Dal punto di vista aziendale l’e-commerce è rivolto ad ampliare il bacino di mercato, rendendo meno rilevanti le barriere spaziali, abbassando i costi di distribuzione e di diffusione dell’informazipne e migliorando il servizio al cliente. Il progetto deve pertanto avere caratteristiche tali da costituire una opportunità interessante per quelle imprese artigiane che incontrano maggiori vincoli nell’accesso al mercato.

b) Alla qualificazione e all’aggiornamento professionale delle imprese di autoriparazione, volto al mantenimento delle quote di mercato a fronte dell’introduzione di nuove tecnologie nella produzione degli autoveicoli.

Per entrambe le tipologie di progetto le domande devono indicare finalità ed obiettivi, il dettaglio degli interventi e l’elenco delle imprese destinatarie degli interventi medesimi; l’adesione delle imprese deve essere dichiarata in sede di presentazione del progetto.

Articolo 36

I soggetti interessati possono presentare la domanda, con le modalità previste al precedente Art. 5 del Titolo I, a partire dal 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR, entro il 27.09.2002.

Articolo 37

Il contributo, non cumulabile con altre agevolazioni pubbliche già ottenute o da ottenere per lo stesso intervento, viene concesso nella misura massima del 50% del costo totale del Programma di Assistenza, al netto dell’Iva per un importo massimo di contributo di 35.000,00 Euro.

Il contributo calcolato in base al costo dell’investimento ammesso sarà arrotondato all’Euro, troncando i centesimi.

Articolo 38

Per la valutazione delle domande, le modalità di erogazione del contributo e quant’altro non disposto, si rinvia alle disposizioni contenute nel precedente Titolo III artt. 29 e seguenti per quanto compatibili.

TITOLO V - Norme comuni

Articolo 39

I beneficiari dei contributi sono tenuti ad esporre in modo visibile all’interno dell’impresa ed a conservare in buono stato una targa che verrà fornita dalla Regione recante l’emblema della Comunità Europea, dello Stato italiano e della Regione Piemonte.

Articolo 40

Le risorse disponibili sono ripartite fra le diverse tipologie di intervento come segue:

30% per gli interventi di cui al titolo I;

30% per gli interventi di cui al titolo II;

20% per gli interventi di cui al titolo III;

20% per gli interventi di cui al titolo IV.

Le risorse eventualmente non utilizzate a valere su ciascuna delle tipologie di spesa sono utilizzate per le altre tipologie di intervento.